Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15374 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/06/2017, (ud. 22/12/2016, dep.21/06/2017),  n. 15374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22518-2013 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5310/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/10/2012 R.G.N. 8938/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato LUIGI FIORILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO del PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 5310/12 in data 27 settembre – 5 ottobre 2012 dichiarava l’improcedibilità del gravame tempestivamente interposto da Poste Italiane Spa avverso l’impugnata sentenza n. 28281/07 r.g., resa dal locale giudice del lavoro, favorevole all’attore C.F., appellato (non risultante costituito nel giudizio di secondo grado).

Secondo la Corte di Appello, stante la mancata prova dell’avvenuta notifica del ricorso ex art. 435 c.p.c., pure di seguito ad alcuni differimenti della causa, l’impugnazione doveva dichiararsi improcedibile in forza del principio fissato dalle Sezioni unite civili di questa Corte con la nota sentenza del 30 luglio 2008 n. 20604, attesa l’inesistente notifica del ricorso, per cui la società appellante aveva chiesto rinvio, senza però aver provveduto al deposito dell’atto notificato, pur non essendo più comparsa all’ultima udienza svoltasi il 27-09-2012, osservando peraltro che doveva ritenersi perentorio il termine assegnato per il deposito del ricorso notificato (all’uopo citando Cass. lav. n. 12690 del 29/08/2003, secondo cui, il principio, in base al quale nelle controversie di lavoro il termine concesso dal giudice per la notifica “ex novo” del ricorso o per la rinnovazione della stessa, con rinvio della causa ad altra udienza, pur in assenza di esplicita qualificazione, deve essere ritenuto necessariamente perentorio, si applica, stante la identità di presupposto delle due fattispecie, consistente nella mancata osservanza di un’ordinanza emessa dal giudice, anche nel caso in cui il giudice abbia concesso al ricorrente un termine per il deposito del ricorso notificato alla controparte).

Avverso l’anzidetta sentenza di appello ha proposto ricorso POSTE ITALIANE S.p.a. con due motivi, mediante atto notificato in data 4-11 ottobre 2013: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 309 e 181 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 3 stesso codice di rito; 2) violazione e falsa applicazione ex art. 152 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 stesso codice, assumendo l’impossibilità di termini perentori se non nei casi specificamente previsti dalla legge, allegando i verbali di udienza e sostenendo di aver notificato l’atto di appello ex art. 435 c.p.c., pur non smentendo il fatto di non averlo mai depositato (almeno fino a tutto il 27-09-2012, cfr. del resto anche quanto sul punto rilevato in fatto dalla Corte di merito, ancorchè la ricorrente apoditticamente assuma poi di aver regolarmente notificato l’atto di appello in data 30-11-2011).

C.F. è rimasto intimato.

Non risultano in atti depositate memorie ex art. 378.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso risulta comunque infondato in base alle seguenti considerazioni.

Va premesso che a fronte di quanto asserito, circa la notifica che sarebbe avvenuta il 30-11-2011, parte ricorrente ha comunque omesso di precisare se, dove e quando tale atto si stato depositato, con conseguenti carenze rilevanti ex artt. 366 e 369 c.p.c..

Dagli atti, invero, si evince che all’udienza di discussione, fissata ex art. 435 c.p.c., come da relativo verbale del 26 gennaio 2012, comparve il difensore di parte appellante (non era costituito l’appellato C.), il quale chiese rinvio per depositare l’atto di appello notificato, rinvio quindi concesso dalla Corte territoriale con differimento della causa all’udienza, contestualmente fissata, del 5 aprile 2012. In tale udienza, comparve ancora parte appellante (cfr. ancora il relativo p.v.), chiedendo nuovo termine per esibire (e depositare ovviamente) il ricorso notificato, nonchè per verificare eventuale conciliazione. La Corte rinviò nuovamente la causa al 5 luglio 2012, anche per la ricerca del fascicolo di ufficio. All’udienza del 5 luglio 2012, risultando ancora la mancata costituzione dell’appellato, il difensore comparso per la società appellante dichiarò di aderire all’astensione proclamata dalla classe forense, sicchè il collegio contestualmente rinviò la causa all’udienza del 20 settembre 2012, allorchè di nuovo il procuratore comparso per l’appellante dichiarò di astenersi, con conseguente ennesimo rinvio al 27 settembre 2012. Nessuno comparve invece a tale udienza, di modo che la Corte partenopea dichiarò con sentenza l’improcedibilità del ricorso.

Orbene, appare evidente, alla luce dell’anzidetta sequenza, come, non risultando in atti ancora depositato il ricorso debitamente notificato ex art. 435 c.p.c., a cura di parte appellante (senza dubbio tempestivamente avvisata della prima udienza fissata, nei sensi di cui alla nota sentenza della Consulta n. 15/14 gennaio 1977, tanto più che l’appellante era comparsa il 26 gennaio 2012, limitandosi a chiedere rinvio soltanto per poter produrre l’atto già notificato, evidentemente per tale udienza), correttamente fu rilevata l’inesistente notifica del ricorso d’appello (che comunque andava diligentemente depositato in cancelleria ben prima dell’udienza, ed in ogni caso non oltre il 27-07-12, ultima data di udienza fissata in prosieguo per la discussione). Di conseguenza, non risultando in alcun modo instaurato il contraddittorio (come pure correttamente evidenziato sul punto dalla Corte partenopea) nei confronti dell’appellato e non essendo consentito concedere alcun termine per il rinnovo della notificazione del ricorso d’appello, ex art. 291 c.p.c., stante l’acclarata sua inesistenza (cfr. in part. Cass. sez. un. civ. n. 20604 del 30/07/2008), non vi era alcuna valida ragione di un ulteriore differimento ex art. 309 c.p.c., visto appunto che ancora al 27 settembre 2012 non risultava depositato il ricorso notificato, donde l’improcedibilità del gravame e la conseguente formazione di giudicato sulla pronuncia appellata.

Peraltro, gli artt. 309 e 181 c.p.c., di cui alle censure formulate con il primo motivo di ricorso, disciplinano gli effetti della mancata comparizione delle parti, mentre nella fattispecie qui in esame si controverte, a monte, sulla mancata rituale instaurazione del contraddittorio per il secondo grado del giudizio nei confronti dell’appellato C..

Per di più, l’impugnata improcedibilità, senza ulteriori indugi, appare aderente alle esigenze di ragionevole durata del giusto processo ex art. 111 Cost., avvertita sul punto dalle Sezioni unite proprio con la citata pronuncia n. 20604/08, laddove condivisibilmente, ed in contrasto con il precedente orientamento interpretativo, si evidenziava la necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di rito in materia (v. tra l’altro sull’argomento Cass. lav. n. 20613 del 9/9/2013, secondo cui nel giudizio di appello, soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui l’atto è finalizzato, con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo attraverso l’improcedibilità, non essendo consentito al giudice di assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, e senza che sull’inerzia della parte possa avere influenza – ai fini di una possibilità di sanatoria – l’avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell’ambito della diversa fase cautelare.

V. ancora Cass. lav. n. 837 del 19/01/2016, secondo cui nel rito del lavoro, anche l’appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile, poichè il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all’appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d’ufficio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti.

Cfr. inoltre sul tema Cass. sez. un. civ. n. 26373 del 3/11/2008: il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo – derivante dall’art. 111 Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – impone al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c., da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. In senso analogo, v. altresì Cass. 3 civ. n. 15106 del 17/06/2013, id. n. 690 del 18/01/2012. Sez. un. n. 6826 del 22/03/2010, 3 n. 26773 del 18/12/2009, id. n. 18410 del 19/08/2009).

Nei sensi anzidetti vanno, dunque, disattese le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, laddove poi quanto al secondo lo stesso appare evidentemente assorbito dalle precedenti considerazioni, risultando infatti inconferente ogni ulteriore disquisizione sulla perentorietà del termine per il deposito dell’atto notificato, visto che tale adempimento andava comunque osservato da parte appellante al più tardi entro il 27 settembre 2012, ultimo giorno di rinvio fissato dalla precedente udienza (cfr. peraltro il citato precedente di Cass. lav. n. 12690 in data primo aprile – 29/08/2003, laddove il caso esaminato è per molti versi simile a quello di cui è qui processo, visto che anche nella precedente occasione, stante la mancata costituzione dell’appellato e rilevato che non era stata provata l’avvenuta notificazione dell’atto di impugnazione, su espressa richiesta del procuratore dell’appellante la causa fu rinviata per dar modo di depositare l’atto, sicchè il gravame venne poi deciso, ma senza che fosse mai stato depositato il ricorso notificato, mediante declaratoria d’improcedibilità. Quindi – v. in motivazione -, richiamando il precedente orientamento delle Sezioni Unite, di cui alla sentenza n. 6841 del 29 luglio 1996, si ricordava come fosse stato ivi anche affermato che “da un lato, alcuni termini, come rilevato in dottrina, pur non essendo espressamente definiti perentori, hanno matrice identica a quelli qualificati tali, sicchè non è possibile escludere, in senso assoluto, l’applicazione estensiva degli artt. 152 e 153 c.p.c. inerenti ai termini perentori e, dall’altro, che una specifica comminatoria per l’inosservanza del termine può apparire perfino superflua se si tiene conto del fatto che, ove non venga in essere lo strumento della rinnovazione, automaticamente la nullità si consolida in termini irreversibili in ragione della pronuncia di nullità dell’atto di vocatio in ius”. Per questa ragione da parte delle Sezioni Unite era stato in modo espresso definito “necessariamente perentorio”, e quindi posto a pena di decadenza e non prorogabile, il termine concesso per la notifica ex novo del ricorso, o per la rinnovazione, con rinvio della causa ad un’altra udienza).

Dunque, il ricorso va respinto. Nulla deve, infine, provvedersi circa le spese di questo giudizio, nonostante la soccombenza della società, atteso che il C. è rimasto intimato, perciò senza svolgere alcuna difesa nel proprio interesse.

Tuttavia, stante l’esito totalmente negativo dell’impugnazione, ricorrono i presupposti di legge per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte ricorrente.

PQM

 

la Corte RIGETTA il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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