Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1537 del 27/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 1537 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

IRAP

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
~ZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
– nicorzente –

22V-1/4i3

2rti

contro

CAVALIERI GI/O;
– intimato

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Lombardia n. 36/6/08, depositata il 20 giugno 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26 giugno 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avvocato dello Stato Pietro Garofoli per la
ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

Data pubblicazione: 27/01/2014

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Lombardia che,
rigettandone l’appello, ha riconosciuto a Giorgio Cavalieri,
agente di commercio, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per
gli anni 2004 e 2005.
Il giudice d’appello, premesso che il contribuente aveva
dato conto delle varie voci di spesa e dei costi sostenuti in
euro 20.597, anche inerenti alle quote di impresa familiare,
osservava che la qualifica di imprenditore, nell’aMbito
dell’impresa familiare, la cui previsione legislativa è
soprattutto rivolta a tutelare i componenti della famiglia che
collaborano con il titolare dell’impresa stessa e a favorirne con
la collaborazione reciproca l’attività, “non faccia venire meno
la sostanziale autonomia organizzativa di lavoro autonomo,
caratteristica ordinaria dell’agente di commercio, che esplica il
proprio lavoro con il preponderante accordo della gestione
personale e con pochi beni strumentali”.
Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.
MDTIVI DEILA,DECIWONE
Con il primo motivo del ricorso, l’amministrazione,
denunciando violazione dell’art. 2 del d.lgs n. 446 del 1997 e
dell’art. 230 bis cod. proc. civ., assume essere soggetto
all’imposta l’imprenditore commerciale, titolare di un’impresa
familiare, alla quale collabora in modo continuativo la di lui
moglie, in quanto il presupposto impositivo, rappresentato
dall’autonoma organizzazione, è connaturato alla nozione stessa
di impresa; avrebbe perciò errato la Commissione tributaria
regionale ad affermare che “la qualifica dell’imprenditore,
nell’anno dell’impresa familiare, … non faccia venir meno la
sostanziale autonomia organizzativa di lavoro autonomo”, con la
conseguenza di aver ritenuto insussistente, a seguito di un
errato accertamento di fatto, il presupposto d’imposta
dell’autonoma organizzazione.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha chiarito infatti come, afferendo l’IRAP
“non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di
un’attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e

2

4

» servizi, ne è soggetto passivo anche l’imprenditore familiare,
stante il valore esemplificativo dell’elencazione delle figure
nell’art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, mentre non lo
sono i familiari collaboratori – cui viene imputato, a
determinate condizioni e proporzionalmente alle rispettive quote
di partecipazione, il reddito derivante dall’impresa familiare colpendo tale imposta il valore della produzione netta
dell’impresa ed integrando la collaborazione dei partecipanti
ulteriore, o valore aggiunto, rispetto a quella conseguibile con
il solo apporto lavorativo personale del titolare” (Cass. n.
10777 del 2013; con riguardo all’applicazione dell’imposta
all’esercizio dell’attività di agente di commercio, si veda
Cass., sez. unite, 26 maggio 2009, n. 12108).
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso
introduttivo del contribuente.
Considerato Che la giurisprudenza di riferimento ha preso
corpo in epoca successiva al sorgere della controversia, vanno
dichiarate compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del
contribuente.
Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero
giudizio.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2013.

quel quid pdurds dotato di attitudine a produrre una ricchezza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA