Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15374 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23236/2006 proposto da:

C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato PATTI AVVOCATI

& RECHTSANWALT, rappresentato e difeso dall’avvocato

MANGIAMELI

Stelio giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LOPARDI Gabriella (FAX (OMISSIS)) con studio in 67100

L’Aquila Via Barete, 8 (angolo Viale Giovanni XXIII), giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CA.MA.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di L’AQUILA, emessa il 17.05.2006,

depositata il 22/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- C.G. propose ricorso ex art. 612 cod. proc. civ., al Tribunale di L’Aquila, per la determinazione delle modalità di esecuzione degli obblighi di fare (rimozione del tubo del gas metano e della cassetta del contatore del gas insistenti sulla proprietà dell’istante, quali illegittime servitù) imposti ad F.A. e Ca.Ma. con sentenza esecutiva dello stesso Tribunale.

2.- Costituitosi l’intimato F. e svoltosi il procedimento dinanzi al giudice dell’esecuzione, questi, con ordinanza del 22 maggio 2006, dichiarava l’estinzione della procedura esecutiva e rigettava l’istanza di liquidazione delle spese processuali avanzata dal C..

3.- Avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione C. G. propone ricorso per cassazione, limitato alla sola parte relativa al rigetto dell’istanza di liquidazione delle spese, a mezzo di un motivo. Resiste con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ., F.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione delle norme sul procedimento in relazione alla pronuncia sulle spese di giudizio, specificamente degli artt. 91, 612 e 614 cod. proc. civ..

Il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato, emesso nella forma dell’ordinanza, andrebbe qualificato come sentenza per avere deciso la controversia insorta tra la parte obbligata e la parte istante dichiarando l’estinzione della procedura esecutiva e statuendo sulle spese.

In particolare, secondo il ricorrente si sarebbe avuta una declaratoria di cessazione della materia del contendere, a seguito dell’esecuzione del provvedimento ad opera della parte obbligata, rispetto alla quale il giudice avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza virtuale e quindi riconoscere il diritto del creditore istante per l’esecuzione di un obbligo di fare al rimborso delle spese, anche di rappresentanza tecnica, sopportate per la relativa procedura.

Pertanto, avrebbe errato il giudice dell’esecuzione che, in caso di cessazione della materia del contendere, ma persistendo tra le parti il contrasto in ordine all’onere delle spese processuali, non ha deciso secondo il principio della soccombenza virtuale. In applicazione di tale principio, secondo il ricorrente, il giudice, nel caso di specie, avrebbe dovuto porre l’onere delle spese in capo alla parte esecutata, che aveva dato esecuzione ai propri obblighi soltanto dopo la nomina da parte del giudice dell’esecuzione dell’ufficiale giudiziario addetto all’esecuzione forzata.

2.- Il ricorso per cassazione, così come proposto, è inammissibile.

La motivazione dell’ordinanza impugnata è la seguente: “…sentite le parti, verificato che il creditore procedente si è associato alla richiesta di estinzione della procedura per essere stato soddisfatto in ordine all’adempimento dovuto; visti gli artt. 629 e 306 c.p.c. e verificata irrituale la richiesta di liquidazione spese stante l’accordo delle parti sull’ estinzione della procedura…”.

Il dispositivo, in coerenza con la motivazione, è il seguente:

“rigetta l’istanza di liquidazione delle spese; dichiara l’estinzione della presente procedura autorizzando il ritiro dei titoli”.

Ritiene la Corte che questo provvedimento sia un’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva e che, sebbene il ricorrente, abbia dichiarato di voler impugnare soltanto la statuizione sulle spese, abbia tuttavia proposto l’impugnazione in termini tali da richiedere anche la revisione della statuizione di estinzione.

Indicativo di tale finalità dell’impugnazione è il quesito di diritto, formulato ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis), nei seguenti termini: “dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se, in caso di cessazione della materia del contendere per aver il debitore adempiuto personalmente, nel corso di un procedimento di esecuzione degli obblighi di fare, alla propria obbligazione, il giudice dell’esecuzione debba condannare il debitore alle spese di rappresentanza tecnica, quando permanga contrasto tra le parti in ordine alla ripartizione delle spese processuali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 91, 612 e 614 c.p.c., ed in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale”.

3.- Orbene, è da escludere che nel caso di specie si sia in presenza di un provvedimento che, come sostiene il ricorrente, abbia dichiarato cessato la materia del contendere. Intanto, un provvedimento di tale portata, nel processo esecutivo, non può certo assumere nè la forma nè, come pure sostiene il ricorrente, la sostanza di una sentenza; la forma è invece quella di un’ordinanza, che ha il contenuto di chiusura c.d. atipica o anticipata del processo esecutivo; semprechè, come si dirà, non dia luogo ad una vera e propria rinuncia del creditore procedente ex art. 629 cod. proc. civ..

E’ da ritenere che quella impugnata sia un’ordinanza dichiarativa dell’estinzione del processo esecutivo.

Depongono in tal senso la qualificazione del provvedimento data dal giudice che lo ha emesso; il richiamo alle norme degli artt. 306 e 629 cod. proc. civ., che disciplinano appunto l’estinzione per rinuncia del processo esecutivo (essendo la prima norma richiamata dall’ultimo comma della seconda); lo stesso regime delle spese che il giudice dell’esecuzione ha ritenuto di dover applicare.

Il provvedimento viene definito come dichiarativo di estinzione della procedura esecutiva sia in motivazione che in dispositivo. Ed è in linea con tale qualificazione il richiamo fatto dal giudice dell’esecuzione proprio alle norme relative all’estinzione del processo.

Il giudice dell’esecuzione, quindi, non ha considerato in via diretta ed immediata che fosse cessata la materia del contendere, ma ne ha fatto il presupposto per ritenere che vi fosse, nel caso di specie, una rinuncia del creditore istante. Orbene, il ricorrente non può pretendere di sostituire alla statuizione di estinzione quella di cessazione della materia del contendere soltanto perchè questa sarebbe -secondo la sua stessa prospettazione – più corretta in ragione dello stato della procedura. Estinzione del processo esecutivo per rinuncia – così come ritenuto e statuito dal giudice dell’esecuzione – e cessazione della materia del contendere – così come sostenuto dal ricorrente – non sono statuizioni equipollenti nè quanto alla forma, nè quanto ai rimedi. L’estinzione per rinuncia si pronuncia con ordinanza ex art. 629 cod. proc. civ. e questa ordinanza è reclamabile ex art. 630 cod. proc.. La cessazione della materia del contendere nel processo esecutivo è provvedimento non disciplinato, in sè, dal codice di rito; essa può dare luogo ad una rinuncia che abbia i requisiti dell’art. 629 cod. proc. civ., ed allora è riconducibile a tale fattispecie tipica; tuttavia, quando non ne abbia i presupposti, non da luogo – come detto – ad una decisione qualificabile in termini di sentenza, bensì ad un’ordinanza di chiusura del processo esecutivo, tutt’al più opponibile ex art. 617 cod. proc. civ..

4.- Il ricorrente, per sostenere l’ammissibilità del ricorso, richiama la giurisprudenza di questa Corte che ha in più occasioni affermato che se il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con cui dichiara l’estinzione del processo esecutivo, pronuncia anche sul diritto al rimborso delle spese processuali, la parte che intende impugnare questa sola statuizione, deve farlo con ricorso per cassazione per violazione di legge a norma dell’art. 111 Cost., perchè si tratta di una decisione su diritti, per la cui impugnazione la legge non prevede alcun rimedio (così Cass. 15 gennaio 2003, n. 481; 24 gennaio 2003, n. 1109; 9 novembre 2007, n. 23408; 17 luglio 2009, n. 16711). Il richiamo, pur corretto, non è del tutto pertinente. Infatti, la giurisprudenza richiamata, che va ribadita, presuppone che non venga contestato il provvedimento dichiarativo dell’estinzione del processo esecutivo ed, anzi, che data per presupposta l’estinzione, se ne contestino le conseguenze che il giudice dell’esecuzione ha tratto in merito alle spese del processo estinto (cfr. Cass. 6 agosto 2002, n. 11768, in motivazione).

Nel caso di specie, come detto, il giudice ha pronunciato un’ordinanza di estinzione, ma il ricorrente, pur dichiarando di non volere impugnare la decisione d” estinzione, contesta la decisione di rigetto della condanna dell’esecutato al pagamento delle spese, finendo per sostenere che non fosse sussistente una rinuncia e quindi un’estinzione ex art. 629 cod. proc. civ., ma che si sarebbe trattato di una diversa causa di chiusura del processo esecutivo, dovuta al fatto che l’esecutato aveva dato spontanea esecuzione all’obbligo di fare, sia pure nel corso della procedura esecutiva medesima. Soltanto presupponendo errato il provvedimento di estinzione si potrebbero trarre le conseguenze in tema di spese sostenute dal ricorrente.

Infatti, tenendo fermo il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, pronunciato ai sensi dell’art. 629 cod. proc. civ., il regime delle spese seguito dal giudice dell’esecuzione, ed oggetto della censura mossa col ricorso, non è affatto suscettibile di critica.

Il giudice dell’esecuzione, nel ritenere “irrituale” la richiesta di liquidazione e nel rigettare la stessa, “stante l’accordo delle parti sull’estinzione della procedura” non ha fatto altro che trarre le dovute conseguenze, in tema di spese, della qualificazione del proprio provvedimento in termini di estinzione tipica per rinuncia.

E’ infatti orientamento costante di questa Corte, che qui si ribadisce, quello per il quale in tema di estinzione del processo esecutivo, l’art. 632 cod. prov. civ. (che all’u.c. richiama l’art. 310 cod. proc. civ.) prevede che le spese del processo esecutivo restano a carico della parte che le ha anticipate e tale disposizione va interpretata alla luce delle modifiche apportate al suddetto art. 632, dalla L. n. 302 del 1998, art. 12 (prevedente tra l’altro, che con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione il giudice provvede alla liquidazione delle spese, se richiesto) nel senso che solo ove la dichiarazione di estinzione sia richiesta al giudice dal debitore e dal creditore di comune accordo, con previsione di accollo totale o parziale delle spese al primo, il creditore può chiedere la liquidazione delle spese da lui sostenute, mentre il giudice richiestone dal solo creditore procedente non può emettere un provvedimento di liquidazione in suo favore (cfr. Cass. 4 aprile 2003, n. 5325 ed altre, tra cui, di recente, Cass. 25 maggio 2010, n. 12701).

Allora, data per presupposta la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, il giudice dell’esecuzione, in applicazione della richiamata giurisprudenza, non avrebbe potuto fare altro che rigettare la richiesta di condanna dell’esecutato al pagamento delle spese in favore del creditore istante.

Poichè quest’ultimo sostiene che il rimborso delle spese gli sarebbe spettato perchè non di estinzione si trattava, ma di “cessazione della materia del contendere”, o meglio di chiusura del processo esecutivo dovuta al compimento dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato, avrebbe dovuto prima rimuovere la decisione di estinzione, da ritenersi errata, nella prospettiva dell’istante, odierno ricorrente. Soltanto la rimozione della decisione con cui veniva dichiarata l’estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 629 cod. proc. civ., avrebbe consentito una diversa statuizione sulle spese.

Tuttavia, per rimuovere quella decisione, il rimedio avrebbe dovuto essere quello del reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., non il ricorso straordinario per cassazione. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

5.- Si ritiene di giustizia la compensazione delle spese del presente giudizio, atteso che la declaratoria di inammissibilità del ricorso è fondata su ragioni di rito, conseguite alla peculiarità della situazione processuale venutasi a determinare nel corso del processo esecutivo e che invece, nel merito, le ragioni del ricorrente non appaiono, prima facie, infondate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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