Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15377 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. RIBOTY 23, presso lo studio dell’avvocato CECCHI CARLO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAVAZZUTI

GIORGIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A. (OMISSIS), selettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CATANZARO 9, presso lo studio dell’avvocato PAPADIA ALBERTO

MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CASTELLAZZI ELIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 796/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

SEZIONE 2 CIVILE, emessa il 29/6/2007, depositata il 14/05/2008

R.G.N. 1912/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida R.R. conveniva in giudizio R.A. esponendo che nel 1978 aveva locato a C. R. un immobile adibito ad uso diverso per la durata di anni sei, termine di sessennio in sessennio prorogato fino al 10.11.1996;

che nelle more, esattamente il 16 dicembre 1991, era deceduto il conduttore, il cui figlio, G., dopo aver ceduto alla figlia, R.A., il ramo d’azienda composto dal negozio e generi alimentari connessi, dapprima aveva trattenuto per sè la porzione di immobile adibita a laboratorio di panificazione e quindi, nel marzo 1994, aveva concordato con il locatore il recesso dal contratto di locazione; che in data 25 ottobre 1994 aveva ottenuto dal Pretore di Piacenza convalida di licenza per finita locazione relativamente al negozio di panetteria con rilascio fissato al 10.11.1997. Aggiungeva che a seguito di transazione in data 19 novembre 1995 aveva rinunciato a dare esecuzione alla convalida ed aveva concesso in locazione alla stessa R., ad uso commerciale, oltre al negozio anche il laboratorio di panificazione per la durata di anni nove, dall’11.11.95 fino al 10.11.2004 senza necessità di disdetta; che comunque il 15 ottobre 2003 aveva comunicato formale disdetta per la data del 10 novembre 2004. In esito al giudizio, in cui la R. contestava la rinnovazione del contratto per omesso invio di una disdetta motivata, il Tribunale di Piacenza rigettava la domanda attrice. Avverso tale decisione proponeva appello il locatore ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Bologna con sentenza depositata in data 14 maggio 2008 rigettava il gravame. Avverso la detta sentenza il R. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Resiste con controricorso la R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unica doglianza, svolta dal ricorrente, articolata sotto il profilo della motivazione omessa e/o insufficiente, si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello sarebbe incorsa nel vizio motivazionale denunciato quando, omettendo di indicare gli elementi di fatto da cui aveva tratto il proprio convincimento, ha confermato la sentenza appellata riguardo al punto in cui il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che la scrittura del 19.11.95 fosse costituita da due atti separati e non da un unico atto di transazione.

La censura è infondata. A riguardo, appare opportuno osservare che la Corte di merito ha spiegato in maniera sufficientemente chiara ed esaustiva le ragioni della sua decisione evidenziando, in particolare, che, al momento della conclusione del nuovo contratto locativo, le parti contraenti avevano già composto le pregresse ragioni di contrasto. Ed invero – così motiva la Corte – la scrittura del 19 novembre 1995 era costituita, non da un unico atto di transazione, ma da due atti funzionalmente separati, una transazione ed una nuova locazione indipendente ed autonoma, con la conseguenza che i due contraenti conclusero il nuovo contratto di locazione solo dopo aver composto il rapporto litigioso insorto in precedenza, facendosi a tal fine delle reciproche concessioni e sacrificando, ciascuno, qualcuna delle proprie pretese in favore dell’altro (se il R. rinunciava a dare esecuzione all’ordinanza di rilascio del Pretore di Piacenza, la R. rinunciava alla richiesta di risarcimento dei danni che, a suo dire, avrebbe sofferto a causa della mancata disponibilità del laboratorio di panificazione).

Nè nella specie era configurabile una transazione novativa, la quale è riscontrabile unicamente quando la manifestazione della volontà delle parti, oltre a risolvere o a prevenire un lite, è diretta, mediante rinunzia reciproca anche parziale alle proprie pretese, a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova (cfr Cass. n. 7830 e n. 1946 2003).

Ora, la premessa torna utile perchè – così continuano i giudici di seconde cure – essendo stati stipulati, sia pure con un’unica scrittura, due contratti autonomi, l’uno dall’altro, la conduttrice ebbe a rinunciare, in via preventiva, al rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza mentre non avrebbe potuto farlo efficacemente in via preventiva, ostandovi il disposto della L. n. 392 del 1978, art. 79, comma 1, che sancisce la nullità di ogni pattuizione preventiva diretta a limitare la durata legale del contratto. Ciò, in aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la rinuncia è ammessa solo quando il diritto è già nella disponibilità del rimandante. (cfr Cass. n. 11323/03).

Ciò posto, considerato che i rilievi del ricorrente non riescono ad individuare effettivi vizi logici nell’impugnata decisione, la quale al contrario appare fondata su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione, non rimane che rigettare il ricorso. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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