Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15378 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 26/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 21112 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

S.P., (C.F.: (OMISSIS));

P.A., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentate e difese, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Salvatori Tangari (C.F.:

non dichiarato);

– ricorrenti –

nei confronti di:

M.D., (C.F.: (OMISSIS));

P.L. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta

procura in calce al controricorso, dagli avvocati Andrea Morsillo

(C.F.: MRS NDR 60A27 H5013) e Franco Forlenza (C.F. dichiarato: FRL

FNC 58A31 H501);

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

5587/2012, pronunziata in data 25 ottobre 2012 e depositata in data

9 novembre 2012;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

12 maggio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Salvatori Tangari, per le ricorrenti;

l’avvocato Franco Forlenza, per i controricorrenti;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la dichiarazione

di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso per

manifesta infondatezza, con condanna aggravata alle spese del

ricorrente.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.P. e P.A. agirono in giudizio nei confronti di M.D. perchè fosse accertato che avevano usucapito un appartamento sito in Roma, alla via Stefano Borgia.

M.D. e Pr.Lu. agirono a loro volta nei confronti della S. per ottenere la risoluzione del contratto di locazione relativo al medesimo appartamento, e il rilascio dello stesso.

Riuniti i due giudizi, entrambe le domande furono rigettate dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma, dopo aver confermato la decisione di primo grado con riguardo al rigetto della domanda di usucapione, in parziale riforma di essa ha invece accolto la domanda di risoluzione del contratto di locazione proposta dal M. e da Pr.Lu., per inadempimento della parte conduttrice, condannando la S. e Arianna Proietti al rilascio dell’immobile nonchè al pagamento dei canoni insoluti e di quelli futuri fino al rilascio.

Ricorrono la S. e P.A., sulla base di tre motivi.

Resistono il M. e Pr.Lu., con controricorso illustrato da memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 1571 c.c. – omessa, carente, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione – erronea e distorta valutazione delle risultanze probatorie”.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui con esso si denunzia vizio di omessa, carente, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione, sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la formulazione della norma, che prevedeva la possibilità di prospettare in sede di legittimità una siffatta censura, non è applicabile, essendo stata la sentenza impugnata pronunziata e pubblicata in data successiva all’11 settembre 2012, onde va applicato il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012 n. 134, il quale “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”; e la suddetta riformulazione “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831).

Il motivo è poi infondato in relazione alla dedotta violazione di legge, in quanto la decisione impugnata non viola in alcun modo l’art. 1571 c.c..

La corte di appello ha ritenuto, in mancanza di controdichiarazione, insussistente la dedotta simulazione assoluta del contratto di locazione stipulato per iscritto, sottoscritto dalla S. e registrato nel 1998 (il cui contenuto non lascia adito a dubbi interpretativi in ordine alla qualificazione del rapporto come locazione); ha ritenuto del resto non proposta tempestivamente la domanda di simulazione relativa.

Si tratta di accertamenti di fatto in relazione ai quali va certamente esclusa l’inesistenza, l’apparenza ovvero l’insanabile illogicità della motivazione della pronunzia impugnata.

Sulla base dei presupposti di fatto appena esposti, i giudici di merito hanno poi correttamente ritenuto sussistente un valido contratto di locazione in relazione all’immobile oggetto di causa.

Le ricorrenti, con il motivo di ricorso in esame non fanno altro che ribadire, in sostanza, la tesi per cui il contratto sarebbe in realtà assolutamente o quanto meno relativamente simulato, in quanto mai portato ad esecuzione, non essendo mai stato pagato il canone ed avendo i locatori agito in giudizio solo dopo tre anni, quando era stata proposta domanda giudiziale di usucapione.

Detto motivo si risolve dunque in realtà in una inammissibile richiesta di nuova valutazione delle prove in sede di legittimità, con riguardo alla questione della sussistenza della simulazione.

2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omessa, carente, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione – erronea e distorta valutazione delle risultanze probatorie”.

Il motivo (con il quale si deduce in sostanza che la corte di appello avrebbe valutato erroneamente le prove testimoniali sull’avvenuto pagamento dei canoni di locazione) è certamente inammissibile, in quanto esclusivamente fondato sul testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non applicabile alla fattispecie, come già precisato.

Esso è altresì inammissibile anche per difetto di specificità, in quanto nella ratio decidendi che sta alla base della motivazione della pronunzia impugnata la questione del pagamento dei canoni risulta di fatto irrilevante (la corte di appello non ha messo in discussione la circostanza di fatto del mancato pagamento dei canoni, ma non la ha ritenuta sufficiente a dimostrare la simulazione del contratto di locazione registrato).

3. Con il terzo motivo del ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 112 c.p.c. – omessa, carente insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione”.

Anche questo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Vanno in primo luogo ribadite le considerazioni già esposte (in relazione ai primi due motivi) con riguardo alla inammissibilità della denunzia del vizio di omessa, carente, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione, sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo è peraltro inammissibile anche per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in relazione alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c..

Le ricorrenti deducono che la corte di appello avrebbe erroneamente considerato viziata da ultrapetizione la pronunzia di primo grado, sostenendo che dalle loro difese poteva evincersi la richiesta di accertare la sussistenza di un comodato anzichè di una locazione, ma non indicano specificamente gli atti processuali sui quali si fonda il loro assunto e non ne richiamano, e tanto meno ne trascrivono, il contenuto rilevante, con conseguente impossibilità per questa Corte di verificare la fondatezza delle censure mosse avverso la sentenza impugnata.

Anche la questione del possibile rilievo di ufficio della nullità della locazione deve ritenersi assorbita dalla rilevata inammissibilità del motivo di ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ed è comunque infondata: secondo la prospettazione delle ricorrenti non si tratterebbe infatti di accertare una mera nullità, ma di accertare la simulazione relativa e quindi la validità di un contratto di comodato, e a tal fine occorreva certamente che fossero tempestivamente dedotti in giudizio i fatti rilevanti e che nel ricorso si desse specificamente atto di ciò.

4. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna le ricorrenti a pagare le spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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