Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15371 del 26/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 26/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26019/2013 proposto da:

F.G.M., (OMISSIS), M.M.L. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMEZIA 44, presso lo studio

dell’avvocato PIERO FARALLO, rappresentati e difesi dall’avvocato

PAOLA FRASCHETTI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 174/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 09/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato PAOLA FRASCHETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. F.G.M. e M.M.L. hanno proposto ricorso per cassazione contro B.A.M. avverso la sentenza del 9 maggio 2013 con la quale la Corte d’Appello di Perugia ha provveduto in grado di appello sulla controversia introdotta dalla Bordoni con un’opposizione proposta nel giugno del 2010 davanti al Tribunale di Perugia avverso un precetto intimato dai qui ricorrenti per le spese giudiziali liquidate da un titolo esecutivo rappresentato da una sentenza di condanna ottenuta nei confronti del Condominio di via Innamorati, di cui era condomina la B..

2. Con la sentenza di primo grado il Tribunale dichiarava che gli opposti qui ricorrenti avevano diritto di procedere all’esecuzione forzata solo nei limiti della quota di spettanza della precettata quale condomina.

3. La Corte territoriale, provvedendo sull’appello principale della B. riguardo alla statuizione sulle spese giudiziali e su quello incidentale dei ricorrenti riguardo al merito, ha rigettato quest’ultimo ed ha accolto l’appello incidentale, gravando delle spese di lite dei due gradi i ricorrenti.

4. Al ricorso, che prospetta tre motivi, non v’è stata resistenza dell’intimata B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce “violazione e/o errata applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c.”.

L’illustrazione prende le mosse dai seguenti asserti: a) la parte opponente, cioè la B., aveva chiesto “sentir dichiarare la nullità ed inefficacia del precetto in quanto intimato senza titolo e perchè la somma intimata è eccessiva”; b) la parte opposta aveva chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse o comunque il rigetto dell’opposizione; c) il Tribunale in primo grado aveva dichiarato “che gli opponenti hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei limiti della quota di spettanza quale condomina del Condominio di (OMISSIS)”; d) la Corte territoriale ha affermato che “il vizio di ultrapetizione non sussisterebbe in quanto il debitore avrebbe dedotto e quindi richiesto di accertare l’inefficacia quantomeno parziale del precetto e quindi l’accertamento della misura del suo debito, accertamento che, sia pure in via generica,il Tribunale ha dichiarato”.

Di seguito si sostiene che tale ultimo assunto sarebbe erroneo e nel sostenerlo si evocano le “eccezioni ed argomentazioni delle parti” e le loro conclusioni, l’esame del dispositivo della sentenza di primo grado ed un’omissione di pronuncia che da esso emergerebbe. Si riporta, quindi, un brano della motivazione della sentenza di primo grado e si sostiene che esso non era astato appellato e su di esso si sarebbe formato giudicato, il che smentirebbe l’assunto della Corte territoriale.

1.1. Il motivo è inammissibile per violazione dell’onere di indicazione specifica degli atti su cui si fonda, imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

Infatti: a) non si indica se e dove sarebbe rinvenibile, ove prodotta agli effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la sentenza di primo grado, su cui si argomenta e tale mancanza di indicazione si rinviene anche nell’esposizione del fatto; b) non si indica se e dove sarebbero esaminabili le conclusioni delle parti in primo grado e, in particolare, supponendo che esse risultassero dalla citazione in opposizione e dalla comparsa di costituzione dei qui ricorrenti, non si dice dove tali atti sarebbero esaminabili ed in particolare se in ipotesi siano presenti e dove in quello che, in chiusura del ricorso, si indica come fascicolo di parte dei due gradi giudizio.

Tali indicazioni erano necessarie per il rispetto della norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, siccome interpretata da consolidata giurisprudenza: ex multis, Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010; adde Cass. n. 7453 del 2013.

In tale situazione la Corte non è messa in grado di verificare i pretesi fatti giustificativi del motivo.

1.2. Peraltro, il motivo, sostanziandosi in una sorta di lagnanza di vizio di ultrapetizione, avrebbe dovuto dedursi secondo il paradigma dell’art. 360, n. 4 e non secondo quello del n. 3. Superando alla stregua tale di Cass. sez. un. 17931 del 2013 tale erronea applicazione, la stessa prospettazione astratta del motivo – là dove imputa alla Corte territoriale di avere condiviso l’affermazione del Tribunale in ordine alla declaratoria del diritto di procedere all’esecuzione contro la B. solo nei limiti della quota di spettanza proporzionalmente alla sua posizione di condomina – non evidenzia, sempre in astratto, alcuna ultrapetizione, bensì soltanto una situazione di accoglimento parziale dell’opposizione e di accertamento del diritto di procedere all’esecuzione solo parzialmente. E semmai la singolarità, di cui si sarebbe dovuta dolere con l’appello la B., per quello che suggerisce il dispositivo e la parte di motivazione è rappresentata dall’accertamento del diritto di procedere all’esecuzione pro parte, ma pro incerta parte, atteso che il Tribunale non conosceva l’entità della posizione quotale della B..

Il motivo sarebbe, dunque, sebbene valutato in astratto, manifestamente infondato.

2. Con il secondo motivo si prospetta “violazione e/o errata applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 92 c.p.c.; violazione e/o errata applicazione dell’art. 360, n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Il motivo, ferma l’irrituale evocazione del paradigma del n. 5 errato ratione temporis (atteso che quello giusto avrebbe dovuto essere il paradigma introdotto dalla riforma del 2012 e attualmente vigente), nell’illustrazione denuncia che sarebbero state, in accoglimento dell’appello principale della B., erroneamente addebitate ai qui ricorrenti le spese del primo grado che il primo giudice aveva invece compensato.

2.1. Il motivo nuovamente si fonda, evocandolo, sul contenuto della sentenza di primo grado, ma ancora una volta impinge nella violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dato che non si fornisce indicazione del se e dove la sentenza di primo grado sarebbe esaminabile e considerato che si argomenta di un suo contenuto motivazionale sostanziale che non avrebbe trovato rispondenza nel dispositivo (che avrebbe dovuto essere di rigetto dell’opposizione) e che evidenzierebbe che in primo grado non vi era stata soccombenza dei ricorrenti.

Tra l’altro, singolarmente, si evoca, in chiusura del motivo la motivazione di accoglimento dell’appello principale circa la mancanza di novità della questione di diritto esaminata dal Tribunale, ma si omette di spiegare come e perchè essa non sarebbe stata adeguata, sicchè il motivo è inammissibile anche perchè non critica la sentenza impugnata (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).

3. Con un terzo motivo si fa valere “violazione e/o errata applicazione dell’art. 360, n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

3.1. Il paradigma evocato è quello non più applicabile al ricorso e, posto che l’indicazione del motivo di cui parla il n. 4 dell’art. 366 c.p.c., suppone necessariamente un’attività preliminare di identificazione e, quindi, di indicazione mera di uno dei motivi dell’art. 360 c.p.c., cioè l’enunciazione di quale fra i numeri dell’art. 360, si intende giustificare il motivo, tanto esimerebbe dal procedere alla lettura della sua illustrazione con la semplice constatazione che non si tratta di motivo ammissibile secondo la legge regolatrice del ricorso.

3.2. Se tale inammissibilità si superasse e si procedesse alla lettura, peraltro, si evidenzierebbe che in esso per un verso parrebbe prospettarsi una doglianza circa un fraintendimento di un motivo di appello incidentale, in cui si sarebbe sostenuto che l’applicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 1289 del 2012 nella specie non sarebbe stata pertinente, giacchè erano state precettate spese giudiziali, sebbene originanti da controversia nel merito ricadente sotto il principio enunciato da detta sentenza.

Senonchè: aa) in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 – non viene chiaramente riportato mediante trascrizione diretta il motivo di appello così articolato e comunque, se lo si intendesse trascritto o comunque indirettamente riprodotto nella parte in corsivo a pagina 18 del ricorso (che, peraltro, inizia con le virgolette e non le chiude e passa ad enunciazione non più in corsivo), risulterebbe omessa l’indicazione della parte dell’atto di appello in cui l’ipotetica riproduzione troverebbe riscontro; bb) si cita una sentenza di questa Corte che è di questa Terza Sezione e non è in alcun modo pertinente, essendo quella delle Sezioni Unite rilevante e considerata dai giudici di merito la n. 9148 del 2012; cc) nessuna spiegazione si dà del perchè al principio della parziarietà sarebbe sottratta la condanna alle spese giudiziali, sicchè il motivo è del tutto generico.

Nella parte finale dell’illustrazione si lamenta, poi, che si sia detto che la B. doveva rispondere pro quota e, pur non quantificandosi il dovuto, si sia fatto luogo a condanna alle spese. Non è dato comprendere il senso di tale asserto.

4. L’inammissibilità di tutti i motivi comporta quella del ricorso.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA