Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15373 del 21/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 21/06/2017, (ud. 30/11/2016, dep.21/06/2017),  n. 15373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28509-2012 proposto da:

WORK FORCE ON LINE S.P.A., p.i. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato SARA CALZI, giusta procura

speciale notarile in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta

delega in atti; EQUITALIA NORD S.P.A. già EQUITALIA ESATRI S.P.A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARIA ROSA VERNA, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 406/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/04/2012 R.G.N. 1167/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato SARA CALZI;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO;

udito l’Avvocato CARLO DE ANGELIS per delega verbale Avvocato PAOLO

BOER;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano,in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha accolto parzialmente l’opposizione proposta dalla società Work Force On Line spa, società di somministrazione lavoro, alla cartella esattoriale notificata su istanza dell’Inps per contributi omessi e sanzioni.

In relazione alle eccezioni preliminari sollevate dalla società opponente, la Corte ha confermato la ritualità della notifica della cartella in busta chiusa e sigillata, così come era stato provato da Equitalia Esatri mediante la produzione della relata in ordine alla quale non era stata proposta una valida querela di falso,e del pari era infondata l’eccezione di nullità della notifica per essere la relata apposta sul frontespizio della cartella e non in calce alla stessa. Ha ritenuto altresì infondata l’eccezione relativa alla mancata indicazione del responsabile del procedimento che invece, secondo la Corte, risultava menzionato. Circa le censure rivolte al verbale di accertamento la Corte ha affermato la mancanza di giurisdizione del giudice adito trattandosi di provvedimento amministrativo. Ha ritenuto, altresì, l’irrilevanza della mancata indicazione nella cartella delle generalità complete dei soggetti ai quali le sanzioni dovevano ritenersi riferite contenendo la cartella tutti gli elementi idonei a consentire alla società di identificare i lavoratori oggetto di verifica.

Nel merito, con riferimento alle censure relative all’onere della prova e al principio di non contestazione, richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione circa il valore dei verbali ispettivi, la Corte ha affermato che gravava sull’impresa,che affermava il diritto al beneficio contributivo, l’onere di provare l’esistenza dei necessari requisiti che per legge giustificavano il mancato o parziale versamento della contribuzione e che, inoltre, la società aveva sollevato contestazioni solo su specifiche e limitate posizioni lavorative e voci contributive senza specificamente contestare le restanti risultanze ispettive, che pertanto andavano ritenute non contestate e dunque sufficientemente provate.

In ordine alle somme corrisposte ai lavoratori dalla società come trasferte, la Corte ha affermato la fondatezza della richiesta dell’Istituto del versamento dei contributi su dette somme. Ha rilevato che, avendo pacificamente l’Inps provato l’avvenuta corresponsione ai lavoratori oggetto di ispezione di somme dipendenti dal rapporto di lavoro intercorso con la società, era onere di quest’ultima dimostrare la ricorrenza di una delle cause di esclusione delle medesime somme dal calcolo dei contributi previdenziali dovuti per legge e che tale circostanza non si era verificata nel caso di specie.

Circa i benefici ex L. n. 407 del 1990 la Corte ha precisato che nel verbale gli ispettori avevano dato atto di aver esaminato le assunzioni di tutti i lavoratori somministrati e non soltanto di 50 sulla base dell’esame della documentazione aziendale e relativi archivi e delle comunicazioni di assunzione e cessazione via via trasmesse dalla società al Centro per l’impiego di Milano. Ha osservato che dovevano ritenersi tardive le contestazioni sollevate in merito alla mancata applicazione dei benefici di legge per alcuni dei lavoratori oggetto di ispezione non specificamente indicati in primo grado. Ha sottolineato inoltre l’attendibilità degli accertamenti che gli ispettori avevano dichiarato di aver direttamente eseguito e la necessità, ai fini della fruizione degli sgravi, della presentazione al Centro per l’impiego da parte del singolo lavoratore, della dichiarazione attestante l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta nonchè l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, comunicazioni pacificamente insussistenti nel caso di specie.

Con riferimento ai contratti a progetto la Corte ha rilevato che erano privi delle caratteristiche di specificità e di individuazione dell’obiettivo finale dell’attività; che la durata dei singoli contratti non era predeterminata nè determinabile e che per molti la società non aveva provato e neppure dedotto una netta distinzione fra l’attività svolta quali lavoratori subordinati,quella svolta come lavoratori autonomi.

In relazione ai rapporti di apprendistato la Corte ha confermato quanto riferito dal Tribunale circa l’incompatibilità di validi contratti di apprendistato in presenza di precedenti rapporti di lavoro con identiche attività, qualifica e livello.

Con riferimento alle censure relative al verbale dell’Ispettorato di Parma ed alla assenza di motivazione della relativa cartella la Corte ha osservato che, avendo la società proposto ricorso amministrativo contro il verbale, era sicuramente in grado di comprendere la natura e l’entità delle violazioni contestate.

Infine la Corte territoriale, in riforma sul punto della sentenza impugnata, ha escluso l’applicabilità delle sanzioni per evasione ritenendo che l’Istituto avrebbe potuto venire a conoscenza delle violazioni contributive in sede di accertamento ispettivo.

Avverso la sentenza ricorre in Cassazione la società con nove motivi. Resistono Equitalia nord e I’Inps.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 148 c.p.c. sull’apposizione della relata in calce; erronea attribuzione di fede privilegiata ad una notifica eseguita in modo irregolare; omesso esame del documento 1. Denuncia che la notifica della cartella era inesistente o nulla perchè la relata di notifica era stata posta sul frontespizio della cartella invece che sull’ultima pagina in violazione dell’art. 148 c.p.c. secondo cui la relata è posta in calce all’originale e alla copia, norma posta a garanzia della completezza dell’atto notificato, e che avendo essa eccepito l’incompletezza della copia della cartella per mancanza di pagine (quella relativa all’indicazione del responsabile del procedimento) non sussisteva la fede privilegiata della dichiarazione del notificatore ravvisabile solo se la relata fosse stata apposta in calce.

2) con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione circa la nullità della notifica della cartella nonchè omesso esame del documento 1; violazione dell’art. 221 c.p.c. Osserva che la Corte aveva ritenuto regolare la notifica,con motivazione insufficiente, esclusivamente sulla base della relata esibita da Equitalia anche se questa era difforme da quella in possesso del contribuente,da cui invece risultava che era stata consegnata aperta e peraltro a persona estranea. Osserva che era del tutto superflua la querela di falso risultando infatti evidente che la cartella era stata consegnata aperta e non in busta chiusa tanto che l’ufficiale aveva posto la propria firma sul frontespizio e non in calce e ciò nonostante Equitalia continuava a sostenere la regolarità della notifica sulla base della relata in suo possesso.

I due motivi, congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono infondati.

Le censure non evidenziano nullità della notifica sanzionata da una specifica norma, notifica che ha raggiunto il suo scopo tanto che l’opposizione è stata tempestivamente formulata e nessuna limitazione del diritto di difesa dell’opponente risulta evidenziato, con la conseguenza che ai sensi dell’art. 156 c.p.c.eventuali nullità sono sanate. Deve, altresì, rilevarsi che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nella riformulazione operata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12, prescrivendo che la notifica (della cartella) debba avvenire in “plico chiuso”,non commina sanzioni di alcun genere ove non venga osservata tale modalità.

Deve, inoltre, rilevarsi la regolarità della notifica in busta chiusa e sigillata comprovata dalla relata della notifica depositata da Equitalia, come evidenziato dalla Corte territoriale la quale ha anche confermato la decisione del Tribunale circa l’irritualità della querela di falso proposta dalla società avverso la relata. La ricorrente si duole che tale irritualità della querela era stata dichiarata senza motivazione, ma sul punto il ricorso difetta di autosufficienza non avendo riportato nè l’atto con cui la querela era stata proposta, nè il provvedimento del giudice, non consentendo a questa Corte di verificare la fondatezza delle censure.

Deve, infine, rilevarsi ad ulteriore conferma dell’infondatezza delle censure della ricorrente, che la cartella esattoriale, prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la relata di notifica in calce, ma sul frontespizio.

Quanto alla mancanza nella copia consegnata della cartella dell’indicazione del responsabile del procedimento, poichè secondo la ricorrente la copia di detta cartella da essa ricevuta era incompleta nè potendo la relata posta sul frontespizio garantire la completezza dell’atto, deve rilevarsi che, a prescindere dalla circostanza che la Corte territoriale ha affermato sussistere nella cartella l’indicazione del responsabile, comunque, la ricorrente non ha opposto che tale vizio abbia inciso in qualche modo sul diritto di difesa.

In ordine, infine, alla denuncia di estraneità alla società di colei che aveva ricevuto la notifica, deve sottolinearsi l’assoluto difetto di autosufficienza sul punto, avendo la società omesso di riportare quanto esposto nel ricorso iniziale al fine di far valere tale eccezione, stante l’evidente genericità della sola affermazione di “estraneità “in relazione a soggetto rinvenuto dal notificante presso la sede della società ed addetta alla stessa.

3) Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. circa il principio di non contestazione, omessa valutazione del documento 5 (cioè del verbale) nonchè vizio di motivazione.

Deduce che l’Inps aveva omesso di contestare molteplici circostanze affermate dalla società in sede di ricorso (ne elenca alcune a titolo esemplificativo) e che entrambi i giudici di merito avevano ignorato l’acquiescenza dell’Inps sul presupposto che dette contestazioni fossero superate dal verbale facente piena prova fino a querela di falso. In particolare lamenta che la Corte aveva ritenuto che la società non potesse beneficiare degli sgravi di cui L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, poichè non aveva provato i fatti costitutivi del diritto al beneficio sebbene la società non ne fosse tenuta non avendo l’Inps contestato specificamente le eccezioni e contestazioni della società.

Rileva che dal verbale risultava che gli ispettori avevano richiesto informazione ai centri per l’impiego su tutti i lavoratori che godevano dei benefici della L. n. 407 del 1990 e che l’esito era stato che per circa 50 lavoratori non sussistevano i presupposti con la conseguenza che i benefici avrebbero dovuto essere negati per i 50 lavoratori e non già per i 600 lavoratori oggetto di richiesta di accertamento. Deduce che tale contestazione della società non era affatto tardiva ma era consequenziale ad una argomentazione introdotta dal Tribunale e che la Corte d’appello, oltre ad affermare erroneamente la tardività, aveva precisato che gli ispettori avevano dichiarato di aver esaminato tutte le 600 posizioni, mentre dall’esame verbale, emergeva l’erroneità di tale affermazione: solo i lavoratori indicati nell’elenco contenuto nel verbale erano privi dei requisiti per godere del beneficio.

Il motivo è inammissibile ed infondato.

Sotto il primo profilo va evidenziato che la ricorrente formula un elenco di ipotesi di mancata contestazione da parte dell’Inps delle precise eccezioni e contestazioni da essa proposte, elenco che afferma essere a mero titolo esemplificativo; ma sul punto il ricorso difetta di autosufficienza non avendo la ricorrente riportato le parti del ricorso introduttivo ove aveva dettagliatamente contestato all’Inps gli errori dei verbalizzanti a cui non aveva fatto seguito alcuna contestazione dell’Inps, nè riporta il ricorso in appello dove aveva evidenziato la mancata considerazione da parte del Tribunale della non contestazione dell’Istituto.

Va, comunque, rilevato che con il motivo in esame, di fatto, la ricorrente si duole della mancata considerazione da parte della Corte territoriale della non contestazione dell’Inps sulle circostanze dedotte da WorK Force a proposito del mancato riconoscimento del beneficio di cui alla L. n. 407 del 1990.

Le censure opposte, a riguardo, dalla ricorrente non risultano fondate avuto riguardo alla circostanza che, nel ricorso in Tribunale, la ricorrente si era limitata a contestare la posizione di soli alcuni specifici lavoratori con la conseguente tardività delle altre contestazioni. La società, inoltre, non censura specificamente le ulteriori motivazioni che hanno indotto la Corte territoriale a ritenere comunque non riconoscibile lo sgravio e fondata la pretesa contributiva dell’Inps con riferimento a tutti lavoratori, sottolineando l’avvenuta assunzione con contratto a tempo determinato, invece che a tempo indeterminato come richiesto dalla legge, nonchè la mancata trasmissione al centro per l’impiego delle comunicazioni prima indicate.

4) Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alle somme erogate per trasferte avendo la Corte territoriale disconosciuto lo sgravio per una motivazione diversa da quella indicata dagli ispettori e dall’Inps.

5) Con il quinto motivo denuncia, con riferimento alle trasferte, violazione della L. n. 153 del 1969, art. 12 del D.Lgs. n. 314 del 1997, artt. 3 e 6; del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 48 e 51; dell’art. 2697 c.c. nonchè omesso esame dei documenti. Lamenta in primo luogo che la Corte aveva deciso applicando la L. n. 153 del 1969omettendo di considerare che alla fattispecie era applicabile invece la successiva L. n. 314 del 1997. Rileva che la società aveva scelto il metodo del rimborso forfettario in base al quale si doveva prescindere dalle spese effettivamente sostenute dal dipendente che doveva gestire le spese quotidiane tenendo conto del rimborso forfettario ricevuto. Deduce che attraverso la prova testimoniale aveva trovato conferma che la trasferta esisteva, che era fuori dal territorio comunale e che l’importo esente erogato non superava il limite giornaliero di Euro 46,48. Lamenta che i giudici avevano fatto confusione tra il sistema forfettario e il sistema analitico e che solo con riferimento a quest’ultimo gli importi corrisposti dovevano corrispondere ai costi sostenuti. Deduce inoltre che per le trasferte compensate con metodo forfettario non emergeva da alcuna normativa la necessità di comprovare con documentazione analitica specifica la natura dell’erogazione con la conseguenza che per le trasferte dei somministrati era stata erroneamente interpretata ed applicata la normativa sulle trasferte e per le trasferte dei diretti subordinati era stato omesso l’esame della documentazione prodotta attestante le spese sostenute.

6) Con il sesto motivo denuncia vizio di motivazione per omesso esame delle testimonianze non avendo la Corte fatto alcun riferimento alle testimonianze sebbene tutti i testi avessero confermato la tesi della società affermando la veridicità delle trasferte e confermando che le trasferte indicate sui cedolini si svolgevano fuori dal comune.

I motivi quattro, cinque e sei,congiuntamente esaminati in quanto attinenti tutti alle richieste contributive sulle somme erogate dalla società per trasferte, sono infondati.

Circa la disciplina applicabile pur potendosi condividere quanto affermato dalla ricorrente circa l’applicabilità della legge del 1997 atteso che il verbale ispettivo del 2007 è relativo al periodo 3/2/2005-4/2/2007, ciò non di meno le censure sono infondate.

Ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1984, n. 917, art. 48, sostituito dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 3, comma 1: il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro…;”

“comma 5: le indennità percepite per trasferte fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente L. 90 mila al giorno, elevate a 150 mila per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto, in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonchè i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di Lire 30.000, elevate a Lire 50.000 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documento provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”.

“comma 6: le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonchè le indennità di cui al D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 133, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione…”. Le disposizioni normative indicate sanciscono, sostanzialmente, un esonero per la parte datoriale dal versamento di contributi assistenziali e previdenziali relativamente ad indennità di trasferta e rimborsi spese per la parte eccedente i limiti indicati nelle disposizioni medesime.

Nell’ottica considerata, l’opposizione a cartella esattoriale si fonda sul contrapporre al diritto dell’Inps di pretendere i contributi (o di pretenderne il versamento in misura intera) il (contro)diritto del datore di lavoro opponente all’applicazione di un beneficio comportante la insussistenza (o la riduzione) del debito contributivo. Viene, quindi, in rilievo, il principio generale più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l’onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all’esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5137/2006; 16351/2007; 499/2009; 21898/2010; 16639/2014). Può dunque affermarsi, nel solco dell’orientamento espresso da questa Corte, il principio che spetta al datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dimostrare la causa dell’esonero dell’assoggettamento a contribuzione.

Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha deciso in conformità a detti principi.

La Corte ha affermato che la società non era riuscita a provare in maniera esaustiva la riconducibilità delle somme in contestazione ad effettive e reali trasferte, nè aveva dimostrato la sussistenza del nesso di causa fra le voci indicate a titolo di trasferta e le spese effettivamente sostenute dai singoli lavoratori in occasione degli spostamenti, avuto anche riguardo alla corrispondenza fra costi sostenuti ed erogazioni percepite dai dipendenti.

La ricorrente pretende di attribuire natura di indennità di trasferta a somme corrisposte ai lavoratori senza innanzitutto verificare la natura degli eventi a cui erano collegate e senza verificare la sussistenza dei requisiti dell’effettuazione di una spesa nell’interesse del datore di lavoro e della precisa documentazione (quantomeno con riferimento ai dipendenti rimborsati a piè di lista) ma soltanto sulla base di alcune prove testimoniali che dovrebbero valere a confermare l’effettuazione di prestazioni lavorative avvenute fuori dal comune e dell’esistenza delle relative spese, pur se rimborsate in modo forfettario, nell’interesse del datore di lavoro.

La natura meramente retributiva dell’importo corrisposto, come sostenuto dall’Inps, non risulta dunque adeguatamente confutata dalla opponente.

7) Con il settimo motivo la ricorrente denuncia erronea individuazione della giurisdizione circa la domanda relativa alla nullità dell’atto presupposto nonchè vizio di esame del documento n. 5 e violazione dell’art. 14 dello statuto dei contribuenti. Censura l’affermato difetto di giurisdizione circa i vizi del verbale di accertamento ispettivo pur incidendo questi sulla regolarità della cartella.

Il motivo è infondato.

La Corte ha affermato, contrariamente a quanto esposto dalla ricorrente, che in calce ad entrambi i verbali erano individuati gli organi ai quali era possibile proporre ricorso ed erano indicati i riferimenti della normativa applicabile nonchè i termini per impugnare. Deve, comunque rilevarsi che il motivo è sostanzialmente irrilevante atteso che la ricorrente si duole di vizi del verbale di accertamento benchè sia stata ormai emessa la cartella.

8) Con l’ottavo motivo si denuncia violazione delle norme che disciplinano il contratto di apprendistato, del D.Lgs. n. 276 del 2003, del D.Lgs. n. 167 del 2011 nonchè omesso, erroneo esame di documenti. Si censura l’affermazione della Corte secondo cui validi contratti di apprendistato erano incompatibili in presenza di precedenti rapporti di lavoro con identica attività, qualifica, livello, rilevandosi che nessuna norma impediva di assumere in apprendistato solo per il fatto di essere stato il lavoratore in precedenza impiegato o comunque utilizzato, essendo l’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un bagaglio formativo; comunque il contratto di apprendistato poteva avere ad oggetto altro tipo di formazione pur rientrando nella stessa qualifica contrattuale sempre che conferisse una professionalità diversa da quella già acquisita.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. La ricorrente riporta quanto esposto nel ricorso in primo grado e la documentazione richiamata ma ha omesso di riportare, nei tratti salienti, i documenti richiamati dai quali, a suo dire, emergeva la regolarità dei contratti di apprendistato.

La ricorrente, inoltre, non ha formulato alcuna censura alla seconda ratio della decisione impugnata secondo cui l’appellante non aveva offerto di provare lo svolgimento della prescritta attività formativa ai fini della valida instaurazione di rapporti di apprendistato.

9) Con il nono motivo denuncia violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 della L. n. 212 del 2000, artt. 7, 16 e 17; del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 8 in relazione alla motivazione per relationem nella parte in cui viene richiamato il verbale ispettivo di Parma, nonchè omesso o erroneo esame del documento numero 54. Censura l’affermazione della Corte secondo cui,avendo la società proposto ricorso amministrativo avverso il verbale dell’ispettorato di Parma, la Work Force fosse sicuramente in grado di comprendere la natura e le entità delle violazioni contestate e denuncia, pertanto, la nullità della cartella esattoriale per totale difetto di motivazione Il motivo è infondato.

La Corte ha affermato che l’appellante aveva proposto ricorso amministrativo avverso detto verbale e che pertanto fosse sicuramente in grado di comprendere la natura e l’entità delle violazioni in esso contenute. L’affermazione della Corte appare del tutto convincente e pertanto è da escludere qualsiasi nullità del citato verbale.

Il ricorso, per le considerazioni che precedono, va rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese del presente giudizio.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare a favore di ciascuno dei contro ricorrenti Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA