Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15374 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 03/06/2021), n.15374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29935-2019 proposto da:

C.C., V.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BOSCO DEGLI ARVALI, 43, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA

VITALI, rappresentati e difesi dagli avvocati DIONISE ROSAFIO,

GLORIA ISIDORI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 23/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1 V.R. e C.C. impugnavano, con distinti ricorsi, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, quattro avvisi di accertamento, notificati in data 3/10/2016, con i quali l’Ufficio, avvalendosi della disciplina del raddoppio dei termini di accertamento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, recuperava le maggiori imposte, riferite agli anni 2008 e 2009, da redditi di partecipazione dei soci alla società Essetre snc di S.M. & C.

2. La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva ritenendo che l’Ufficio era incorso nella decadenza dal potere di accertamento non trovando applicazione la disciplina del raddoppio dei termini per non essere stata fornita la prova della trasmissione della denuncia penale.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria accoglieva l’appello osservando: a) che l’Amministrazione Finanziaria aveva fornito la prova, attraverso due note della Guardia di Finanza, dell’obbligo di denuncia penale, non avendo rilievo la presentazione della stessa oltre i termini di decadenza; b) che l’asserita diversa natura giuridica del rapporto intercorrente tra i contribuenti non era opponibile al Fisco.

4. Avverso la sentenza della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi; l’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. I contribuenti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano violazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, artt. 2 e 3, della L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 131, 132 e 133, che hanno modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR, in presenza di accertamenti notificati in data (OMISSIS) e riferiti ad anni di imposta 2008 e 2009, erroneamente ritenuto che ai fini del raddoppio dei termini non fosse necessaria la presentazione della denuncia dal parte dell’organo accertatore essendo sufficiente la mera configurabilità astratta della fattispecie di reato.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. comma 2, della L. n. 212 del 2000, artt. 10 e 10 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR, nell’escludere l’opponibilità della simulazione nel contratto di lavoro subordinato, richiamato la giurisprudenza formatasi sul principio antielusivo.

1.3 I ricorrenti nella memoria hanno rappresentato di essere stati dichiarati falliti, in estensione al fallimento della società Essetre snc di S.M. & C., con sentenza n. 20 del 2020, depositata dal tribunale di Perugia in data 11.3.2020 successivamente alla notifica del ricorso per Cassazione.

1.4 L’intervenuto fallimento dei ricorrenti nel corso del presente giudizio di cassazione non ne comporta l’interruzione.

1.5 La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato in tema di giudizio di cassazione, l’intervenuta modifica della L.Fall., art. 43, per effetto del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 41, nella parte in cui recita che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità posto che in quest’ultimo, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge. (Cass. n. 21153 del 2010; Cass. n. 17450 del 2013; Cass. n. 24635 del 2015, Cass. n. 19119 del 2016).

2. Il primo motivo è fondato.

2.1 Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nella versione modificata dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 24, disponevano che “in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione”.

2.2 Tali disposizioni sono state oggetto di successive modifiche.

2.3 In particolare con il D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1 e 2, si sono aggiunti al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3, e al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, in fine, i seguenti periodi: “Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.”. Il successivo comma 3 stabilisce che ” sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto”

2.4 Dunque alla luce della suesposta norma transitoria l’Amministrazione finanziaria poteva beneficiare del raddoppio dei termini per l’accertamento, anche se la relativa denuncia era avvenuta a termine ordinario ormai scaduto per gli atti impositivi già notificati al 2 settembre 2015 o entro il 31 dicembre 2015.

2.5 La seconda modifica delle disposizioni sui termini dell’accertamento delle imposte dirette ed indirette è avvenuta con la L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130 e 131 (cd. Legge di stabilità o finanziaria 2016).

2.6 Il legislatore ha espressamente previsto che “gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”

2.6 Sono stati prolungati i termini ordinari previsti per l’accertamento, i quali sono stati fissati al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione o, nel caso di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla, al 31 dicembre del settimo anno e non sussiste alcuna possibilità per l’Amministrazione finanziaria di beneficiare di un raddoppio dei termini nei casi di violazioni tributarie che comportano obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per i reati disciplinati dal D.Lgs. n. 74 del 2000.

2.7 La citata L., art. 1, comma 132, prevede che “le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, commi 1 e 2, e al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, commi 1 e 2, come sostituiti dal presente art., commi 130 e 131, si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per alcuno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo”.

2.7 Questa Corte, esaminando il tema della portata dei successivi interventi legislativi di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015, ed alla L. n. 208 del 2015, ha affermato che “In tema di termini per l’accertamento tributario stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, (per le imposte sui redditi) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, (per l’IVA): a) il regime transitorio introdotto dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3, (in vigore dal 2 settembre 2015) non è abrogato dal successivo regime transitorio previsto dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132, (in vigore dal 10 gennaio 2016)” (cfr. Cass. n. 18281 del 2018 e Cass. n. 26036 del 2016)

2.8 Orbene, nella specie, il giudice d’appello, non ritenendo operante il raddoppio dei termini, indipendentemente dall’accertamento della presentazione della denuncia di reato entro i termini di decadenza, non si è conformato ai superiori principi rispetto alla vicenda concreta, relativa agli accertamenti notificati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 128 del 2015 (i quattro avvisi di accertamento, sono stati notificati in data (OMISSIS)), e riferiti agli anni d’imposta 2008 e 2009 in quanto l’Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto beneficiare del raddoppio dei termini per l’accertamento, se la relativa denuncia fosse avvenuta a termine ordinario scaduto. 3. Il secondo motivo va anch’esso accolto.

3.1 La CTR, sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali indicati, che riguardano le ipotesi di operazioni realmente avvenute ma aventi finalità elusive, ha escluso l’opponibilità al Fisco della simulazione relativa del contratto di partecipazione societaria che dissimulava un rapporto di lavoro dipendente di società in quanto produttivo di effetti solamente tra le parti. 3.2 A fronte della prospettazione da parte dei contribuenti della esistenza di un reale rapporto di lavoro subordinato e non della fittizia partecipazione sociale, con conseguenze di natura fiscale correlate alla natura dei redditi che derivano dalla corretto accertamento giuridico del rapporto intercorso tra V.R. e C.C. e la soc. Essetre snc di S.M. &C, la CTR avrebbe dovuto esaminare e valutare il materiale probatorio fornito dai contribuenti a dimostrazione dell’accordo simulatorio tenendo conto dei limiti di prova previsti dall’art. 1417 c.c..

4 In accoglimento del ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte,

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA