Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15377 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/06/2017, (ud. 26/01/2017, dep.21/06/2017),  n. 15377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2231-2013 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 45/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/01/2012 R.G.N. 189/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega verbale Avvocato ROBERTO

PESSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 45/2012, depositata il 13 gennaio 2012, la Corte di appello di Ancona, pronunciando sul gravame di Poste Italiane S.p.A. e in parziale riforma della sentenza di primo grado (n. 137/2007) del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva accolto il ricorso di P.P. volto alla dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato con detta società, in epoca successiva al 30 aprile 1998, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, limitava la condanna di Poste Italiane al pagamento, a titolo di indennità onnicomprensiva ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32 di otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge.

La Corte escludeva, in primo luogo, che il rapporto di lavoro si fosse risolto per mutuo consenso, osservando al riguardo che la mera inerzia del lavoratore, sia pur protratta nel tempo (nella specie, cinque anni tra la cessazione del rapporto e la proposizione della domanda giudiziale), non è idonea ad assumere significato univoco, ove non accompagnata ad altre circostanze, nel caso concreto insufficienti; riteneva poi che il contratto, in quanto stipulato ai sensi dell’art. 8 CCNL 26/11/1994 e dell’Accordo integrativo del 25/9/1997 in epoca successiva al 30/4/1998, fosse illegittimo per carenza del presupposto normativo derogatorio; richiamava infine, nel determinare la misura dell’indennità, diversi indici fattuali, riferiti alle dimensioni dell’impresa, alla durata del contratto e all’età della lavoratrice.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la S.p.A. Poste Italiane con quattro motivi; la P. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e nullità del procedimento (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello, nel pronunciare sul motivo concernente la dedotta risoluzione del rapporto per mutuo consenso, valutato esclusivamente il decorso del tempo, omettendo di considerare gli elementi posti in evidenza nel primo grado di giudizio e comunque non attribuendo agli stessi il rilievo dovuto.

Con il secondo motivo, la ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 c.c. e seguenti nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, nn. 3 e 5), censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26/11/1994, e gli accordi successivamente intervenuti avessero una efficacia limitata al 30 aprile 1998, nonostante che detti accordi fossero stati sottoscritti in esito ad incontri volti non a conferire tempo per tempo efficacia alla previsione dell’art. 8, ma a verificare la permanenza del fenomeno “ristrutturazione”, nell’ambito di una procedura di informazione e consultazione con le OO.SS. per la corretta gestione dei contratti a tempo determinato.

Con il terzo motivo, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonchè violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 8 (art. 360, nn. 3 e 5), la ricorrente si duole che il giudice di appello, nel procedere alla determinazione dell’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, abbia applicato i criteri L. n. 604 del 1966, ex art. 8 richiamati in tale disposizione, in maniera solo apparente, non avendo effettuato una concreta ed espressa analisi degli stessi con riguardo al caso di specie; si duole altresì che la Corte abbia erroneamente escluso l’applicabilità del limite massimo di sei mensilità stabilito dal comma 6 dell’art. 32, non considerando gli accordi che la società aveva stipulato con le OO.SS. sin dal 2006 e un nuovo accordo sottoscritto in data 18/5/2012.

Con il quarto motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 nonchè violazione e/o falsa applicazione dell’art. 429 c.p.c., comma 3, la ricorrente si duole infine di essere stata erroneamente condannata anche al pagamento della rivalutazione monetaria, sull’indennità prevista dall’art. 32, in luogo dei soli interessi legali, nonostante che la natura onnicomprensiva e la funzione sanzionatoria di tale indennità dovessero far escludere ulteriori voci di risarcimento, ivi compreso quello da mora accipiendi, rilevando, in subordine, come l’applicazione degli accessori non potrebbe che decorrere dalla sentenza.

Il primo motivo è infondato.

Il giudice di appello si è, infatti, uniformato al principio di diritto, secondo il quale “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (Cass. n. 13535/2015).

Non può, d’altra parte, ritenersi che la Corte abbia fornito, sul punto, una motivazione carente, prendendo in considerazione il mero fattore del decorso del tempo e trascurando, invece, altri e significativi elementi fattuali, tali da indicare la volontà della lavoratrice di rinunciare ai propri diritti verso il precedente datore di lavoro.

Al riguardo, si deve rilevare come la Corte abbia avuto ben presenti le circostanze segnalate a tal fine dalla S.p.A. Poste Italiane (cfr. sentenza impugnata, pag. 3, in sinossi con il contenuto dell’atto di appello riportato a pag. 4 del ricorso per cassazione) e le abbia concretamente esaminate, ritenendole non decisive nè sufficienti e, in particolare, sottolineando, su tale piano, la portata non risolutiva di comportamenti indotti dalle “necessità vitali” di sostentamento, che rendono necessaria la ricerca di altre occupazioni (v. in tal senso Cass. n. 21310/2014) e che integrano altresì, sotto diverso profilo, “comportamento doveroso al fine di evitare il possibile aggravamento del danno”.

Il secondo motivo è infondato.

Il giudice di appello si è, infatti, attenuto all’ormai consolidato principio, secondo il quale, in tema di contratto a termine dei dipendenti di Poste Italiane, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo del 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente e alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali, fino alla data del 30 aprile 1998; con la conseguenza che i contratti a termine stipulati dopo tale data (come nella specie) devono ritenersi illegittimi per carenza del presupposto normativo derogatorio (Cass. n. 23120/2010; Cass. n. 24281/2011; Cass. n. 286/2016).

Il terzo motivo è, per un verso, inammissibile e, per altro, infondato.

La ricorrente si è invero limitata a enunciare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento alla L. n. 604 del 1966, art. 8 senza, tuttavia, specificare in quali termini il giudice di merito abbia errato nell’applicazione della norma e ciò a fronte di una pronuncia che ha fatto corretto richiamo ai parametri valutativi dalla medesima fissati al fine di orientare, in relazione al caso concreto, l’esercizio del potere giudiziale di determinazione dell’indennità.

E’, poi, consolidato l’orientamento, secondo il quale “in materia di sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla misura dell’indennità di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, in caso di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, la determinazione, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo è censurabile – al pari dell’analoga valutazione per la determinazione dell’indennità di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 – solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria” (Cass. n. 1320/2014).

Nella specie, la motivazione adottata nel determinare l’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32 (in otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto) si sottrae a tali censure, avendo la Corte operato un coerente bilanciamento tra i dati oggettivi di Poste Italiane S.p.A., e cioè il numero dei dipendenti occupati e la dimensione di “grande impresa”, che porterebbero a individuare la misura dell’indennità nella fascia più alta della forbice normativa, in ragione della diluizione sui conti aziendali dell’entità della condanna, e altri dati di segno opposto, come la “breve durata del contratto”, in essa risolvendosi il parametro normativo dell’anzianità di servizio, e come il comportamento della lavoratrice (anch’esso oggetto di esplicito esame da parte della Corte di appello, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente), che ha lasciato trascorrere un notevole periodo di tempo prima di assumere l’iniziativa del ricorso avanti al giudice del lavoro. Il motivo è poi inammissibile nella sua seconda parte, là dove censura la sentenza di appello per avere escluso l’applicabilità, nella specie, del limite massimo di sei mensilità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 6, essendosi la ricorrente limitata a deduzioni generiche, che non chiariscono l’esistenza di contratti e accordi collettivi rilevanti ai sensi e per gli effetti voluti dalla norma e che, pertanto, sono da ritenersi inconferenti rispetto ad una decisione che muove proprio dal rilevato difetto di una qualsivoglia allegazione in tal senso.

Il quarto motivo è infondato.

Si deve, infatti, osservare che l’indennità, di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, deve essere annoverata tra i crediti di lavoro ex art. 429 c.p.c., comma 3, poichè, come più volte è stato affermato da questa Corte, tale ampia accezione si riferisce a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva: Cass. n. 641/2016 (ord.), ove ampi riferimenti giurisprudenziali.

A tale principio si è correttamente uniformata la Corte territoriale, là dove ha disposto l’applicazione, sulla misura dell’indennità ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32 di “rivalutazione monetaria e interessi come per legge” (da intendersi con decorrenza dalla data della pronuncia di secondo grado che tale indennità ha riconosciuto e liquidato: cfr. Cass. n. 3062/2016).

Il ricorso deve conclusivamente essere respinto.

Non vi è luogo a condanna alle spese di lite, posto che la lavoratrice è rimasta intimata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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