Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15369 del 28/06/2010
Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 19/04/2010, dep. 28/06/2010), n.15369
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
BCS CIRCUITI STAMPATI PROFESSIONALI DI BACCHIN GIORGIO & C.
S.A.S.,
(OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo
studio dell’avvocato MONZINI MARIO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati RATTIN LIVIO, TAFFARELLO GIANNI giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato JANARI LUIGI,
rappresentata e difesa dall’avvocato FACCINI STEFANO giusta delega in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 274/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 15/02/2006, depositata il 15/04/2006
R.G.N. 1966/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato MARIO MONZINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’inammissibilità; nel
merito, il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. G.A., con intimazione del 7 ottobre 2003 intimava lo sfratto per morosità alla conduttrice BCS Stampati professionali di Bacchin Giorgio e C. s.a.s – da ora detta BCS – e la conveniva per la convalida dinanzi al Tribunale di Treviso. Si costituiva la BCS opponendosi alla convalida eccependo il difetto di legittimazione della G., la inesistenza della locazione e della morosità”.
2. Il Tribunale di Treviso con sentenza del 17 febbraio 2005 dichiarava la risoluzione del rapporto ed ordinava il rilascio.
3. Contro la decisione proponeva appello la BCS chiedendo in via preliminare la riunione con altra causa tra le stesse parti avente ad oggetto un provvedimento da parte del GOT di Treviso ai sensi dello art. 665 c.p.c. e nel merito la riforma della decisione. Resisteva la G. e chiedeva il rigetto del gravame.
4. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 15 aprile 2006,rigettava lo appello e condannava la appellante alla rifusione delle spese del grado.
5. Contro la decisione ricorre la BCS deducendo unico motivo illustrato da memoria, resiste la controparte con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
Nell’UNICO motivo il ricorrente deduce “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine alla dedotta violazione del principio della intangibilità del giudicato”.
La tesi illustrata nel ricorso afferma la esistenza di un giudicato esterno – della Corte di appello di Venezia, sentenza n. 218 del 1998 – in ordine alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti in termini di mera occupazione, previo pagamento di una indennità.
Se ne deduce che la azione di sfratto non era proponibile e che la G. non era legittimata a proporla.
In senso contrario si osserva che essendo la sentenza della Corte di appello impugnata pubblicata il 16 aprile 2006, la violazione del principio della intangibilità del giudicato esterno andava denunciata quale violazione della regola di diritto con la formulazione del relativo quesito. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sotto tale profili ai sensi dello art. 366 bis c.p.c..
Resta da considerare il vizio della motivazione, che tuttavia risulta privo di specificità e di coerenza logica, posto che la decisione riguarda la interpretazione di un rapporto qualificato in termini di contratto e cioè lo accertamento dei fatti rilevanti della decisione della controversia che non risultano contestati adeguatamente in relazione alle considerazioni svolte a pag. 5 e 6 della motivazione impugnata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, in favore della G., nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente BCS circuiti stampati professionali di Bacchini Giorgio e C s.a.s. alla rifusione, in favore di G.A., delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in complessiva euro 1000,00 di cui Euro 800,00 per onorari, oltre accessori e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010