Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15370 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 26/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24691/2013 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA, (OMISSIS), Agente della Riscossione per

l’Italia Centrale, Direzione Regionale delle Marche, Agente della

riscossione delle Marche, in persona del suo procuratore pro

tempore, avv. L.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

FRONTICELLI BALDELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato ULDERICO

IACOPINI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 763/2013 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata

il 08/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato AMOROSO per delega non scritta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per la cassazione senza rinvio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La s.p.a. Equitalia Centro – nella qualità di “Agente della Riscossione per l’Italia centrale, Direzione Regionale delle Marche, Agente della riscossione delle Marche e adducendo di essere subentrata ad Equitalia Marche s.p.a. in virtù di atto di fusione mediante incorporazione della stessa per atto notarile del 1 gennaio 2012 che ha indicato – ha proposto ricorso per cassazione contro M.D. avverso la sentenza dell’8 giugno 2013, con cui il Tribunale di Macerata ha accolto l’appello proposto dal M. avverso la sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace di Macerata n. 618 del 2009 ed ha dichiarato “ora per allora” cessata la materia del contendere per essere venuto meno il titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione che il M. aveva minacciato alla s.p.a. Equitalia Marche con un precetto notificato il 4 febbraio 2008, cui la stessa si era opposta con citazione notificata il 14 febbraio 2008.

2. Il Giudice di Pace aveva invece accolto l’opposizione con gravame di spese a carico del M. e la sentenza era stata appellata dal medesimo.

Il Tribunale, nel dichiarare cessata la materia del contendere, ha condannato la ricorrente alle spese giudiziali di entrambi i gradi.

3. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduce quattro motivi. L’intimato non ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4 (inammissibilità dell’appello avverso 1 sentenza del giudice di pace emessa a seguito di opposizione all’esecuzione secondo la normativa ratione temporis vigente: art. 616 c.p.c., nel testo sostituito, con decorrenza dal 1 marzo 2006, della L. 14 febbraio 2006, n. 52, art. 14 comma 1)” – Violazione e falsa applicazione dell’art. 616 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3″.

Vi si sostiene che l’appello era inammissibile, in quanto la sentenza del Giudice di pace, secondo il regime di impugnazione delle sentenze sull’opposizione all’esecuzione emergente dall’art. 616 nel testo sostituito della L. n. 52 del 2006, art. 14, era quello della ricorribilità in Cassazione con il rimedio del ricorso straordinario. A detto regime la sentenza del giudice onorario, essendo stata pubblicata il 15 maggio 2009, era soggetta in quanto pronunciata prima del 4 luglio 2009, data a partire dalla quale della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 2, aveva nuovamente ripristinato per effetto della nuova modifica dell’art. 616 operata dal suo art. 49 il regime dell’appellabilità con riferimento ai giudizi di opposizione ancora pendenti in primo grado.

1.1. Il motivo è manifestamente fondato.

Premesso che la questione dell’inappellabilità sarebbe stata rilevabile d’ufficio da parte del giudice della sentenza impugnata ed anzi avrebbe dovuto esserlo, essendosi il mancato rilievo risolto nella violazione del giudicato formale formatosi a seguito del mancato esperimento del mezzo di impugnazione esperibile, che era il ricorso per cassazione (ex multis, Cass. n. 20324 del 2010: “Le sentenze che hanno deciso, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., opposizioni alle esecuzioni, pubblicate tra la data del 1 marzo 2006 e la data del 4 luglio 2009 sono soggette a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7; invece avverso le sentenze, che hanno deciso opposizioni alle esecuzioni, pubblicate successivamente alla data del 4 luglio 2009 è esperibile l’appello, in virtù del nuovo regime impugnatorio dettato dall’art. 616 c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009”), si rileva che parte ricorrente, pur non avendo sollevato l’eccezione di inammissibilità in appello, essendo soccombente nel giudizio di appello, è legittimata a dolersene con il ricorso per cassazione, giacchè la mancata rilevazione della formazione del giudicato formale ha determinato detta soccombenza e la relativa questione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza che possa ritenersi precluso il suo rilievo ad istanza di parte per effetto del mancato esercizio del potere di rilevazione in sede di appello. Ciò, come in ogni caso in cui sull’ammissibilità dell’appello non si sia verificata una pronuncia espressa del giudice d’appello ed essa non sia stata impugnata, ostandovi solo in tal caso la cosa giudicata interna.

Tant’è che, se fosse rimasto soccombente in appello il M. e avesse fatto ricorso per cassazione, questa Corte avrebbe potuto e dovuto rilevare l’inammissibilità de qua.

Ne consegue che la sentenza impugnata dev’essere cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè l’appello non poteva essere proposto. Da tanto discende che resta ferma la decisione resa dal primo giudice.

2. Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 2, si deve provvedere sulle spese del giudizio di appello e su quelle del giudizio di cassazione, mentre restano ferme le statuizioni della sentenza di primo grado in ragione dell’inammissibilità dell’appello.

Le spese del giudizio di appello possono compensarsi in ragione della circostanza che lo svolgimento di esso è imputabile anche alla qui ricorrente, giacchè essa non ha eccepito l’inammissibilità dell’appello avversario.

Quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

PQM

La Corte, visto l’art. 382 c.p.c., comma 3, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perchè l’appello non poteva proporsi. Conferma le statuizioni della sentenza di primo grado anche sulle spese. Compensa le spese del giudizio di appello. Condanna l’intimato alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milleduecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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