Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15371 del 28/06/2010
Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 28/06/2010), n.15371
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.G., (OMISSIS), considerato domiciliato “ex lege” in
Roma, presso Cancelleria CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dagli avvocati DI MARTINO ROBERTO GIUSEPPE, SINESIO DOMENICO giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
A.M., (OMISSIS), C.G., A.A., elettivamente
domiciliati in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dagli avvocati NOTO LUIGI, AMALFI MASSIMO
giusta delega in atti;
B.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ALPI 30, presso lo studio dell’avvocato SILVI CLAUDIO, rappresentato
e difeso dall’avvocato MAZZARELLA BRUNO giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
STUDIO POZZUOLI DI DE STASIO ANTONIO SAS;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2972/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
Seconda Sezione Civile, emessa il 06/05/2005, depositata il
25/10/2005; R.G.N. 1953/2003.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. B.D., nella veste di conduttore di un immobile sito in (OMISSIS), convenne dinanzi al tribunale di Amalfi i proprietari dello immobile – A.M., D. e la vedova di A.A., A.G. – ed il promesso acquirente P.G. e infine lo intermediario Studio Pozzuoli s.a.s. affiliato alla Tecnocasa, che si era interessato della promessa vendita, facendo sottoscrivere ad esso attore una rinuncia al diritto di prelazione.
Il B. proponeva le seguenti domande:
a. di accertamento della nullità della rinuncia alla prelazione;
b. di accertamento del diritto al riscatto con pronuncia costitutiva della proprietà;
c. di risarcimento danni nei confronti dello intermediario.
2. Nel contraddittorio con i convenuti che resistevano alle domande il Tribunale con sentenza del 19 novembre 2002 accoglieva in parte le domande accertando la nullità della rinuncia alla prelazione, ma respingeva la domanda di risarcimento verso il mediatore, rilevava che allo stato degli atti il diritto di riscatto era inoperante e compensava le spese.
3. La decisione era impugnata:
a. con appello principale da A.M. e C.G., a tale gravame aderiva con comparsa di costituzione A.A.;
b. con appelli incidentali da P. e S..
3. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 25 ottobre 2005, preso atto della intervenuta vendita, in parziale riforma, accogliendo lo appello incidentale del B., respinti gli altri, riteneva fondata la domanda di riscatto del B. con sentenza costitutiva del trasferimento della proprietà, e provvedeva al regolamento delle spese processuali come in dispositivo.
4. Contro la decisione ha proposto ricorso il P., terzo acquirente, proponendo tre motivi di censura, resistono gli A. e B.D..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, sul rilievo della mancata produzione di copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione avvenuta il 17 novembre 2005, successivamente al deposito in cancelleria.
Questa Corte a sezione semplice riconosce il vincolo di filonomachia espresso dalle Sezioni Unite nella recente ordinanza del 16 aprile 2009 n. 9005, secondo cui la previsione dello onere di deposito a pena di improcedibilità risulta funzionale al riscontro, da tutela pubblicistica, non disponibile dalle parti, del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale in relazione alla tempestività e ritualità dello esercizio del diritto di impugnazione.
6. La improcedibilità preclude lo esame dei motivi del ricorso.
7. Per il principio della soccombenza le spese del giudizio sono a carico del P. e vengono liquidate in favore delle parti costituite come in dispositivo.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso per cassazione proposto da P.G., e lo condanna alla rifusione delle spese ed onorari di questo giudizio di Cassazione in favore dei resistenti S. e A.M., A.A. e C.G., unitariamente costituiti, liquidando a ciascuna delle parti resistenti la somma di Euro 3200,00 di cui Euro 3000,00 per onorari oltre accessori e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010