Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15374 del 26/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 26/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3244/2012 proposto da:

D.S.M.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA

SPERANZA, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO NERI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M.R., S.R., S.G.,

T.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso

lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 114/2011 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 09/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato CLAUDIO NERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.S.M.R., proprietaria di un appartamento sito in (OMISSIS) ricevuto in eredità da D.G.E., già condotto in locazione da F.A. (e da questi restituito nel febbraio 1989), citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso, con atto notificato il 20 ottobre 1989, i signori S.G., S.V. e T.L., per sentire dichiarare, nei confronti di questi ultimi, che era proprietaria del vano deposito, meglio descritto in atti (con accesso da una botola posta sul pavimento della cucina), che assumeva essere di pertinenza del suo appartamento; per sentir ordinare agli stessi di ripristinare le condizioni strutturali dell’immobile e dunque del vano deposito (in quanto era risultato – a seguito di accertamento tecnico preventivo – che la botola era stata ricoperta ed il vano, non più accessibile, era stato ridotto ad un’intercapedine inutilizzabile, a causa di lavori eseguiti nell’appartamento sottostante); per sentire condannare tutti i convenuti al ripristino del pavimento originario del bagno dell’immobile con annessi tubi di scarico (in quanto da detto accertamento tecnico preventivo era risultato che il pavimento era stato alzato di quota ed i tubi di scarico spostati); per sentire condannare i convenuti S. e T. al risarcimento dei danni arrecati all’appartamento dell’attrice in conseguenza di lavori eseguiti nell’appartamento di proprietà di S.G., di cui erano usufruttuari gli altri due; ed in ultimo per sentire condannare il convenuto F.A. al risarcimento dei danni provocati all’interno dell’immobile condotto in locazione (con domanda, poi accolta, nei limiti della somma di Euro 2.500,00 e qui non più rilevante, essendosi formato il giudicato per la mancata impugnazione della derisione di primo giado).

Si costituirono in giudizio tutti i convenuti.

S.G. e V. e T.L. dedussero l’infondatezza della domanda per non avere l’attrice dimostrato l’esistenza e la proprietà del vano deposito, tanto più che la botola risultava chiusa e ricoperta con un pavimento maiolicato nel corso di lavori eseguiti nell’appartamento della stessa attrice. Resistettero a tutte le domande di quest’ultima e spiegarono domanda riconvenzionale per l’eliminazione di opere costituenti indebite invasioni, da parte dell’attrice, della loro proprietà esclusiva e delle parti condominiali.

F.A. dedusse la sua estraneità ai fatti ed ai lavori eseguiti negli appartamenti, poichè, in merito a questi lavori, vi erano stati accordi tra i sig.ri S. e la sig.ra D.G.E., originaria locatrice, tanto che per la relativa esecuzione egli aveva lasciato per tre mesi l’appartamento che conduceva in locazione ed, al suo ritorno, era stato autorizzato dalla locatrice a ripristinarne, a spese della stessa locatrice, le parti rimaste danneggiate.

2. Con sentenza n. 339 del 6 giugno 2006, il Tribunale di Campobasso accolse, come detto, la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti di F.A.; rigettò le altre domande dell’attrice e ritenne abbandonata (perchè non riproposta con la precisazione delle conclusioni) la domanda riconvenzionale degli S. – T.; condannò l’attrice al rimborso delle spese di lite in favore di questi ultimi; compensò per la metà le spese tra l’attrice e F.; condannò il F. al rimborso dell’altra metà ed al pagamento delle spese di CTU. 3. Avverso la predetta sentenza, D.S.M.R. ha avanzato appello riproponendo le domande già svolte in primo grado nei confronti dei convenuti S. e T., e chiedendo perciò la riforma della sentenza che le aveva rigettate, con vittoria di spese dei due gradi.

Si sono costituiti S.G., nonchè gli eredi di S.V. – T.L. (anche in proprio) e S.M.R. e R., resistendo al gravame; le ultime due, deducendo anche la propria estraneità al giudizio perchè S.V. era usufruttuario e, dopo la sua morte, il diritto si era consolidato alla nuda proprietà di S.G., con il residuo usufrutto di T.L..

4. Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 9 luglio 2011, la Corte d’Appello di Campobasso, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al rimborso delle spese del grado in favore degli appellati.

5. D.S.M.R. propone ricorso affidato a due motivi. S.G., nonchè S.M.R. e R. e T.L. si difendono con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 817 e 818 c.c., violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 1146 c.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, violazione dell’art. 115 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e deciso per il giudizio”. Il motivo si articola in tre distinte censure: le prime due (illustrate rispettivamente sotto le lettere A e B) riguardano le domande concernenti la proprietà ed il ripristino del vano deposito; la terza (illustrata sotto la lettera C) riguarda la domanda di ripristino del pavimento del bagno.

A) La ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione sia dell’art. 817 c.c., che dell’art. 818 c.c., perchè la Corte d’appello ha ritenuto che mancassero titoli di proprietà atti a dimostrare la pertinenza del vano all’appartamento sovrastante, senza considerare che la durevole destinazione di una cosa a servizio o ad ornamento di un’altra non richiede alcuna forma solenne, essendo sufficiente la relazione di fatto tra due beni, e soprattutto senza considerare che gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto: quindi, la proprietà dell’appartamento sovrastante pervenuta alla D.S. per successione alla D.G. si sarebbe estesa al vano deposito al quale si accedeva dalla botola “incontestabilmente esistente” e la natura di pertinenza sarebbe stata “incontestabilmente dimostrata dall’esistenza della botola mediante la quale vi si accedeva”; la botola avrebbe comprovato “la relazione di fatto tra i due beni”, in rapporto di strumentalità (come sarebbe emerso dalla testimonianza di D.I., che, in qualità di conduttore dell’appartamento, solo successivamente locato al F., avrebbe utilizzato il vano come deposito di “gomme invernali”). Il giudice di merito avrebbe, inoltre, violato l’art. 115 c.p.c., ignorando sia questa testimonianza che quella di B.D..

B) Ancora, secondo la ricorrente, Corte molisana avrebbe violato anche l’art. 1146 c.c., considerando la qualità di erede in capo alla D.S., ma negandole i diritti spettanti per tale qualità, ossia la successione nel possesso dell’immobile e delle sue pertinenze esercitato dalla de cuius, per il tramite dei conduttori.

C) In ultimo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè il giudice del gravame avrebbe omesso di esaminare le domande di risarcimento danni (in forma specifica e per equivalente), relativamente all'”innalzamento di parte del pavimento del bagno” del suo appartamento, che sarebbe stato abusivamente causato dai lavori eseguiti nell’appartamento sottostante. Inoltre, non avrebbe la Corte motivato su tale fatto controverso e decisivo per il giudizio.

1.1. Col secondo motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 115 c.p.c., omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

La ricorrente assume che sarebbe stato violato l’art. 115 c.p.c., in quanto la Corte di merito avrebbe posto a fondamento della propria decisione fatti e circostanze mai provate. In particolare, in primo luogo, una presunta condotta posta in essere dalla D.G., dante causa della ricorrente, “incompatibile con la volontà di rivendicare la prescrizione acquisitiva” (come si legge in sentenza), facendone derivare una “tacita rinuncia all’usucapione”, laddove ha dato credito alle dichiarazioni dei convenuti circa gli accordi tra la de cuius e gli S. in occasione dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento di questi ultimi.

Inoltre, la Corte di Appello avrebbe illegittimamente attribuito valore di prova agli assunti difensivi del F., a proposito della presunta ignoranza dell’esistenza del vano deposito sottostante l’appartamento condotto in locazione e della destinazione della botola che vi dava accesso.

2.- I motivi – che vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione – sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

Il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte d’appello (per il rigetto della domanda di rivendicazione della proprietà del bene e del suo ripristino) si fonda su un presupposto corretto in diritto, ed infondatamente censurato con la prima parte del primo motivo (sub A), che ne fraintende la portata.

Il presupposto è esplicitato nell’affermazione della Corte circa la “mancanza di titoli di proprietà che dimostrino la pertinenza del vano all’appartamento sovrastante”. Questo presupposto è corretto in diritto perchè, in punto di fatto, il giudice del merito si trovato di fronte ad una situazione in cui non sussisteva (o non sussisteva più, per essere venuto meno) il c.d. rapporto pertinenziale sul quale tanto insiste la ricorrente e l’esistenza del vano deposito non risultava da alcun atto idoneo a trasferirne la proprietà (o altro diritto reale minore).

E’ vero che, ai sensi dell’art. 818 c.c., come lascia intendere la ricorrente, l’atto traslativo del diritto sulla cosa principale, se non è diversamente disposto, comprende la pertinenza, anche se questa non risulti espressamente descritta od indicata nello stesso atto (fatta salva l’operatività di altre norme, qui non rilevanti, quali il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, comma 2 e della L. n. 52 del 1985, art. 29, come modificato dal D.L. n. 78 del 2010, convertito nella L. n. 122 del 2010: cfr. Cass. n. 11272/14, in motivazione). Ciò peraltro sta a significare soltanto che si trasferisce con la cosa principale anche il c.d. rapporto pertinenziale non certo che chi acquista la proprietà della cosa principale acquista la proprietà della pertinenza, se questa non spettava al dante causa della cosa principale (arg. ex art. 819 c.c.).

In proposito, va qui ribadito quanto segue:

1) così come osservano i resistenti, secondo la dottrina prevalente e l’univoca giurisprudenza, ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza di un requisito oggettivo, consistente nella materiale e durevole destinazione del secondo a servizio e ad ornamento del primo, e di un requisito soggettivo consistente nella effettiva volontà del proprietario o del titolare di un diritto reale sulla cosa principale di compiere tale destinazione (Cass. n. 9911/06 e numerose altre); è peraltro necessario che il proprietario della cosa principale sia anche proprietario della cosa destinata a suo servizio od ornamento, o comunque titolare di un diritto reale di godimento che gli consenta di disporne giuridicamente (Cass. n. 19157/05, n. 4599/06, n. 24104/09, n. 12855/11), cioè di effettuare quella destinazione durevole ed esclusiva che dà luogo al c.d. rapporto pertinenziale;

perchè l’effetto disciplinato dall’art. 818 c.c., comma 1, si produca è inoltre necessario che alla data dell’atto traslativo della proprietà della cosa principale il c.d. rapporto pertinenziale, non solo sia stato instaurato, ma ancora sussista (cfr. Cass. n. 14350/00, n. 16914/11); vale a dire che l’estensione degli effetti del trasferimento della proprietà del bene principale è automatica, a meno che il rapporto strumentale non sia cessato anteriormente all’atto traslativo; per come si evince dell’art. 818 c.c., comma 3, la cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile (soltanto) ai terzi che abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale: è perciò opponibile a coloro che questi diritti abbiano acquistato quando il c.d. rapporto pertinenziale era oramai venuto meno.

2.1.- Gli accertamenti compiuti in punto di fatto dal giudice del merito nel caso di specie dimostrano che questi ne ha tratto in diritto conclusioni conformi agli artt. 817 e 818 c.c., come sopra interpretati. In fatto:

– è indiscusso, ed anzi dato per scontato dalle parti, che il titolo di provenienza dell’appartamento in capo alla D.G. (dante causa della D.S.) non menzionasse il vano deposito come pertinenza dell’appartamento; nè risultano prodotte in giudizio planimetrie di questo appartamento che lo rappresentassero;

altresì certo che sul pavimento della cucina dell’appartamento già di proprietà D.G. “la botola esisteva e dava accesso ad un qualche vano sottostante” (pag. 11 della sentenza);

– tuttavia questo vano (della cui effettiva esistenza e delle cui caratteristiche perciò correttamente la Corte di merito non si occupa), anche ammesso che fosse esistito, venne eliminato quando gli S. rifecero il solaio, portando il soffitto dell’appartamento sottostante a quattro metri di altezza (pag. 12 della sentenza);

– dalle planimetrie catastali risultava comunque un’altezza preesistente di tutti i vani dell’appartamento S. di tre metri e ottanta (stessa pag. 12);

– l’appartamento pervenne dalla defunta D.G. alla D.S. “nello stato di fatto in cui si trovava dopo la ristrutturazione degli S.” (ancora a pag. 12).

2.2.- Tirando le fila del discorso – ed esplicitando perciò il ragionamento giuridico che la Corte di merito ha dato per presupposto – si deve concludere che quando l’odierna ricorrente acquistò la proprietà della cosa (asseritamente) principale, cioè dell’appartamento, non esisteva (o non esisteva più) il dedotto collegamento strumentale, perchè non esisteva (o non esisteva più) il vano deposito. Quindi:

– non avrebbe certo potuto operare l’art. 818 c.c., comma 1, trovando piuttosto applicazione dello stesso art. 818 c.c., il comma 3, in quanto era oramai cessata (anche se esistita) la qualità di pertinenza dello spazio sottostante la cucina. Questa cessazione -voluta dalla D.G., proprietaria all’epoca della cosa principale (per come accertato in base alle dichiarazioni del conduttore F., su cui si tornerà), ma riscontrata dal fatto materiale dell’inidoneità della cosa accessoria (ridotta ad uni intercapedine) ad adempiere alla funzione strumentale – è opponibile alla D.S., che ha acquistato il diritto dalla D.G. certamente dopo che i lavori di ristrutturazione e la copertura della botola erano stati eseguiti;

– la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che, per poter rivendicare il vano e chiedere quindi la rimessione nel pristino stato, la D.S. avrebbe dovuto dare prova dell’esistenza di un titolo di proprietà. In mancanza di qualsivoglia menzione del vano (costituente una sorta di intercapedine tra i due appartamenti) nei titoli di provenienza sia dell’appartamento di proprietà D.G. D.S. sia dell’appartamento di proprietà S., ed in presenza di planimetrie catastali di quest’ultimo incompatibili con l’esistenza del vano, sarebbe stato necessario dimostrare: per un verso, la creazione e la destinazione del vano a pertinenza dell’appartamento soprastante da parte di un originario unico proprietario dei due appartamenti (alla stregua della giurisprudenza richiamata sopra sub 2.1); per altro verso, la durevole e permanente destinazione fino all’ultimo trasferimento immobiliare.

Non essendo stata nemmeno prospettata in giudizio la prima circostanza ed essendo stato provato il contrario della seconda, correttamente la Corte di merito ha ritenuto irrilevanti la (eventuale) pregressa esistenza del vano e l’accertamento della sua consistenza e del suo uso (su cui avevano riferito i testi D. e B.).

Perciò, non sussiste la violazione degli artt. 817 e 818 c.c., denunciata con la lettera A) del primo motivo e questo è inammissibile quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. (su cui anche infra).

3.- In merito al possesso, del quale è detto sia col primo motivo sub B (lamentando la ricorrente la violazione dell’art. 1146 c.c., riguardo al possesso in capo a sè medesima quale avente causa dalla D.G.) che col secondo motivo (lamentando la ricorrente il vizio di motivazione circa la rinuncia della D.G. a far valere un acquisto per usucapione), si osserva quanto segue.

In primo luogo, è corretta l’obiezione dei resistenti secondo cui non risulta essere mai stata proposta in giudizio la domanda di acquisto del vano deposito per usucapione, sicchè appare irrilevante l’eventuale possesso dell’attrice e/o della sua dante causa. Già soltanto perciò risultano inammissibili le censure in esame.

3.1.- In secondo luogo, la Corte di merito, una volta escluso – come detto sopra (trattando della censura sub A del primo motivo) – l’acquisto della pertinenza a titolo derivativo, ha soltanto ipotizzato, come notano i resistenti, l’eventualità di un acquisto a titolo originario per usucapione ed ha escluso anche questo.

La conclusione è fondata su due argomenti, riguardanti, l’uno, la posizione della D.S. e, l’altro, la posizione della D.G.:

– quanto al primo, la Corte ha constatato che la D.S. non ha mai posseduto il preteso vano deposito. Si tratta di constatazione che non può certo essere vinta mediante l’assunto, di cui al primo motivo (sub B), che si possiede anche per il tramite del conduttore -ovviamente corretto in diritto – poichè, come detto, risulta provato (con accertamento non contestato dalla ricorrente) che quando la D.S. successe alla D.G. la botola fosse stata oramai chiusa e non vi fosse accesso ad alcuno spazio sottostante; perciò, l’unico possesso rilevante avrebbe potuto essere quello della dante causa;

quanto al secondo, la Corte ha appunto esaminato la situazione possessoria della D.G., valorizzando le dichiarazioni rese dal conduttore F. sentito in primo grado, circa gli accordi intercorsi tra la sua originaria locatrice e gli S. per l’esecuzione dei lavori (con l’eliminazione del vano e la copertura della botola), e reputando irrilevanti le deposizioni testimoniali su cui si insiste in ricorso.

4.- Le censure mosse alla motivazione, basata su siffatta valutazione del materiale probatorio, sono inammissibili. Esse si limitano alla mera contestazione dell’attendibilità del F. ed alla mera asserzione della decisività delle testimonianze D. e B., senza evidenziare alcuna significativa lacuna motivazionale.

Come già detto, alla stregua del ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte di merito, è palese l’irrilevanza di dichiarazioni testimoniali volte a dimostrare l’esistenza del vano deposito prima che fossero eseguiti i lavori nei due appartamenti. 4.1.- Quanto agli accordi per questi ultimi, la motivazione circa l’attendibilità del F., che ne ha riferito, non è certo viziata per il solo fatto che il conduttore fosse (anche) convenuto in giudizio e perciò sia stato sentito non come testimone ma con interrogatorio formale.

E’ vero, infatti, e va qui ribadito che l’interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall’interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dell’interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette (così già Cass. n. 4486/11 e, di recente, ord. n. 20476/15).

Tuttavia, la Corte d’appello di Campobasso non ha attribuito valore di prova legale alle dichiarazioni del F. (soggetto estraneo ai rapporti tra la D.S. e gli S. e comunque terzo rispetto agli accordi intercorsi tra la dante causa della prima ed i secondi quanto ai lavori da realizzare nei rispettivi appartamenti). Piuttosto, si è limitata ad apprezzare liberamente quanto riferito dal conduttore, trovandone riscontro anche nelle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Per di più, non risulta affatto che vi fossero in giudizio prove dirette idonee a smentire il conduttore; nè nel ricorso è stato addotto alcun altro elemento di prova che, se considerato dal giudice, avrebbe comportato conclusioni diverse in merito all’attendibilità del conduttore e/o all’effettivo accadimento degli eventi da questi riferiti; non senza considerare che l’entità dei lavori di ristrutturazione e di rifacimento dei due appartamenti è tale che nemmeno la ricorrente osa esplicitare l’inverosimile assunto (che non può non stare a fondamento delle sue, perciò inammissibili, censure) che detti lavori sarebbero stati fatti all’insaputa o addirittura contro la volontà della D.G..

5.- Quanto appena detto sulla incensurabilità della motivazione concernente l’esistenza di accordi tra la D.G. e gli S. per l’esecuzione dei lavori, comporta, infine, l’infondatezza delle censure svolte nel primo motivo sub C), relativamente al rigetto della distinta ed ulteriore domanda della ricorrente volta ad ottenere la rimessione nel pristino stato del pavimento del bagno ed il risarcimento dei danni.

A prescindere dall’inconciliabilità logico-giuridica della contemporanea denuncia del vizio di omessa pronuncia e di omessa – motivazione, non sussistono nè l’una nè l’altra. A pagina 13 della sentenza si legge, infatti, che “per lo stesso motivo – anteriorità dei lavori (autorizzati dalla D.G.) all’acquisto della proprietà da parte della D.S. – quest’ultima non ha titolo per dolersi con gli S. dell’innalzamento di parte del pavimento del bagno, tale essendo lo stato dell’immobile al momento della successione ereditaria e non configurando tale innalzamento (dovuto alla migliore pendenza dei tubi di scarico) usurpazione di volumi altrui da parte degli S.”.

Non vi è chi non veda che si tratta di rigetto esplicito e ben motivato.

5.1.- La proposizione nei confronti degli originari convenuti, nudo proprietario ed usufruttuari, non solo della domanda di rivendicazione ma anche di domande risarcitorie – quale quella del cui rigetto si è appena detto – rende infondata l’eccezione, riproposta col controricorso, di difetto di legittimazione passiva delle eredi del co-usufruttuario ( S.V.). Infatti, l’azione diretta al risarcimento del danno patrimoniale per equivalente derivato da un fatto illecito, avendo natura personale, va proposta nei confronti dell’autore (esecutore materiale) dell’illecito aquiliano (cfr., tra le altre, Cass. n. 5545/05) e, dopo la sua morte, nei confronti degli eredi, che succedono (anche) nelle obbligazioni risarcitorie.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei resistenti, in solido, nell’importo complessivo di Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA