Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1537 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.20/01/2017),  n. 1537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 464/13 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Lerici Service S.r.l. in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza n. 34/04/12 della Commissione Tributaria

Regionale della Liguria, depositata il 1 febbraio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

1. Non essendo necessaria alcuna particolare attività nomofilattica, il collegio autorizza la motivazione semplificata.

2. Con l’impugnata sentenza n. 34/04/11 depositata il 1 febbraio 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Liguria – rigettato l’appello principale di Lerici S.r.l. in liquidazione e quello incidentale dell’Agenzia dell’Entrate – confermava la decisione n. 40/01/09 della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia che in parziale accoglimento del ricorso promosso dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) IVA IRAP 2004 aveva ridotto da Euro 184.174,93 a Euro 80.000,00 il reddito “in nero” accertato sulla scorta di scritture extracontabili rinvenute durante verifica.

3. Per quanto rimasto d’interesse la CTR – dopo aver “rilevato la correttezza della analitica ricostruzione effettuata dall’ufficio di un reddito d’impresa diverso da quello dichiarato” – considerava però “legittimo il riconoscimento dei costi presuntivamente attribuibili ai maggiori ricavi ripresi a tassazione con riferimento a specifici fattori contenuti nei parametri di redditività”.

4. L’ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, mentre l’intimata contribuente non presentava difese.

5. Con il quarto motivo di ricorso – ma più liquido (Cass. sez. un. n. 9936 del 2014; Cass. sez. 6, n. 12002 del 2014) – l’ufficio censurava la CTR ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis per aver insufficientemente motivato tra l’altro l’accertamento dell’an et quantum dei costi deducibili in relazione ai redditi “in nero” ritenuti correttamente “ricostruiti” sulla scorta della documentazione extracontabile trovata in corso di verifica.

6. Il motivo è per questa sua parte fondato per l’impossibilità di scrutinio dell’iter logico seguito dalla CTR che non ha sufficientemente esposto le ragioni per cui i costi rilevati fossero per es. da ritenersi deducibili per l’inerenza degli stessi ai ricavi non contabilizzati – e perchè inoltre dovessero determinarsi in quel preciso ammontare ecc. – limitandosi soltanto a un del tutto generico riferimento a “specifici fattori contenuti nei parametri di redditività”.

7. Assorbiti quindi gli altri motivi.

8. Alla cassazione della sentenza deve perciò seguire il giudizio di rinvio per gli opportuni accertamenti.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria che in altra composizione dovrà decidere la controversia e regolare le spese processuali di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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