Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15378 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 03/06/2021), n.15378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32887/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

A.V.D.;

– intimato –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Puglia – Sezione Staccata di Lecce il 10 aprile 2019 n.

1151/24/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 27 aprile 20211

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Staccata di Lecce il 10 aprile 2019 n. 1151/24/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’IRPEF relativa all’anno 2007, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di A.V.D. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce col n. 102/01/2013, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che la dichiarazione resa dall’acquirente dei cavalli appartenuti al contribuente (il cui possesso non era stato giustificato ed era stato considerato incompatibile con i redditi dichiarati) bastasse a far venir meno i presupposti dell’accertamento sintetico. A.V.D. è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, dell’art. 2729 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la dichiarazione resa dal terzo era sufficiente a comprovare la cessione dei cavalli sin dall’anno 2005, non essendo aggiornati i dati forniti dall’UNIRE sui passaggi di proprietà.

Ritenuto che:

1. Il motivo è fondato.

1.1. Invero, nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, si riferisce alla prova testimoniale quale prova da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perchè assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 5 aprile 2013, n. 8369; Cass., Sez. 5, 7 aprile 2017, n. 9080; Cass., Sez. 6, 16 marzo 2018, n. 6616; Cass., Sez. 5, 27 maggio 2020, n. 9903; Cass., Sez. 5, 19 gennaio 2021, n. 738; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6405).

1.2 Parimenti, anche al contribuente, oltre che all’amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuta la possibilità, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui all’art. 111 Cost, d’introdurre nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, le quali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutati dal giudice nel contesto probatorio emergente dagli atti (ex plurimis: Cass., Sez. 6, 19 ottobre 2015, n. 21153; Cass., Sez. 6, 16 marzo 2018, n. 6616; Cass., Sez. 6, 19 novembre 2018, n. 29757; Cass., Sez. 5, 27 maggio 2020, n. 9903).

1.3 Ciò non di meno, in tema di imposte sui redditi, l’accertamento del reddito con metodo sintetico, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 38, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., Sez., 6-5, 10 agosto 2016, n. 16912; Cass., Sez. 5, 19 ottobre 2016, n. 21142; Cass., sez. 5, 20 ottobre 2020, n. 22846; Cass., Sez. 5, 25 gennaio 2021, n. 1443; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9348).

1.4 Per cui, coordinando i principi enunciati, il valore meramente presuntivo delle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale non basta a contrastare l’accertamento del reddito con metodo sintetico senza il suffragio di idonea documentazione.

Aggiungasi, peraltro, che il contribuente era in grado di fornire tale documentazione, ove si consideri che il D.M. 29 dicembre 2009, art. 9, in attuazione del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, art. 8, comma 15, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2003, n. 200, impone al proprietario di equidi di comunicarne all’UNIRE, entro sette giorni dall’evento, il relativo passaggio di proprietà. Per cui, anche in ossequio al generale “principio di vicinanza della prova” (arg. ex art. 2697 c.c.), l’onere di fornire tale documento non poteva che gravare a carico del contribuente, che, però, non l’ha assolto.

1.5 Nella specie, il giudice di appello ha fatto malgoverno di tali principi, ritenendo che la dichiarazione resa da un terzo in sede extraprocessuale bastasse ad assolvere l’onere probatorio del contribuente in ordine alla dismissione della proprietà dei beni indicatori di capacità contributiva, a fronte dell’accertamento sintetico dell’amministrazione finanziaria. 2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia Sezione Staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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