Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15373 del 28/06/2010
Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 28/06/2010), n.15373
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9427-2006 proposto da:
M.C.L., (OMISSIS), B.R.,
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE MAZZINI
6, presso lo studio dell’avvocato DIONISIO FABRIZIO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MUSSI GUIDO giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CONSAP S.P.A. in persona del procuratore generale alle liti Avv.
F.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BORGHESE
3, presso lo studio dell’avvocato CALANDRELLI VALENTINO, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale; FRATELLI LAZZARELLI DI
LAZZARELLI ALFREDO & C. S.A.S. in persona del legale
rappresentante
L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL
BABUINO 51, presso lo studio dell’avvocato RIDOLA MARIO GIUSEPPE, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MENCHINI SERGIO
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, 1^
SEZIONE CIVILE, emessa il 12/1/2005, depositata il 08/02/2005, R.G.N.
1146/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato GUIDO MUSSI;
udito l’Avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA;
udito l’Avvocato VALENTINO CALANDRELLI; udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I coniugi M.C.L. e B.R., nella veste di conduttori, con citazione del 21 dicembre 2001 convenivano dinanzi al Tribunale di Massa la proprietaria locatrice Consap ed il terzo acquirente s.a.s. Fratelli Lazzarelli, dichiarando di esercitare ai sensi della legge di equo canone il diritto di riscatto dello immobile sito in (OMISSIS), con sentenza costitutiva della proprietà in favore dei riscattanti. Si costituivano le controparti e contestavano il fondamento delle domande, La Consap in via subordinata sosteneva che la pronuncia di restituzione era a carico degli altri convenuti.
2. Il Tribunale di Massa con sentenza del 19 novembre 2003 rigettava la domanda di riscatto e compensava le spese.
3. Contro la decisione proponevano appello i M., resistevano le controparti e proponevano appello incidentale.
4. La Corte di appello di Genova con sentenza del 8 febbraio 2005 rigettava gli appelli principale e incidentale confermando la sentenza impugnata e compensando le spese, ma con diversa motivazione.
5. Contro la decisione ricorrono i riscattanti deducendo quattro motivi di censura illustrati da memoria. Resistono la sas Lazzarelli con controricorso e ricorso incidentale condizionato e la Consap con controricorso e con comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Anche per i L. sono state proposte memorie.
I ricorsi, principale e incidentale, sono stati previamente riuniti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso principale non merita accoglimento, resta assorbito quello incidentale, per le seguenti considerazioni. Precede lo esame del ricorso principale dei coniugi M..
7. ESAME DEL RICORSO DEI RISCATTANTI M..
Il ricorso si articola in quattro motivi che per chiarezza vengono in sintesi descrittiva, ne segue la confutazione.
Nel primo motivo si deduce error in iudicando per la violazione e falsa applicazione dell’art. 1597 c.c. e della L. n. 392 del 1978, art. 28, la motivazione carente e contraddittoria, la omessa pronuncia su punto decisivo. La tesi, sostenuta da pag. 5 pag. 10 del ricorso, sostiene che tra le parti venne stipulato in data 8 giugno 2001 un nuovo contratto e che la Consap senza comunicare nulla ai conduttori il successivo 28 giugno aveva alienato lo immobile alla soc. Lazzarelli.
La denuntiatio del 6 dicembre 2000 venne data quando nessun rapporto intercorreva tra le parti.
Nel secondo motivo si deduce error in iudicando in relazione agli artt. 1362 e 1597 c.c.; erronea qualificazione del rapporto giuridico intercorso tra le parti; motivazione incoerente e contraddittoria;
omessa pronuncia su punto essenziale della controversia. La tesi, svolta da pag. 10 a 22, sostiene la illogicità della ricostruzione delle vicende negoziali compiuta dai giudici di appello sulla volontà delle parti di rinnovare tacitamente il rapporto.
Nel terzo motivo si deduce error in iudicando per la violazione dello art. 1341 cod. civ.; motivazione carente e contraddittoria; omessa pronuncia su punto essenziale della controversia. Si sostiene che il nuovo contratto reca una clausola di retrodatazione della decorrenza al 1 dicembre 1999 da ritenersi nulla come clausola vessatoria e in violazione dello art. 79, Legge di equo canone vigente.
Nel quarto motivo si deduce error in iudicando per la violazione del citato art. 79, Legge di equo canone; la motivazione carente e/o contraddittoria; omessa pronuncia su punto essenziale della controversia. Si sostiene la nullità della pattuizione diretta a limitare la durata del contratto sempre in punto di retrodatazione del dies a quo.
7.1. In senso contrario si osserva: quanto ai primi due motivi, che vengono in esame unitario, per la intrinseca connessione, che gli stessi prospettano la ricostruzione di un fatto storico, in relazione alle vicende contrattuali ampliamente esaminate nella motivazione della sentenza, diverso, senza che venga chiaramente spiegata, dai ricorrenti, la proposta interpretativa che intende scindere in due un rapporto locatizio unitario, che prosegue tra le parti, onde non risulta esercitato in termini il diritto di prelazione – come si legge a ff. 15 della motivazione. Si tratta dunque di una quaestio facti inerente alla ricostruzione delle volontà contrattuali secondo buona fede, che appare congruamente motivata nei punti da 2 a 4 della parte motiva. Non sussiste dunque alcun travisamento dei fatti negoziali e delle norme di salvaguardia del diritto di prelazione, che non risulta esercitato in termini. Neppure esiste un travisamento di ordine revocatorio, che si pone in relazione a res controversa, tanto da indurre il giudice dell’appello ed una correzione della motivazione del primo giudice.
Parimenti infondati risultano il terzo ed il quarto motivo, che pure vengono in esame congiunto essendo diretti a invalidare la clausola, contenuta nei secondo contratto, che retrodata il dies a quo di decorrenza del rapporto, proprio per renderne esplicita la continuità. Sul punto la Corte di appello, da pag. 14 a 15 della motivazione, risponde escludendo il carattere vessatorio della clausola o contrario alla normativa dello art. 78 della Legge di equo canone, e tale esclusione appare sorretta dalla ricostruzione unitaria del rapporto, che deve ritenersi non sindacabile in questa sede, esprimendo una valutazione ponderata delle prove e delle condotte delle parti in lite.
Il ricorso principale deve pertanto rigettarsi in quanto infondato.
8. Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato della sas Lazzarelli.
9. Sussistono giusti motivi in relazione alla particolare peculiarità del caso e delle questioni in esame, per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso M. e dichiara assorbito il ricorso incidentale sas Fratelli Lazzarelli e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010