Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15373 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 26/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22785/2014 proposto da:

C.C., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati PASQUALE SCOGNAMIGLIO, MARCO SCOGNAMIGLIO,

MASSIMILIANO SCOGNAMIGLIO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SCIOSCIA CLELIA, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1936/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato CLELIA SCIOSCIA;

udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 3857 del 2008 il Tribunale di Napoli dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi C.C. e B.G., stabiliva l’obbligo del Capricano di corrispondere 150,00 Euro mensili a titolo di mantenimento della moglie e revocava l’assegnazione della casa coniugale alla medesima, che ne era proprietaria esclusiva, dichiarando che l’uso di essa seguiva il normale regime civilistico.

2. Assumendo che il disposto della detta sentenza sarebbe stato da intendere nel senso che la casa coniugale era rimasta a assegnata a lui, il C. intimava alla B. precetto per il rilascio dell’immobile e la B. proponeva opposizione sostenendo che a favore del precettante non vi era titolo esecutivo, in quanto la sentenza non aveva assegnato la casa coniugale a lui, bensì revocato l’assegnazione disponendo che il godimento fosse regolato dalla disciplina civilistica e, dunque, si correlasse alla proprietà della casa in capo ad essa opponente.

3. Nella resistenza all’opposizione del C., il Tribunale di Napoli la rigettava e la sentenza veniva appellata dalla B..

Con sentenza del 3 maggio 2014 la Corte d’Appello di Napoli ha accolto l’appello della B. e, reputando insussistente il titolo esecutivo, ha dichiarato la nullità del precetto, accogliendo l’opposizione all’esecuzione.

4. Avvero detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo il C..

Ha resistito con controricorso la B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Vi si sostiene – adducendo che l’evocazione dell’art. 12 citato sarebbe giustificata in quanto nell’interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali si dovrebbe fare applicazione di detta norma – che la Corte territoriale avrebbe male interpretato il preteso titolo esecutivo di cui alla sentenza di divorzio, giacchè esso avrebbe dovuto intendersi come lo aveva inteso il giudice di primo grado.

L’illustrazione si risolve nel riprodurre il contenuto della motivazione della sentenza divorzile e nel sostenere che bene l’aveva interpretata il Tribunale in prime cure, quando aveva affermato che essa conteneva una statuizione implicita di assegnazione della casa coniugale al C., “posto che aveva affermato che la moglie dispone di tre appartamenti fonti di reddito, mentre, evidentemente il marito ha una posizione economica deteriore, di tale che non avrebbe senso la revoca dell’assegnazione alla prima senza che il bene cada nella disponibilità del secondo”.

2. Il motivo è privo di fondamento.

La Corte territoriale ha inteso correttamente la sentenza divorzile nel senso che alla revoca dell’assegnazione della casa coniugale si correlava il ripristino del regime civilistico del bene, intendendo che esso tornava nel godimento esclusivo della B., quale proprietaria esclusiva e ciò sulla base dell’affermazione che trovava “piena applicazione l’ordinaria disciplina civilistica”, contenuta fra parentesi dopo l’affermazione dell’essere congruo revocare l’assegnazione alla moglie.

Che tale sia il senso del disposto della sentenza divorzile è giustificato oltre che dall’inesistenza di altra possibilità di spiegare il “trovare piena applicazione l’ordinaria disciplina civilistica”, anche dalla piena corrispondenza di tale conseguenza con l’imposizione sempre al marito di un assegno di mantenimento: è palese, infatti, che la diversa lettura data dal C., cioè che la casa si fosse voluta assegnare a lui è anche in contraddizione con l’imposizione a lui di quell’obbligo, che sarebbe stata in contraddizione con la pretesa assegnazione a lui della casa.

Tanto si osserva non senza che si debba anche considerare che, dovendo l’esecuzione procedere sulla base di un titolo dotato del requisito della certezza circa la pretesa da esecutarsi (art. 474 c.p.c., comma 1), l’assenza di un qualche disposto espresso di assegnazione della casa al C. escluderebbe, al di là della contraria emergenza del titolo nel senso indicato, l’esistenza di quel requisito.

3. Il ricorso è, dunque, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro settemiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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