Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15371 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 03/06/2021), n.15371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22496-2019 proposto da:

SIVIERI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3595/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 18/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Sivieri srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per Ires anno 2000, ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, compensando le spese del giudizio. Si duole la ricorrente della compensazione delle spese, non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle ipotesi legislativamente previste.

La CTR ha in particolare ritenuto giustificata la compensazione delle spese atteso che: “dalla notifica dell’odierno ricorso al completo adempimento è trascorso un termine davvero breve”.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15-46, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente motivato la compensazione delle spese tra le parti in causa, in fattispecie di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Va premesso che in tema di contenzioso tributario, secondo la testuale previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, la Commissione tributaria può dichiarare compensate le spese processuali in tutto o in parte a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, norma quest’ultima emendata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, applicabile alla fattispecie per essere il giudizio di primo grado iniziato dopo il 4/07/2009;

2.2. detta norma prevede che “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”;

2.3. siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (cfr. Cass. n. 2883/2014);

questa Corte ha poi chiarito che, nell’ipotesi (quale quella di specie) in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, sia comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere sussistente il vizio di violazione di legge nell’ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (cfr. Cass. n. 2206 del 2019; Cass. n. 23059 del 2018, Cass. n. 6059 del 2017, Cass. n. 11222 del 2016, Cass. n. 12893 del 2011);

2.4. la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 3950 del 2017; Cass. n. 19947 del 21/09/2010, id. n. 9174 del 21/04/2011), ha poi costantemente ribadito il principio secondo cui secondo cui: in tema di processo tributario, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato (dovuta all’accoglimento di uno dei motivi preliminari d’invalidità dedotti dal contribuente), può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 15, comma 1, in quanto intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di un’ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” prevista dal sopra citato art. 46, comma 3, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2003.

5. Nel caso in specie la sentenza gravata si è discostata dai superiori principi, non avendo adeguatamente motivato sulla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni legittimanti ex art. 92 c.p.c., comma 2, la deroga al principio di soccombenza, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento al fatto che “dalla notifica dell’odierno ricorso al completo adempimento è trascorso un termine davvero breve” (v. Ord. sez. 6 – 5, Sentenza n. 11217 del 31/05/2016, n. 22310 del 25/09/2017).

6. Ne consegue, pertanto, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. del Lazio per la regolamentazione delle spese, trattandosi di attività presupponente un accertamento in fatto devoluto al Giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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