Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15378 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.L. (OMISSIS), SOCOMMACO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

(OMISSIS) in persona del suo liquidatore O.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo

studio dell’avvocato FALVO D’URSO FRANCESCO, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ORSINI SABRINA, SIGNINI CLAUDIO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.M. (OMISSIS), CA.MO.

(OMISSIS), V.L. (OMISSIS), UGF

ASSICURAZIONI S.P.A., SILVANO CHIAPPARGLI IMMOBILIARE S.P.A.

(OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

SILVANO CHIAPPAROLI IMMOBILIARE S.P.A. (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante Cav. C.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAGNONI EMILIO CARLO MARIA giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

O.L. (OMISSIS), SOCOMMACO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

(OMISSIS) in persona del suo liquidatore O.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo

studio dell’avvocato FALVO D’URSO FRANCESCO, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SIGNINI CLAUDIO, ORSINI SABRINA

giusta delega a margine del ricorso principale;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

C.M. (OMISSIS), CA.MO.

(OMISSIS), V.L. (OMISSIS), UGF

ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 915/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE 3^ CIVILE, emessa il 1/4/2008, depositata il 08/04/2008

R.G.N. 3069/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato FALVO D’URSO FRANCESCO; udito l’Avvocato PAFUNDI

GABRIELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del

ricorso principale, assorbiti entrambi i ricorsi incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di un incendio che il 19 ottobre 1982 distruggeva un capannone industriale, condotto in locazione da Italfarco s.r.l., i proprietari, la So.Com.Ma.Co. srl ed O.G., convenivano in giudizio la conduttrice, C.A., quale garante delle sue obbligazioni, e la Svizzera S.pa. Generale Assicurazioni (attualmente UGF Assicurazioni S.p.a.) per il risarcimento dei danni patiti.

Dopo i giudizi di merito presso il Tribunale e la Corte di Appello di Milano ed il giudizio di legittimità presso la Corte di Cassazione, la causa veniva riassunta da So.Com.Ma. Co in liquidazione, da O.G. nonchè da O.G. ed O.L., quali assegnatari dei crediti della società in liquidazione. In esito al giudizio la Corte di Appello di Milano con sentenza non definitiva depositata in data 13 giugno 2006 dichiarava che la Silvano Chiapparoli Immobiliare Sp.a. (già Italfarco) e gli eredi C., V.L., C.M. e Ca.Mo., erano tenuti a pagare agli attori in riassunzione la somma di Euro 150.089,00 con rivalutazione ed interessi dal 19.101982 alla sentenza ed interessi legali fino al saldo; dichiarava che la Aurora Assicurazioni era tenuta a manlevare la Silvano Chiapparoli Immobiliare; dichiarava che quest’ultima e gli eredi C. erano tenuti a pagare altresì agli attori in riassunzione la somma di Euro 65.742 oltre interessi e rivalutazione.

Con successiva sentenza definitiva, depositata l’8 aprile 2008, la Corte di Appello condannava la Silvano Chiapparoli Immobiliare S.p.a.

(già Italfarco) e gli eredi C., V.L., C. M. e Ca.Mo. a pagare alla So.Com.Ma. Co in liquidazione e a G. e O.L. la somma di Euro 821.404,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi legali dal 19.10.1982 al 30.5.06, oltre rivalutazione e interessi legali alla sentenza ed interessi legali fino al saldo; condannava la Aurora Assicurazioni a manlevare la Silvano Chiapparoli Immobiliare;

condannava la Silvano Chiapparoli Immobiliare Sp.a. e gli eredi C. a pagare alla So.Com.Ma. Co e a G. e L. O. la somma di Euro 359.796,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi legali dal 19.10.1982 al 30.5.06, oltre rivalutazione e interessi legali alla sentenza ed interessi legali fino al saldo.

Avverso la detta sentenza la So.Com.Ma. Co e O.L. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Resiste con controricorso la Silvano Chiapparoli Immobiliare S.p.a., la quale propone altresì ricorso incidentale condizionato. La So.Com.Ma. Co e O.L. hanno depositato controricorso.

Entrambe le parti hanno infine depositato memoria difensiva a norma dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale condizionato, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Con la prima doglianza, deducendo il vizio di violazione di legge (artt. 2056 e 1123 c.c.), la ricorrente principale ha lamentato che la Corte di Appello, nel quantificare il risarcimento dovuto, avrebbe dedotto erroneamente dal valore del danno alla data del sinistro, verificatosi il 19 ottobre 1982, i rimborsi parziali successivamente versati, il 2 giugno 1983 e il 26 marzo 1984, senza procedere alla comparazione tra valori omogenei in termini di valore reale, prima di calcolare il residuo dovuto.

Ed invero, come risulta dalla sentenza non definitiva (cfr pag. 49), la Corte avrebbe determinato il residuo da indennizzare in Euro 150.089,00 deducendo dal capitale originario dovuto di Euro 435.691,10 l’importo di Euro 285.602,00 corrisposto dalla Milano Assicurazioni nelle due soluzioni sopra accennate, da essa ritenuto “comprensivo di rivalutazione e interessi” (cfr pag. 48 della medesima sentenza), laddove l’importo degli acconti, comprensivo di rivalutazione ed interessi, avrebbe dovuto essere dedotto dal capitale originario per la sola quota di capitale e non anche per quella di rivalutazione ed interessi.

La censura non è fondata. Ed invero, la violazione di legge dedotta dai ricorrenti, ai fini della sua sussistenza, postula indispensabilmente che le somme, versate a titolo di acconti dalla compagnia assicuratrice, siano state effettivamente comprensive di rivalutazione ed interessi maturati dal tempo del sinistro alla loro erogazione poichè, soltanto in tale ipotesi, la Corte avrebbe malamente determinato l’indennizzo residuo omettendo di procedere alla comparazione tra valori omogenei in termini di valore reale, prima di calcolare il residuo dovuto Al contrario, la necessaria certezza non ricorre nel case di specie poichè quella che deve considerarsi una mera supposizione della Corte, essendo stata espressa in termini di semplice opinione (“somme da ritenersi comprensive di rivalutazione e interessi per il tempo trascorso dal sinistro all’erogazione”), così scrivono i giudici senza indicare alcuna fonte documentale, non risulta in realtà sorretta dal minimo riscontro probatorio in quanto gli stessi documenti, posti dai ricorrenti a fondamento del ricorso, vale a dire la specifica dei pagamento del 14.3.1990 (doc. 45) e le quietanze (docc 45 bis e ter) non recano alcuna indicazione nè di rivalutazione nè di interessi.

Nè i ricorrenti hanno saputo indicare, al di là della supposizione della Corte, ulteriori elementi a prova della dedotta violazione di legge..

Passando all’esame della seconda doglianza, articolata sotto il profilo della motivazione insufficiente e contraddittoria, va premesso che, ad avviso dei ricorrenti, la Corte di Appello avrebbe motivato in maniera insufficiente, non avendo fornito più precise specificazioni, sulla circostanza che i locatori avrebbero potuto iniziare la ricostruzione a partire dal marzo 1983 sulla base di plurime risultanze processuali da cui emergeva che tutti gli accertamenti peritali e assicurativi fossero stati compiuti.

L’affermazione della Corte sarebbe stata inoltre smentita dalla relazione peritale del 23 gennaio 1989 che collocava invece alla data del 18 giugno 1984 il ritorno dell’area nella disponibilità dei locatori.

La censura è infondata. A riguardo, giova sottolineare che questa Corte con indirizzo ormai consolidato ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo dell’insufficienza e/o contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione.

Al contrario, nel caso di specie, la Corte di Milano ha opportunamente indicato nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento precisando, in particolare ed espressamente, di aver preso in considerazione ai fini della decisione sia l’ATP sia la CTU con relativi allegati. Nè può ritenersi sussistente alcun profilo di contraddittorietà motivazionale – il contrasto, ripetesi, deve sussistere tra le argomentazioni contenute nella sentenza – quando il giudice del merito, nell’esercizio legittimo dei suoi poteri, scelga, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti dando, cosi, liberamente prevalenza all’una o all’altra degli elementi di prova acquisiti, così come è avvenuto nella vicenda in esame in cui la Corte di Appello, collocando alla data del marzo 1983 il ritorno dell’area nella disponibilità dei locatori, ha preferito dar credito agli accertamenti compiuti in precedenza piuttosto che a quello contenuto nei supplemento di perizia depositato molti anni dopo nel 1989.

Considerato che nel caso di specie i rilievi della parte ricorrente consistono, in sostanza, in una diversa valutazione in ordine alla scelta delle risultanze idonee a chiarire i fatti in contestazione senza riuscire ad individuare effettivi vizi logici o giuridici nell’impugnata decisione, la quale al contrario appare fondata su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria, non rimane pertanto che rigettare anche la seconda doglianza in esame.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure lamentate, ne consegue che il ricorso principale in esame, siccome infondato, deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto.

Segue la condanna dei ricorrenti principali alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, senza che occorra provvedere sulle spese a favore delle altre parti in quanto, non essendosi costituite, non ne hanno sopportate.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato. Condanna i ricorrenti principali, in solido, alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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