Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15375 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 20/07/2020), n.15375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18158/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

G.G. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’avv. Maurizio Sarra, elettivamente domiciliato presso la

cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Basilicata s.p.a., in liquidazione (C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore.

– intimata –

Avverso la sentenza n. 143/03/2011 della Commissione Tributaria

Regionale della Basilicata, depositata il giorno 9 giugno 2011.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30

gennaio 2020 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.G. impugnò la cartella di pagamento notificata da Equitalia Matera s.p.a., con la quale venne ingiunto il pagamento dell’IRAP, per l’anno di imposta 2003.

Il ricorso venne accolto in primo grado; proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, con sentenza depositata il giorno 9 giugno 2011, lo respinse integralmente.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso G.G., mentre non ha spiegato difese Equitalia Basilicata s.p.a., in liquidazione, già Equitalia Matera s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto dalla motivazione della sentenza di evince che il giudice d’appello ha inteso confermare la pronuncia impugnata, rinviando senz’altro alla motivazione del giudice di primo grado.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, artt. 18 e 24 e art. 32, comma 2 e dell’art. 112 c.p.c., poichè il giudice di merito ha annullato la cartella impugnata sulla base di un vizio, concernente l’avviso di accertamento prodromico, sollevato dal ricorrente per la prima volta con memoria illustrativa.

3. Con il terzo motivo eccepisce la violazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, commi 2 e 3, poichè la commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuta inesistente la notifica dell’avviso di accertamento, soltanto perchè l’agente postale aveva dimenticato di apporre un segno per giustificare le ragioni del deposito del plico presso l’ufficio postale.

4. Con il quarto motivo rileva vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonchè violazione dell’art. 156 c.p.c., atteso che il giudice di merito ha omesso di considerare che la notifica dell’avviso di accertamento si era perfezionata, avendo l’atto compiutamente raggiunto il suo scopo.

4.1. Il primo motivo è fondato.

Secondo l’orientamento costante di questa Corte, la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 05/08/2019, n. 20883; Cass. 05/11/2018, n. 28139; Cass. 19/07/2016, n. 14786).

Nel caso che ci occupa, invece, è all’evidenza come la commissione tributaria regionale, senza esaminare analiticamente l’unico motivo di gravame formulato dall’Agenzia delle Entrate, si è limitata a richiamare – con il ricorso a mere formule stereotipate – la motivazione della sentenza di primo grado, senza soggiungere alcunchè; la sentenza è dunque nulla per carenza assoluta di motivazione.

5. Resta assorbito l’esame dei restanti motivi.

6. Accolto il primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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