Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15373 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15373

EMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, presso

CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

KNERING ARTURO, con studio in 39100 Bolzano, Via Carducci n. 13,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

N.M., N.A., MEIEAURORA SPA, J.

K.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 80/2008 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

BOLZANO, Sezione civile, emessa il 27/03/2008, depositata il

14/04/2008; R.G.N. 200/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per accoglimento p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 14 luglio 2003 Te.Gi. e T.F., quali genitori del minore t.g., e T. F. in proprio convenivano in giudizio N.B., N.M. e la Meieaurora Spa Assicurazioni chiedendo la loro condanna, in solido, al risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale verificatosi il (OMISSIS) nel corso del quale la T., alla guida della propria bicicletta con il figlio g.

sistemato nell’apposito seggiolino, era caduta in seguito all’urto con un’autovettura di proprietà del primo convenuto e condotto dal secondo. In esito al giudizio, in cui si costituivano i convenuti limitandosi a contestare la sola misura dei danni richiesti, il Tribunale adito liquidava in favore di t.g. la somma di Euro 723 a titolo di invalidità temporanea e di danno morale ed in favore della T. la complessiva somma di Euro 2.804,69 a titolo di invalidità permanente, invalidità temporanea, danno morale e danno patrimoniale; respingeva le ulteriori richieste attoree in considerazione che agli attori era stata già corrisposta il 26.6.03 la somma di Euro 6.516,46. Avverso tale decisione proponevano appello gli originari attori ed in esito al giudizio, in cui si costituivano la Meieaurora e N.M., anche in qualità di erede di N.B., proponendo appello incidentale in ordine alla disposta compensazione delle spese, la Corte di Appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano – con sentenza depositata in data 14 aprile 2008 rigettava entrambe le impugnazioni. Avverso la detta sentenza T.F. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al fine di un più ordinato inquadramento dei termini della controversia, torna opportuno premettere che la ricorrente, nel ricorso in esame, ha proposto sei motivi di impugnazione, ed esattamente il primo ed il quinto, articolati sotto il profilo della violazione di legge e gli altri quattro articolati sotto il profilo dell’insufficiente e/o contraddittoria motivazione. In particolare, quanto a questi ultimi, la ricorrente, con la seconda doglianza, ha lamentato l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al punto in cui si legge “non si può ritenere che non sia stato concretamente valutato il complesso aspetto del denunciato danno psichico (pag. 13)” nonchè in ordine al punto in cui si legge “si deve ritenere che l’evento traumatico subito dalla stessa abbia trovato adeguato ristoro nell’ambito del danno biologico (pag. 15)”;

con la terza doglianza, ha lamentato la sussistenza del vizio motivazionale in ordine alla mancata proposizione della richiesta di danno esistenziale e di danno psichico (la Corte si sarebbe limitata ad esaminare il conteggio predisposto da essa ricorrente senza prendere in esame il contenuto intero dell’atto di citazione nè quello della memoria 23 gennaio 2004); con la quarta e la sesta doglianza, ha lamentato infine l’insufficienza della motivazione, rispettivamente, nella valutazione del danno morale pro quota del danno biologico e nel disconoscimento delle spese mediche richieste.

Ciò premesso, si deve sottolineare che, come insegna questa Corte, la censura di insufficiente e/o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008). Nel caso di specie, la ricorrente, per tutte le dette censure, ha invece omesso di redigere il prescritto momento di sintesi. Ciò posto, considerato che la norma di cui all’art. 366 bis citato non può essere interpretata nel senso che il momento di sintesi possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione, ne deriva l’inammissibilità delle doglianze.

Passando all’esame degli altri due motivi di impugnazione, va rilevato che con la prima censura, deducendo il vizio di violazione dell’art. 2059 c.c., art. 185 c.p., artt. 2, 29 e 30 Cost., la ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento del danno temporaneo psichico, alias danno esistenziale, per lesione dei diritti costituzionalmente protetti alla sessualità, alla famiglia ed al lavoro, concludendo il motivo di impugnazione con il seguente quesito: “guardo, come nel caso di specie, il fatto illecito integra gli estremi di un reato (lesioni colpose) spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali come nel caso di specie inerenti la sessualità, la famiglia e il lavoro, anche quando il pregiudizio è solo temporaneo, sia pur liquidabile come personalizzazione del danno biologico?”.

La censura è infondata, alla luce delle considerazioni che seguono.

A riguardo, come hanno statuito le Sezioni Unite di questa Corte, non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di “danno esistenziale”, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel “danno esistenziale” si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 cod. civ. (Sez. Un. n. 26972/08).

Ciò premesso, si deve rilevare che la Corte territoriale, procedendo alla disanima riguardante la richiesta di danno esistenziale avanzata dalla T., dopo aver osservato che “affinchè possa parlarsi di tale forma di danno è, quindi richiesto, che l’illecito abbia sconvolto la quotidianità del danneggiato, costringendolo a forme di vita diverse”, ha affermato che “siccome tutto questo nella specie non si è verificato, non c’era e non c’è alcuno spazio per il riconoscimento del danno esistenziale in aggiunta al danno biologico e al danno morale” aggiungendo subito dopo che, stando alle risultanze della CTU, la sofferenza della T. non ha assunto una gravità tale da essere considerata malattia con la conseguenza che deve ritenersi che l’evento traumatico subito dalla stessa abbia trovato adeguato ristoro nell’ambito del danno biologico.

Ora, è appena il caso di osservare che la valutazione degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti e delle loro conseguenze dannose attengono al libero convincimento del giudice e che la legge non conferisce, in alcun modo e sotto nessun aspetto, alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa e le valutazioni delle risultanze probatorie compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, – la considerazione merita di essere sottolineata – spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e la valutazione degli elementi di prova, traendone la relativa significazione. Ne deriva l’inammissibilità e nel medesimo tempo l’infondatezza della censura in esame.

Passando infine all’esame della quinta doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c., artt. 22 e 32 Cost., occorre premettere che la ricorrente ha lamentato che la Corte di merito, nel valutare il danno morale costituito dalla lesione all’integrità morale, massima espressione della dignità umana, desumibile dall’art. 2 Cost. in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, avrebbe sbagliato nel liquidarlo come una frazione del danno biologico invece di considerarlo come valore autonomo e distinto. A riguardo, appare opportuno premettere che la censura, a ben vedere, non è in linea con le ragioni della decisione in quanto i giudici di seconde cure non hanno affatto affermato che il danno morale costituirebbe una frazione del danno biologico, ma si sono limitati a confermare la correttezza della liquidazione del danno morale, effettuata dal giudice di primo grado in via equitativa sulla base della comparazione con la misura del risarcimento del danno biologico, dovendosi rispettare l’esigenza di una razionale correlazione tra l’entità oggettiva del danno e l’equivalente pecuniario e dovendosi considerare che nella specie le sofferenze psichiche erano state superate in tempi ragionevolmente contenuti.

Ed è appena il caso di sottolineare che, come questa Corte già avuto modo di statuire, nulla vieta che il danno morale sia liquidato in proporzione al danno biologico (cfr Cass. n. 702/010). Nè appare superfluo richiamare l’attenzione sull’insegnamento delle Sezioni Unite, cui si è già accennato in precedenza, le quali, come è noto, hanno sancito il principio dell’unitarietà del danno non patrimoniale, quale categoria omnicomprensiva che include anche il danno biologico ed il danno da reato. Ed invero, il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perchè costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale. (Sez. Un. n. 26972/08).

Considerato che la sentenza impugnata appare quindi esente dalle censure lamentate, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto le parti vittoriose, non essendosi costituite, non ne hanno sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA