Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15370 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INCOFINSCO SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio

di Amministrazione rag. Z.R., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO FABBRI, rappresentata e difesa dall’avvocato TRIONI GUIDO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INVISTA INTERNATIONAL SARL (OMISSIS), in persona del suo

amministratore e legale rappresentante pro tempore Sig. M.

W., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87,

presso lo studio dell’avvocato ANTONUCCI ARTURO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ROBERTO TRUFFI, VITTORIO

SCOGNAMIGLIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.L. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 13206/2008 del TRIBUNALE di MILANO, Sezione

Terza civile, emessa il 07/11/2008, depositata il 10/11/2008; R.G.N.

38178/06.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato FABBRI GRANCESCO (per delega dell’Avvocato TRIONI

GUIDO);

udito l’Avvocato ANTONUCCI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 13206 del 10/11/2008 il Tribunale di Milano respingeva l’opposizione proposta dal sig. G.L. nei confronti del precetto notificatogli dalla società Invista International s.a.r.l. per il pagamento della complessiva somma di Euro 7.166.047,68 (di cui Euro 6.876.736,50 corrispondenti al capitale complessivo di 23 cambiali rilasciate il 28/4/2003 dalla società Itam s.p.a.in favore della società elvetica Dupont Textiles & Interiors (International) s.a. cambiali tutte firmate per avallo unitamente alla sig. M.B. e alla società Alegia s.p.a., e tutte girate alla società Invista International s.a.r.l..

Il giudice respingeva altresì la domanda spiegata dall’interveniente volontaria società Incofinsco s.p.a. di accertamento della avvenuta cessione dalla società Dupont Textiles & Interiors (International) s.a. del credito in suo favore, asseritamente da ritenersi prevalente rispetto alla cessione in favore della società Invista International s.a.r.l., con conseguente condanna di quest’ultima a consegnarle le cambiali di cui al precetto.

Avverso la suindicata pronunzia del Tribunale di Milano la società Incofinsco s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Invista International s.a.r.l.

L’intimato G. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 1263, 1265 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia violazione dell’art. 105 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunzia violazione del R.D. n. 1669 del 1933, artt. 24, 25, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo denunzia violazione del R.D. n. 1669 del 1933, artt. 21, 65, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono sotto plurimi profili inammissibili.

Va anzitutto osservato che ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass,, 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass.r 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel caso i quesiti di diritto recati dal ricorso non risultano informati allo schema delineato da questa Corte (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), non recando invero la riassuntiva indicazione degli aspetti di fatto rilevanti; del modo in cui gli stessi sono stati dai giudici di merito rispettivamente decisi; della diversa regola di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione.

I formulati quesiti in realtà nel caso si sostanziano in espressioni evocanti le non accolte tesi difensive, (anche) prospettando corollari tratti da presupposti o postulati di fatto alle medesime corrispondenti e contrari alle conclusioni raggiunte nell’impugnata sentenza fondate sul delineato quadro probatorio, a tale stregua palesandosi prive di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433;

Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;

Cass., 7/4/2009, n. 8463), di ben individuare le questioni affrontate e le soluzioni al riguardo adottate nella sentenza impugnata, nonchè di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), circoscrivendo la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, , n. 7258).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel 0dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Tanto più che nel caso i motivi risultano formulati in violazione del principio di autosufficienza, atteso che le ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., alla “prime quattro rate”, all'”ipoteca volontaria sui rispettivi beni per …

Euro 5.603.000,00 (ns. doc. 3)”, all'”ipoteca volontaria per … Euro 3.000.000,00 concessa l’8 maggio 2003 da altra controllata di Alegia, la società spagnola La Ginebra S.L. (ns. doc./33)”, a “ventitre cambiali”, all’offerta di “restituzione dell’importo incassato (proposta che veniva rifiutata”, alla cessione dello “stesso credito alla collegata Invista International Saarl con atto notarile datato 25 agosto 2005”, alla “conferma di una (mai stipulata) cessione precedente … (ns. doc. 10)”, alla notificazione della “cessione al debitore con lettera in data 29 agosto 2005 (ns. doc. 11)”, al risconto di tale “lettera (ns. doc. 12)”, all'”atto 30 agosto 2005 … (ns. doc. 13)”, alla “lettera del 23 settembre 2005 … (ns. doc. 40)”, al “(ns. doc. 14)”, alla “raccomandata del 20 gennaio 2006”, alle intimazioni “a Invista … e a Du Pont Textiles … (ns. docc. 15-17)”, all'”opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1″, all'”opposta memoria difensiva” limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente ed esaustivamente – per quanto in questa sede d’interesse – riprodurli nel ricorso.

Emerge dunque, alla stregua dei suesposti rilievi, evidente come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili le deduzioni dell’odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, si risolvono in realtà nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso dai medesimi operata (cfr.

Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., la ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento degli stessi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Invista International s.a.r.l., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 15.200,00, di cui Euro 15.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Invista International s.a.r.l.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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