Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15376 del 03/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 03/06/2021), n.15376
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 29255-2020 proposto da:
REALE COMPAGNIA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA
18, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PERSICO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO NASCIMBEN,
ANGELO VOZZA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. 15921/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 24/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO
CROLLA.
Fatto
RITENUTO
che:
1. Questa Corte, con ordinanza n. 15921/2020, depositata in data 24/7/2020, nella parte dispositiva statuiva quanto segue “accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della società contribuente.”
2 La società Reale Compagnia Italia spa ha chiesto disporsi la correzione di errore materiale della predetta sentenza nella parte della motivazione in cui si fa riferimento all’impugnazione di 12 avvisi di accertamento (anzichè di 27 avvisi di accertamento) e del dispositivo nel quale si accoglie il ricorso originario (anzichè dei ricorsi originari)
3 L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1 Il ricorso va accolto.
2. Deve premettersi che “Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c., è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione” (Cass. n. 572 del 2019).
2.1 Dalla lettura della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, impugnata in Cassazione, si evince che la società Reale Compagnia Italiana spa aveva proposto due ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso 27 avvisi di accertamento catastale (con il primo venivano impugnati 12 avvisi con il secondo i rimanenti 15).La CTP aveva rigettato entrambi i ricorsi, la sentenza di primo grado era stata oggetto di distinti appelli riuniti dalla CTR.
2.2 Orbene, pur essendo inequivocabilmente accertato che la sentenza oggetto di ricorso per Cassazione aveva ad oggetto gli appelli riuniti concernenti i 27 avvisi di accertamento proposti avverso sentenze della CTP che avevano rigettato i due ricorsi della contribuente, l’ordinanza di questa di questa Corte nella parte di motivazione in fatto fa riferimento alla “controversia su impugnazione di 12 avvisi di accertamento” e nel dispositivo decidendo nel merito statuisce l’accoglimento ” del ricorso originario”.
2.3 Si tratta all’evidenza di un errore materiale emendabile con la procedura attivata dalla ricorrente.
3. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 391-bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213 del 2013).
PQM
La Corte accoglie il ricorso e dispone che la sentenza di questa Corte n. 15921/2020 venga corretta, nella motivazione, nel senso che ove è scritto “..che su impugnazione di 12 avvisi di accertamento per rendita… ” si intenda “..che su impugnazione di 27 avvisi di accertamento per rendita…” e, nel dispositivo, nel senso che ove è scritto ” la Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della società contribuente…” si intenda “la Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi originari della società contribuente”.
Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021