Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15377 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 03/06/2021), n.15377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32012/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

M.L.O.F.;

– intimato –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Puglia – Sezione Staccata di Lecce il 25 marzo 2019 n.

976/23/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 27 aprile 2021 dal

Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Staccata di Lecce il 25 marzo 2019 n. 976/23/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF ed IVA relative all’anno 2006, ha rigettato l’appello proposto in via principale dalla medesima nei confronti di M.L.O.F. ed ha accolto l’appello proposto in via incidentale da quest’ultimo nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi il 20 febbraio 2013 n. 33/03/2013, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che il contribuente avesse giustificato le causali di una buona parte dei movimenti in entrata sul conto corrente. M.L.O.F. è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c., dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver rigettato l’appello proposto in via principale ed aver accolto l’appello proposto in via incidentale con una motivazione meramente apparente.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che il contribuente avesse assolto l’onere probatorio con riguardo ai movimenti bancari.

Ritenuto che:

1. Entrambi i motivi – la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto – sono fondati.

1.1. Invero, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (tra le altre: Cass., Sez. 6″5, 5 maggio 2017, n. 11102; Cass., Sez. 6″-5, 3 maggio 2018, n. 10480; Cass., Sez. 5″, 30 giugno 2020, n. 13112; Cass., Sez. 5”, 14 gennaio 2021, nn. 541 e 542).

1.2 Nella specie, il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, avendo ritenuto – con motivazione del tutto generica ed apodittica, consistente nella esclusiva specificazione dei versamenti ingiustificati e carente di ogni riferimento ai versamenti giustificati – che il contribuente avesse fornito la parziale dimostrazione della causali di movimenti bancari, senza alcuna indicazione degli elementi idonei a suffragare la provenienza delle somme versate. Laddove, invece, occorreva che ciascuno dei movimenti bancari fosse assistito da una specifica ed autonoma giustificazione sul piano documentale.

2. Valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia Sezione Staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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