Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15370 del 28/06/2010
Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 19/04/2010, dep. 28/06/2010), n.15370
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.A. (OMISSIS), T.D.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE
ZEBIO 7, presso lo studio dell’avvocato PERONE MARIO, rappresentati e
difesi dall’avvocato GIANCONE PIETRO giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
C.F.A. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio
dell’avvocato CARBONE ANGELO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1096/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 05/04/06, depositata il 05/10/2006
R.G.N. 2750/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’inammissibilità e il
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con intimazione di sfratto e contestuale citazione del 23 luglio 2003 le locatrici S.A. e T.D. convenivano dinanzi al tribunale di Napoli il conduttore C.F. A. per la convalida dello sfratto per morosità, di quattro mesi aprile-giugno 2003, relativo ad un locale sito in (OMISSIS) adibito a rivendita di vino. Il C. si costituiva deducendo di aver sanato la morosità. Il Tribunale non convalidava lo sfratto e disponeva il mutamento del rito per il giudizio sulla risoluzione del rapporto.
2. Il Tribunale con sentenza del 26 novembre 2003 rigettava la domanda di risoluzione ritenendo non grave lo inadempimento ma condannava il conduttore alle spese di lite.
3. Contro la decisione proponevano appello le locatrici chiedendone la riforma; resisteva la controparte chiedendo la conferma della decisione.
4. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 5 ottobre 2006 dichiarava inammissibile lo appello delle locatrici in quanto tardivo e condannava le appellanti alle spese del grado di appello.
5. Contro la decisione ricorrono le locatrici deducendo tre motivi di ricorso, resiste la controparte con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso risulta inammissibile in ordine ai motivi dedotti, che per chiarezza espositiva vengono in sintetica descrizione: ne segue la confutazione.
6.a. Sintesi descrittiva.
Nel primo motivo si deduce “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione allo art. 112 c.p.c., vizio di ultrapetizione”. La tesi viene argomentata con il rilievo che la eccezione di inammissibilità dello appello per tardività doveva essere dedotta dalla parte e non rilevata di ufficio.
Nel secondo motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 157, 171, 307 c.p.c. e art. 125 disp. att. c.p.c., sul rilievo che una volta impugnata in termini la sentenza di primo grado, il successivo deposito del ricorso in riassunzione valeva unicamente a perfezionare il contraddittorio tra le parti.
Nel terzo motivo si deduce ancora la nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 183, 359 e 359 c.p.c., sul rilievo che il giudice avrebbe dovuto indicare alle parti la questione rilevabile di ufficio per consentire il contradditorio sul punto.
6.b. Confutazione.
In senso contrario si osserva che nessuna delle censure proposte appare giuridicamente fondata, in relazione alla corretta motivazione circa la inammissibilità dello appello, analiticamente esposta dalla Corte di appello la quale deduce la inammissibilità dello appello proposto con citazione in luogo del ricorso come prescritto dallo art. 434 c.p.c., richiamato dallo art. 447 c.p.c., rilevando che la citazione doveva essere iscritta a ruolo e depositata nel termine perentorio della prima norma. La Corte considera quindi il ricorso in riassunzione, depositato in data 4 giugno 2004, ed applica il principio secondo cui la notifica della impugnazione – effettuata con la citazione nulla – integra la conoscenza legale della sentenza agli effetti del decorso del termine breve della impugnazione, che risulta ampiamente decorso, con conseguente inammissibilità.
Il ragionamento appare giuridicamente corretto e conforme alla nomofilachia delle SU civili n. 20935 del 2009 che ritiene non applicabili le norme invocate dal ricorrente in relazione alla procedura esperita secondo il rito del lavoro.
Infine si nota che la inammissibilità del gravame resta rilevabile di ufficio, e che tale rilievo non vulnera alcun contraddittorio tra le parti costituite in appello.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna delle ricorrenti in solido a rifondere al C. le spese ed onorari del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido le ricorrenti S.A. e T.D. a rifondere a C. F.A. le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 2200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010