Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15372 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 20/07/2020), n.15372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17959/14 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

S.E., nella qualità di erede di C.L., rappresentata

e difesa dall’avv. Lorenzo Bertaggia e dall’avv. Enrico Dante,

giusta procura in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo

studio del secondo in Roma, via Tacito, n. 10;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale – Sezione

di Torino n. 1378/5/13 depositata in data 17 maggio 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio

2020 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

Fatto

RILEVATO

che:

C.L. presentava all’Intendenza di Finanza di Novara istanza di rimborso delle ritenute Irpef operate dal datore di lavoro, Industrie Pirelli s.p.a., sul trattamento di fine rapporto percepito nell’anno d’imposta 1976.

Formatosi il silenzio-rifiuto, ricorreva alla Commissione tributaria di primo grado, la quale, con sentenza n. 157/91, rilevando che il contribuente non aveva inviato copia dell’impugnazione all’Ufficio, dichiarava inammissibile il ricorso.

Impugnata la decisione da parte del contribuente, la Commissione tributaria di secondo grado rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado.

La Commissione tributaria centrale, alla quale il contribuente faceva ricorso, lo accoglieva, motivando che il ricorrente nel corso della udienza aveva prodotto la ricevuta di avvenuta tempestiva consegna (a mano) all’Intendenza di Finanza della copia del ricorso; in assenza di contestazioni circa la fondatezza dell’istanza, dichiarava dovuto il rimborso.

Ricorre per la cassazione della suddetta decisione l’Agenzia delle Entrate, con due motivi, cui resiste S.E., nella qualità di erede di C.L., con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c..

Questa Corte, all’esito dell’adunanza camerale del 27 giugno 2019, ha rinviato la causa a nuovo ruolo al fine di acquisire i fascicoli dei gradi del giudizio di merito.

La controricorrente ha depositato ulteriore memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 17 e 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la Commissione tributaria Centrale ha accolto il ricorso presentato dal C., dato che il contribuente non aveva dato prova in giudizio della tempestiva consegna all’Ufficio di copia del ricorso di primo grado, adempimento indispensabile ai fini dell’ammissibilità del ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 17, non potendo tale vizio ritenersi sanato per effetto della esibizione, avvenuta all’udienza di discussione, della ricevuta di consegna del ricorso, dato che il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 36, non consentiva la produzione di nuovi documenti dinanzi alla Commissione Centrale se non allegati al ricorso principale, al ricorso incidentale o alle deduzioni della parte resistente.

1.1. La censura è infondata.

1.2. Secondo un orientamento consolidato di questa Corte, nel processo tributario la omissione della consegna o spedizione di una copia del ricorso all’ufficio finanziario competente, legittimato a contraddire, determina, nel vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 17, come modificato dal D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, art. 8, l’inammissibilità del ricorso, attenendo tale formalità alla valida costituzione del rapporto processuale, senza che possano ammettersi equipollenti o sanatorie (Cass. n. 10497 del 20 maggio 2016; Cass. n. 2062 del 30/1/2008).

1.3. In controricorso la contribuente ha dedotto che la ricevuta di consegna del ricorso all’Ufficio Distrettuale delle Imposte dirette di Arona, territorialmente competente, era stata già allegata al ricorso presentato dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado ed al ricorso presentato in secondo grado, con la conseguenza che sarebbe infondata la doglianza dell’Agenzia delle Entrate secondo cui la prova della effettiva consegna di una copia del ricorso all’Ufficio avrebbe fatto ingresso nel giudizio di merito solo al momento dell’esibizione della relativa ricevuta dinanzi alla Commissione Centrale.

1.4. All’esito dell’adunanza camerale del 27 giugno 2019, questa Corte, rilevata la necessità di verificare quanto eccepito da S.E., ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito.

Dall’esame degli atti, che sono stati peraltro riprodotti dalla controricorrente anche nella memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c., risulta che il ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Verbania, presentato in data 12 gennaio 1985, era stato consegnato all’Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Arona, che aveva rilasciato ricevuta in data 11 gennaio 1985, sicchè deve ritenersi che il contraddittorio fosse stato ritualmente instaurato.

A seguito di declaratoria di incompetenza, per ragioni di territorio, pronunciata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania, il giudizio è proseguito dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Novara, alla quale sono stati trasmessi gli atti.

Anche il ricorso in appello è stato regolarmente consegnato all’Intendenza di Finanza di Novara, come comprovato dalla ricevuta rilasciata dallo stesso ufficio in data 29 giugno 1991; il medesimo ufficio ha pure ricevuto, in data 19 gennaio 1993, copia del successivo atto di impugnazione alla Commissione tributaria centrale proposto avverso la decisione resa in secondo grado.

La contribuente, come emerge dal processo verbale della udienza del 17 aprile 2013, a fronte delle contestazioni sollevate dall’Ufficio, ha esibito dinanzi alla Commissione Centrale copia della ricevuta n. 69 del 11 gennaio 1985 attestante la consegna all’Ufficio distrettuale di Arona di copia del ricorso; poichè le ricevute di consegna del ricorso originario e di quelli successivi erano già presenti nei relativi fascicoli di ufficio, la esibizione in udienza della ricevuta non costituisce produzione di documento nuovo.

La decisione impugnata che ha ritenuto provata la rituale instaurazione del contraddittorio non incorre, pertanto, nel vizio denunciato.

2. Con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, nella parte in cui la Commissione Centrale ha ritenuto fondato, nel merito, il ricorso, considerato che la ritenuta era stata operata dal sostituto d’imposta il 31 maggio 1976, mentre la domanda di rimborso era stata tardivamente proposta solo in data 6 settembre 1984.

2.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

2.2. La decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine – previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 – di diciotto mesi dal versamento dell’imposta indebitamente corrisposta, ancorchè rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non può essere eccepita per la prima volta in Cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risulti la data del versamento, nè quella di presentazione dell’istanza per il relativo rimborso, non essendo consentita, in sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto che presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto, nè essendo possibile ipotizzare un error in procedendo del giudice di merito – consistente nel mancato esame del documento – poichè la stessa rilevabilità d’ufficio della decadenza va coordinata con il principio della domanda, che non può fondarsi, per la prima volta in quella sede, su un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione (Cass., ord. n. 25014 del 06/12/2016; Cass. 4491 del 2012; Cass. n. 1159 del 2012).

Nella specie, la data di presentazione dell’istanza di rimborso non si evince dalla decisione impugnata, nè risulta che l’Agenzia delle Entrate avesse sollevato sul punto specifica doglianza nelle precedenti fasi del giudizio di merito.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento. In favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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