Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15375 del 26/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 26/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4042/2012 proposto da:

C.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE CALVI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNIONE DEGLI ANTICHI ORIGINARI DI (OMISSIS), in persona del

Presidente B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUCULLO 3, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ADRAGNA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMPIETRO DONATI

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1126/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato ALESSIA CIPROTTI per delega;

udito l’Avvocato NICOLA ADRAGNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificato il 16 settembre 1991 la Comunione degli Antichi Originari di (OMISSIS), premesso di essere proprietaria di un “roccolo per la caccia sito in Comune di (OMISSIS), località (OMISSIS), mapp. 2017”, concesso in locazione a C.F. per il canone annuo di Lire 100.000, rilevato che il conduttore aveva omesso il pagamento dei canoni dal 1988, aveva intimato al C. lo sfratto per morosità e l’aveva convenuto davanti al Pretore di Bergamo per sentire convalidare lo sfratto.

Si era costituito in giudizio il C., contestando la domanda e deducendo che la costruzione non aveva più la natura di “roccolo”, ma era stata realizzata nel 1859 da C.F. (trisavolo del convenuto) e da allora goduta in modo esclusivo dalla famiglia C., trasformata in casa di villeggiatura e poi ampliata, e da tutti conosciuta come “Roccolo dei C.”. Aveva perciò rivendicato l’acquisto della proprietà per usucapione del mappale 2017 e del sovrastante fabbricato ed aree pertinenziali ed aveva proposto domanda riconvenzionale, per il relativo accertamento, aggiungendo che, pur non essendoci alcun contratto di locazione e pur non avendo mai versato alcuna somma a titolo di canoni, aveva trasmesso all’attrice la somma di Lire 440.750 (richiesta come canone per gli anni 1988-1991) a soli scopi tuzioristici e con riserva di ripetizione.

2. Dichiarata da parte del Pretore la propria incompetenza a conoscere della domanda riconvenzionale e rimessa la controversia al Tribunale di Bergamo, dinanzi a questo era riassunta da C.F. con la resistenza della Comunione degli Antichi Originari di (OMISSIS) (che svolgeva ulteriori domande oltre quella proposta dinanzi al Pretore). Il Tribunale, con sentenza n. 1818 del 10 febbraio/21 giugno 2005, preso atto dell’avvenuto pagamento dei canoni indicati nell’originaria intimazione, riteneva sanata la morosità e rigettava la domanda di convalida di sfratto; rigettava anche la domanda riconvenzionale di usucapione; compensava tra le parti le spese di lite.

3. C.F. ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado quanto al rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione.

Si è costituita l’appellata Comunione, resistendo al gravame e proponendo appello incidentale per il mancato esame della domanda di condanna del C. al pagamento di un indennizzo per la protratta occupazione dell’immobile, nonchè per la pronuncia di compensazione delle spese del primo grado. Ha chiesto comunque la conferma della sentenza quanto al rigetto della domanda di usucapione, nonchè la condanna dell’appellante al rilascio dell’immobile oltre che al pagamento di un indennizzo da determinarsi in via equitativa.

In via subordinata, per il caso di accoglimento dell’appello principale, ha riproposto la domanda di condanna dell’appellante, quale erede di presidenti ed amministratori della Comunione, al risarcimento dei danni, oltre che alla refusione delle spese di entrambi i gradi.

Con la decisone ora impugnata, pubblicata il 23 dicembre 2010, la Corte d’Appello di Brescia ha rigettato sia l’appello principale che l’appello incidentale, compensando tra le parti le spese del grado.

4. Avverso la sentenza C.F. propone ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria.

La Comunione degli Antichi Originari di (OMISSIS) si difende con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Per quanto rileva ai fini della decisione, va premesso che la Corte di merito ha fondato il rigetto della domanda di usucapione sui seguenti accertamenti in fatto e correlati argomenti in diritto:

– a) C.F., che figura come cedente, con altri comproprietari facenti parte della Comunione, della propria quota e dei propri diritti sui beni della Comunione (tra i quali il mappale oggetto di causa) alla Immobiliare Piazzatorre spa nell’atto del 20 luglio 1949 a rogito del notaio Dott. Mario Leidi di Bergamo, era avo dell’appellante (qui ricorrente), nonchè presidente del comitato di amministrazione della Comunione nell'”esercizio 1949/50″ a cui risale uno dei conti consuntivi della gestione della Comunione prodotti in giudizio (su cui appresso); considerata la cessione di quote, “dal 1949 i C. non sono più comproprietari del bene, di guisa che l’atteggiamento soggettivo ai fini dell’usucapione deve essere valutato secondo i criteri ordinari”;

– b) è stato provato il pagamento di un canone per il godimento del bene da parte di C.F. (qui ricorrente) e dei suoi ascendenti; la prova risulta dai documenti prodotti in giudizio dalla Comunione (specificamente elencati ai punti a, b, e c, della pag. 13 della sentenza), apprezzati come utili anche se formati unilateralmente da quest’ultima, per l'”evidente ed inequivoco significato indiziario” desumibile dalla loro “ripetitività, molteplicità e risalenza nel tempo” e per la conferma, proveniente dal teste M., commercialista della Comunione sin dal 1979, sia della corrispondenza delle copie agli originali conservati presso il suo studio sia della ricezione da parte della sua cliente della “documentazione attestante il pagamento annuale ricevuto e imputato a titolo di “canone affitto roccolo C.”. Ulteriore riscontro della locazione il giudice ha rinvenuto nella testimonianza di tale A.R. “socio della Immobiliare (OMISSIS) e segretario della Comunione”;

c) così accertata l’esistenza di versamenti da parte di membri della famiglia C. in favore della Comunione, la Corte ha ritenuto mancata, non solo la prova, ma anche l’allegazione, da parte dell’appellante, dell’imputazione di quei pagamenti ad un titolo diverso dal contratto di locazione; in diritto, ne ha tratto la conclusione che “il pagamento di una somma annua per il godimento del bene è evidentemente incompatibile con la manifestazione della volontà di possedere “uti dominus””.

2. Col primo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2707 c.c. e dell’art. 2722 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 ed al 5, per insufficiente e contraddittoria motivazione circa la qualificazione di elementi di prova e circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in particolare circa l’avvenuto pagamento di un canone di affitto relativo all’immobile in oggetto”.

Sostiene che l’interpretazione dei documenti da parte della Corte d’appello sarebbe del tutto illogica e fuorviante, oltre che smentita dal loro dato letterale, che esamina nell’illustrare il motivo.

Sostiene altresì che vi sarebbe stata la violazione dell’art. 2707 c.c., perchè il giudice avrebbe attribuito valore di prova a favore di una parte ai documenti contabili da questa formati e che vi sarebbe stata altresì la violazione dell’art. 2722 c.c., perchè la testimonianza M. sarebbe stata utilizzata per “superare” il tenore letterale dei documenti.

Assume inoltre la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui il giudice avrebbe riconosciuto che in capo a C.F., avo del ricorrente, sarebbe maturata l’usucapione e poi ha affermato che questi nello stesso periodo, dal 1941 al 1949, avrebbe versato delle somme a titolo di canoni.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e al 5, per omessa valutazione di prove ed omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio: la intervenuta usucapione in favore del ricorrente dell’immobile oggetto di giudizio”.

Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe omesso di considerare se alla data del 20 luglio 1949, quando venne stipulato il contratto di cessione delle quote, fosse già maturata l’usucapione in favore dell’avo dello stesso ricorrente.

In ogni caso, la prova dell’usucapione si sarebbe dovuta desumere dal fatto che dall’ultimo versamento, che sarebbe stato fatto nel 1949, fino al 1991 (anno dell’originaria intimazione di sfratto) sarebbero trascorsi più di quarant’anni (o comunque almeno più di trenta) senza corresponsione di canoni, nonchè dalle dichiarazioni di diversi testimoni (tali T., C. e B.) che avrebbero confermato l’utilizzazione dell’immobile in maniera pacifica autonoma ed indisturbata da parte del ricorrente e dei suoi avi.

3. I motivi – che vanno trattati congiuntamente perchè attengono entrambi alla valutazione della prova documentale e testimoniale – sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

Quanto alla denunciata violazione dell’art. 2707 c.c., i documenti contabili esaminati dalla Corte di merito si riferiscono all’amministrazione dei beni in comunione e da essi il giudice non ha tratto affatto una prova legale – quale è quella sancita dall’art. 2707 c.c., n. 1, nel caso in cui l’enunciazione del pagamento ricevuto vada contro chi ha scritto il documento. Piuttosto, li ha liberamente apprezzati, nel tenore letterale e nella successione cronologica, nonchè in collegamento con la prova testimoniale. Anche tenuto conto del disposto dell’art. 2707 c.c., va affermato che i registri di contabilità provenienti dalla parte che li ha redatti non hanno valore di prova legale a favore di quest’ultima, ma il giudice può liberamente apprezzarne il contenuto, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 1 (cfr. Cass. n. 1715/01 e n. 26216/11, riferite all’ipotesi analoga delle scritture contabili dell’imprenditore), come accaduto nella specie, senza che perciò risulti violata la norma in esame.

3.1. Il primo motivo non coglie nel segno nemmeno quanto alla denunciata violazione dell’art. 2722 c.c.. Il giudice non si è avvalso della prova testimoniale per integrare il contenuto dei documenti, con patti aggiunti o contrari nemmeno astrattamente configurabili rispetto a scritture non negoziali-, ma al solo fine di corroborare il giudizio di autenticità delle scritture e di confermare l’interpretazione data alle annotazioni.

3.2. La relativa motivazione è congrua e logica e non presenta affatto le lacune lamentate dal ricorrente. Per questo profilo, i motivi sono inammissibili poichè volti ad esporre la personale interpretazione del ricorrente circa le causali dei pagamenti, quali risultano dalle “schede contabili” e dai “conti consuntivi” esaminati, in contrapposizione all’interpretazione fornita dal giudice del merito; quest’ultima, peraltro, corroborata dagli altri elementi di prova di cui si è detto, e supportata dall’argomento pur sopra esposto sub c), nient’affatto smentito dalle mere asserzioni contrarie contenute nel ricorso.

3.3. Ancora, vanno escluse la contraddittorietà della motivazione lamentata col primo motivo e l’omissione lamentata col secondo quanto alla rilevanza da attribuire alla partecipazione dell’avo del ricorrente all’atto di cessazione di quote 20 luglio 1949. Per un verso, la sentenza non afferma affatto che prima di questa data sarebbe maturata l’usucapione in capo a Filippo C. – come si sostiene col primo motivo – nè – come contraddittoriamente si sostiene col secondo – omette di valutare la situazione esistente prima di allora: piuttosto, dà conto del fatto che risultano (“fra le entrate per canone di affittanze”) pagamenti effettuati dall’avo del ricorrente in favore della Comunione sia prima che dopo quella data.

In tale contesto, è congruente l’importanza attribuita alla partecipazione del C. all’atto di cessione di quote, in quanto questa presuppone, in capo al cedente, il riconoscimento della propria titolarità delle sole quote cedute e, per contro, il riconoscimento dell’appartenenza alla Comunione del diritto di proprietà (anche) sul mappale oggetto di causa. All’evidenza, trattasi di riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, che è atto incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus, oltre a valere, ai sensi dell’art. 1165 c.c., in relazione all’art. 2944 c.c., come atto interruttivo del termine utile per l’usucapione (cfr. Cass. n. 25250/06 e, da ultimo, Cass. ord. n. 19706/14).

A far data dal 1949, poi, non vi sono affatto lacune nella prova dei pagamenti per periodi significativi, poichè la Corte di merito ha evidenziato come questi risultassero effettuati pressochè per tutto il corso degli anni 80 – quindi a ridosso dell’intimazione di sfratto (notificata nel 1991, ma con morosità riferita già agli anni 1988 e seguenti).

3.4. Infine, inammissibili sono le censure contenute in entrambi i motivi quanto alla valutazione della prova testimoniale, essendo le stesse evidentemente volte, per un verso, a superare il giudizio di attendibilità dei testimoni indicati dalla parte qui resistente e di utilità delle loro testimonianze (primo motivo), su cui il giudice si è espresso con giudizio insindacabile; per altro verso, ad insistere infondatamente sulla decisività delle dichiarazioni dei testimoni indicati dallo stesso ricorrente (secondo motivo). Quanto a queste ultime, giova precisare che, pur non avendone il giudice fatto menzione, la decisività è esclusa dall’evidente compatibilità del contenuto delle deposizioni con la ricostruzione logico-giuridica fatta propria dalla Corte di merito (su cui infra).

3.5. Dato quanto sopra, non vi è stata alcuna violazione dell’art. 1158 c.c., pagamento di canoni è elemento di fatto incompatibile con il requisito soggettivo dell'”animus rem sibi habendi” che connota il possesso utile all’usucapione. Avendo perciò ritenuto il giudice che il fondo fosse stato ceduto in locazione, il conduttore avrebbe dovuto dimostrare l’interversione del possesso, vale a dire un atto che avesse manifestato al locatore inequivocamente il mutamento dell’animus, non essendo a ciò sufficiente nè che sia rimasto invariato il canone locativo malgrado le trasformazioni del bene (cfr. Cass. n. 1658/96), nè che non siano state ottemperate le pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita nè che siano stati compiuti meri atti di esercizio del possesso (sui quali hanno riferito i testimoni del ricorrente), essendosi verificata tutt’al più un’ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (cfr. Cass. n. 7337/02, n. 12007/04). In conclusione, i primi due motivi vanno rigettati.

4. Col terzo motivo il ricorrente deduce “insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’art. 260 c.p.c., circa un punto controverso e decisivo del giudizio, in particolare circa la qualifica di amministratori della Comunione in capo al ricorrente ed al di lui padre I.”.

4.1 I1 motivo è inammissibile perchè ha ad oggetto una circostanza priva di decisività nel contesto del ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di secondo grado; questi, infatti, sul punto, ha integralmente riformato la sentenza di primo grado, che invece su quella circostanza era basata.

Pertanto, non è censurabile la sentenza che, non attribuendo alcuna valenza decisoria alla circostanza indicata in rubrica, non abbia reso alcuna motivazione al riguardo.

Il ricorso va perciò rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della resistente, nell’importo complessivo di Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA