Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15375 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 03/06/2021), n.15375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37605-2019 proposto da:

CREDITO EMILIANO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 9, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRA MILITERNO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SEVERINA DI COMITE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2146/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Credito Emiliano spa impugnava, con due ricorsi, il primo nei confronti dell’Ente impositore il secondo contro l’Agente di Riscossione, la cartella di pagamento, emessa da Esatri spa e notificata in data (OMISSIS), in relazione ad una iscrizione a ruolo a seguito di un controllo formale della dichiarazione dei redditi, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per l’anno di imposta 1994.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, riuniti i ricorsi, dichiarava inammissibile il ricorso contro l’Ufficio impositore ed accoglieva il ricorso contro il Concessionario della Riscossione essendo stata la cartella di pagamento notificata senza il rispetto dei termini per la notifica delle cartelle esattoriali (ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25).

3 In esito all’appello dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Esatri s.p.a, assente la società, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava la domanda di annullamento della cartella in quanto l’Agente era carente della legittimazione passiva e confermava decisione del giudice di primo grado di inammissibilità del ricorso presentato contro l’Ente passivamente legittimato.

4 La Corte di Cassazione, investita dal ricorso della contribuente, annullava la sentenza della CTR mancando la prova della notifica dell’appello nel domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore; riassunto il giudizio la CTR accoglieva l’appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che la disciplina transitoria dei termini di notifica della cartella di pagamento fissata ex L. n. 156 del 2005, non trovava applicazione nella fattispecie in esame in quanto trattavasi di situazione tributaria anteriore all’intervento legislativo e definita stante il fatto che l’iscrizione al ruolo risaliva al 15/11/2000.

4 Avverso la sentenza ha proposto ricorso la contribuente sulla base un unico motivo.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di impugnazione, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 256 del 2005, art. 1 commi 5 bis e 5 ter, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Occorre muovere dalla sentenza della Corte Cost., n. 280 del 2005, che (in materia di imposte dirette) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, (come modificato dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193), nella parte in cui non prevedeva un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario avrebbe dovuto notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis.

2.2 La Consulta ha ritenuto inammissibile la possibilità della indefinita esposizione del contribuente all’azione impositiva e conseguentemente ha altresì sollecitato un intervento legislativo volto a colmare, in termini ragionevoli, la lacuna conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, dovendo il legislatore tenere conto del carattere estremamente elementare dell’attività di liquidazione in esame e della successiva attività di iscrizione nei ruoli

2.3 Raccogliendo tale sollecitazione il legislatore è intervenuto con il D.L. n. 106 del 2005, convertito in L. n. 156 del 2005 introducendo, a pena di inammissibilità della pretesa fiscale, termini entro i quali le cartelle, emesse sia nelle attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 36 bis e 36 ter, che in conseguenza di accertamenti divenuti definitivi, devono essere notificati ai contribuenti. Tale regolamentazione cosiddetta “a regime” trova applicazione con riferimento agli accertamenti su dichiarazioni fiscali presentate dopo l’entrata in vigore della legge.

2.4 Per quanto concerne l’attività di liquidazione prevista dal citato D.P.R., art. 36 bis, la L. n. 256 del 2005, art. 2 bis, ha stabilito la seguente disciplina transitoria: “Al fine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l’interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 2004;b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001.”.

2.5 Questa Corte nell’interpretare e ricostruire la disciplina sopra passata in rassegna ha avuto modo di precisare che la normativa transitoria trova applicazione in tutte le situazioni tributarie non definite anche anteriori alla sua entrata in vigore, limitate solo dall’eventuale sentenza passata in giudicato, operando retroattivamente, sia in quanto introdotta per eliminare una lacuna normativa verificatasi per effetto di pronuncia costituzionale e per garantire – oltre che l’interesse del contribuente – l’interesse dell’erario di evitare un termine decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la riscossione dei tributi, sia in considerazione del tenore testuale dell’esordio del comma 5 bis e comma 5 ter. (Cass. sent. n. 8406 del 2013, Cass. n. 16990 del 2012; Cass. n. 2212 del 2011 e Cass. n. 1435 del 2006 e da ultimo Cass. n. 1857 del 2020).

2.6 Nel caso di specie la notifica della cartella di pagamento si riferisce a redditi oggetto di dichiarazione da parte del contribuente nell’anno 1995; dunque in applicazione della L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 bis, trattandosi di una dichiarazione presentata entro il 2001, la notifica della cartella avrebbe dovuto essere effettuata entro il termine del 31.12.2000 ossia entro cinque anni dalla presentazione della dichiarazione. La cartella è stata invece notificata il (OMISSIS), ampiamente senza il rispetto dei termini di cui sopra.

2.7 Va censurata l’affermazione della CTR secondo la quale l’iscrizione al ruolo anteriore alla entrata in vigore della L. n. 156 del 2005, determina una situazione tributaria definita con conseguente sottrazione dal regime transitorio.

2.8 Il ruolo confezionato dall’Ufficio tributario è un atto interno dell’Amministrazione e, come tale, inidoneo ad essere percepito ed a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario della pretesa se non con la consegna all’agente di riscossione e la notifica al debitore della cartella di pagamento recante l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo (cfr. Cass. n. 315 del 2014, e Cass. n. 6247 del 2020)

2.9 I “rapporti esauriti”, non assoggettati alla disciplina transitoria dei termini dettata dalla L. n. 156 del 2005, vanno individuati nelle situazioni di mancata impugnazione nei termini della cartella di pagamento debitamente notificata al contribuente o di definitivo accertamento giudiziale della pretesa tributaria

3 In accoglimento del ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria della Lombardia in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

– Accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Lombardia in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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