Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15376 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 28/06/2010), n.15376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20408-2006 proposto da:

RIPAD DI RIZZO MARIANO & C. SAS IN LIQUIDAZIONE,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FERRAR 35, presso lo studio dell’avvocato

VINCENTI MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARRANO RAFFAELE

con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PUBLIGIT SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2273/2005 del GIUDICE DI PACE di SALERNO,

emessa il 15/05/2005; depositata il 30/05/2005; R.G.N. 2501/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto dei

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Ripad s.a.s. proponeva opposizione avverso il d.i. emesso dal Giudice di pace di Salerno, su istanza della Publigit s.r.l., con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 636.000 per una asserita commissione d’ordine del 28.4.00, avente ad oggetto un noleggio di transenna e targa viaria, deducendo di non aver mai impartito detto ordine e chiedendo la revoca, previa dichiarazione di nullità ed inefficacia, dell’ingiunzione opposta.

La convenuta eccepiva preliminarmente la tardività ed inammissibilità dell’opposizione, che contestava anche nel merito.

Il giudice adito, con sentenza depositata il 30.5.05, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione e confermava il d.i. opposto:

avverso tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso per cassazione la Ripad, con un solo motivo, mentre nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata Publigit.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 149 c.p.c., comma 3 e art. 155 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha erroneamente accolto l’eccezione preliminare di tardività dell’opposizione proposta dalla Ripad, ritenendo che dalla cartolina di ritorno (la notifica del decreto ingiuntivo era stata seguita a mezzo del servizio postale) si sarebbe evinto che il plico contenente il d.i. sarebbe stato consegnato alla destinataria dall’agente postale in data 14.1.02.

Dall’esame della documentazione in atti e precisamente dalla busta del plico raccomandato risulta invece che il destinatario era assente nella suddetta data del 14.1.02, mentre dalla copia dell’estratto del registro di ritiro raccomandate si evince che il plico è stato ritirato dal destinatario in data 15.1.02 presso l’ufficio postale di (OMISSIS).

Deve, pertanto,. ritenersi che in quest’ultima data del 15.1.02 si sia perfezionato il procedimento di notifica a mezzo del servizio postale, in quanto solo in tale momento il destinatario ha avuto la legale conoscenza dell’atto ai sensi dell’art. 149 c.p.c., comma 3.

Consegue da quanto sopra osservato che il termine ultimo per proporre opposizione avverso il d.i. in questione, decorrendo il dies a quo dal 15.1.02, sarebbe scaduto in un giorno festivo, e cioè domenica 24.2.02, per cui il medesimo doveva ritenersi prorogato ex lege al primo giorno seguente non festivo, ossia a lunedì 25.2.02.

L’atto di citazione in opposizione, pacificamente notificata il 25.2.02, come precisato nella stessa sentenza impugnata, è stato perciò proposto ritualmente entro il termine di cu all’art. 641 c.p.c., comma 1.

Il ricorso va conseguentemente accolto, con la cassazione della sentenza gravata ed il rinvio ad altro Giudice di pace di Salerno, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro Giudice di Pace di Salerno.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

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