Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15375 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 28/06/2010), n.15375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17482-2006 proposto da:

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA in persona del Consigliere di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Avv. G.

M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LORENZO IL MAGNIFICO 50, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA

MASSIMILIANO, che la rappresenta e difende con procura speciale del

Notaio Dott. GIOVANNI VICINI in ROMA il 25/02/2010 Repertorio N.

215290;

– ricorrente –

contro

P.C., IMT. SAR. IN LIQ.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 306/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Terza Sezione Civile, emessa il 18/03/2005; depositata il 18/04/2005;

R.G.N. 15/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO DE LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Agrigento avverso il d.i. emesso il 23.10.03 con cui le veniva ingiunto il pagamento (unitamente alla I.M.T. s.p.a.) a favore di P.C. della somma di Euro 25.045,58, oltre interessi e spese, a titolo di canoni non corrisposti in relazione ad un contratto di locazione, stipulato il (OMISSIS) ed avente ad oggetto un’area dove si sarebbero dovuti installare apparati radio e supporti d’antenna.

L’opponente deduceva di non dovere alcunchè, avendo le parti pattuito che il canone dovesse decorrere dal momento del conseguimento, da parte dell’opponente stesso, delle autorizzazioni necessarie per le suddette attività: autorizzazioni che non erano state ottenute, per cui al locatore non era dovuto alcun canone.

L’opposto chiedeva il rigetto dell’opposizione, rilevando di non aver avuto alcuna notizia di iniziative dell’opponente per ottenere dette autorizzazioni.

Il Tribunale adito rigettava l’opposizione e, proposto dall’opponente appello, cui resisteva il P., la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza impugnata, revocava l’opposto decreto ingiuntivo e condannava l’appellante al pagamento della somma di Euro 22.762,04.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Ericsson, con due motivi, mentre nessuna attività difensiva risulta svolta dagli intimati P. e I.M.T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1353, 1362, 1366, 1373 e 1375 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, non avendo la Corte di merito tenuto conto che le parti avevano esplicitamente assoggettato alla condizione sospensiva dell’avvenuto conseguimento delle necessarie autorizzazioni amministrative il momento iniziale dell’obbligo di corresponsione dei canoni ed avendo la stessa erroneamente affermato che la conduttrice avrebbe potuto risolvere il contratto solo entro un anno dalla stipula semprechè non fossero state rilasciate le suddette autorizzazioni.

Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 1366, 1359 e 1375 c.c., artt. 416 e 645 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, per avere la Corte di merito omesso di considerare l’eccezione, sollevata in primo grado, circa la tardività della costituzione del P. nel giudizio di opposizione e per avere la stessa erroneamente ritenuto che spettasse alla ricorrente l’onere della prova circa il mancato rilascio delle autorizzazioni.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

In realtà, la sentenza impugnata, che ha puntualmente trascritto il contenuto delle clausole fondamentali regolatrici del rapporto di locazione per cui è causa (artt. 2, 3 e 4 del relativo contratto), ha fornito un’interpretazione assolutamente ineccepibile e corretta di tali norme contrattuali, evidenziando in particolare come non avesse alcun fondamento la tesi dell’odierna ricorrente secondo cui il regolamento contrattuale non avrebbe posto alcun limite temporale alla mancata corresponsione del canone, nel senso, cioè, che la decorrenza di quest’ultimo, essendo subordinata al conseguimento delle necessarie autorizzazioni, avrebbe potuto cominciare solo una volta ottenute le autorizzazioni stesse.

La Corte di merito ha giustamente rilevato come un’interpretazione dei patti contrattuali secondo i principi di buona fede e di correttezza di cui all’art. 1175 c.c., e richiamati per i contratti dagli artt. 1366 e 1375 c.c., non potesse legittimare la pretesa della conduttrice di intendere il regolamento contrattuale nel senso che esso potesse consentire la mancata corresponsione del canone per tutta la durata del rapporto, essendo pacifico che in tal caso sarebbe stato del tutto pregiudicato il legittimo interesse del locatore alla percezione del canone.

In questo quadro la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che un’interpretazione secondo buona fede della norma contrattuale dell’art. 3, diretta ad un equo contemperamento degli opposti interessi delle parti, comportava la conclusione che la mancata corresponsione del canone in attesa dell’ottenimento delle autorizzazioni non poteva intendersi a tempo indeterminato, ma aveva la sua naturale scadenza al termine di un anno dalla stipula del contratto, previsto dal suddetto art. 3 per l’esercizio – da parte della conduttrice – del suo diritto unilaterale alla risoluzione del contratto in caso di mancato rilascio da parte delle competenti autorità delle necessarie autorizzazioni.

La ricorrente attribuisce, a pag. 13 del ricorso, alla Corte territoriale l’errore di aver sostenuto che essa avrebbe potuto risolvere il contratto “solo entro un anno dalla sua stipula semprechè non fossero state rilasciate le necessarie autorizzazioni”, mentre risulta chiaramente dalla sentenza impugnata proprio l’asserzione opposta (v. pag. 7) e cioè che la conduttrice avrebbe potuto risolvere il contratto soltanto “allo scadere dei dodici mesi” e, dunque, dopo il decorso di tale termine.

Giustamente, quindi, la sentenza gravata ha ritenuto che, in difetto dell’esercizio da parte della conduttrice di tale facoltà al momento dell’avvenuto decorso del termine di dodici mesi dalla stipula del contratto, la medesima avrebbe dovuto iniziare a corrispondere il canone al locatore a partire dalla scadenza di tale termine sino al recesso esercitato ex art. 2 del contratto, vale a dire sino alla conclusione del trimestre in corso al momento dell’avvenuta operatività del recesso stesso.

2. Anche il secondo motivo non è fondato.

Ed invero, per quanto riguarda la censura relativa all’omesso esame dell’eccezione circa la tardiva costituzione del P. del giudizio di primo grado avente ad oggetto una controversia soggetta allo speciale rito locatizio, si rileva che non solo la ricorrente non ha assolto l’onere – per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena di inammissibilità per genericità del motivo – di specificare in quale atto difensivo e verbale di udienza l’ha formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, e (Ndr: testo originale non comprensibile) la decisività della questione sollevata (Cass. n. 6502/2001), ma non ha neppure dedotto (trattandosi di error in procedendo) la violazione dell’art. 112 c.p.c. (principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato) da far valere esclusivamente, ed a pena d’inammissibilità del motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 11034/2003; n. 12475/2004) per nullità della sentenza e del procedimento.

Quanto, invece, all’altra censura riguardante l’onere della prova in ordine al mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative (rilascio previsto contrattualmente quale avvenimento futuro ed incerto dalla cui realizzazione sarebbe dipeso l’obbligo di corrispondere i canoni), si rileva in primo luogo come sia stato ritenuto da questa Corte che “il mancato avveramento della condizione sospensiva, concretando non un’eccezione in senso proprio ma una semplice difesa volta a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d’ufficio, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte” (Cass. n. 2214/2002).

Consegue da quanto sopra osservato che correttamente i giudici d’appello abbiano perciò esaminato analiticamente le risultanze processuali al riguardo (v. pag. 9 della sentenza impugnata), rilevando a conclusione ex actis che “nulla risulta sul decorso delle pratiche amministrative … neppure che le autorizzazioni … siano state richieste”, per cui i medesimi ne hanno giustamente tratto il convincimento, sempre in applicazione del principio di correttezza e di buona fede, che la Ericsson fosse venuta meno al suo obbligo di attivarsi per ottenere le richieste autorizzazioni.

Di qui la legittimità dell’affermazione del diritto del locatore alla percezione del canone anche dalla data della stipula del contratto di locazione alla scadenza del primo anno, essendo venute meno le ragioni che giustificavano la rinuncia del locatore stesso ai canoni del primo anno e cioè l’esigenza per la conduttrice di acquisire le autorizzazioni necessarie per l’installazione ed il funzionamento degli impianti.

3. Il ricorso va, quindi, rigettato, mentre nulla va statuito circa le spese del giudizio di cassazione, stante la mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

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