Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15369 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 03/06/2021), n.15369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28181-2019 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 136,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO ROMANO MASTRANGELO,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1993/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 05/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro S.M., avverso la sentenza della CTR Calabria che, accogliendo il ricorso in appello del contribuente, aveva riformato la sentenza della CTP di Catanzaro di inammissibilità del ricorso avverso la cartella di pagamento per il recupero di Iva, Ires e correlate addizionali dovute per l’anno di imposta 2013.

La CTR ha accolto il ricorso sul presupposto che la notifica della cartella di pagamento non fosse valida perchè avvenuta tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione “.pdf” anzichè “.p7m”, atteso che soltanto quest’ultima estensione garantisce l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico e, quanto alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto.

La parte si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Avrebbe errato la CTR nel ritenere che la notifica a mezzo Pec non garantisce l’effettiva conoscenza da parte del destinatario, la norma sopra richiamata, infatti, prevede che il concessionario possa procedere alla notificazione diretta anche a mezzo di posta elettronica certificata.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1. n. 3. La CTR avrebbe errato nel non rilevare che l’eventuale vizio notificatorio sarebbe stato sanato dal raggiungimento dello scopo.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 68 del 2005, artt. 4, 5, 6 e 11, nonchè degli artt. 2697,2712 e 2719 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Avrebbe errato la CTR nel ritenere che l’immodificabilità del file si associasse alla sola estensione “.p7m” e non anche a quella PDF, la quale non assicurerebbe che il documento inoltrato sia conforme all’originale, infatti i due formati sarebbero entrambi ammessi e equivalenti.

Premesso che il ricorso per cassazione deve ritenersi tempestivo, risultando la notifica dello stesso avvenuta il 16.9.2019, a fronte della notifica della sentenza della CTR in data 17 giugno 2019 – e non 7 giugno come indicato nel controricorso – e dunque tempestivamente eseguita entro il termine breve di giorni 60 – aumentato del periodo della sospensione feriale dall’1 al 31 agosto 2019 -, risultando poi la costituzione della parte intimata idonea a sanare la mancata ricezione del ricorso all’indirizzo di posta elettronica del medesimo, avendo peraltro lo stesso controricorrente dichiarato di avere comunque ricevuto la notifica del ricorso in data 16.9.2019 – cfr.pag.1 controricorso -, va evidenziato che la controricorrente non ha documentato il discarico della pretesa se non riproducendo uno schema in fotocopia a pag. 8 della memoria dal quale non si evince alcun esito formale circa l’estinzione del credito da parte dell’ente creditore, non potendosi pertanto addivenire alla richiesta di cessazione della materia del contendere.

Ciò posto, il primo e il terzo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente e sono fondati.

Innanzitutto, va rilevata la legittimità della notifica a mezzo del servizio di posta elettronica certificata, modalità di partecipazione dell’atto, consentita ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.P. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2 e del D.P.R. n. 600 del 1973, richiamato art. 60, comma 7 (da ultima Cass. n. 14648 del 2020); così come legittima è la facoltà del concessionario di procedere direttamente alla notificazione degli atti, prevista proprio dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (Cass. n. 9240 del 2019).

Per ciò che riguarda la validità della notifica via Pec della cartella di pagamento in formato “pdf” anzichè “.p7m”, questa Corte, con un orientamento oramai consolidato, ha sul punto precisato che le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES”, a norma del D.Dirig. 16 aprile 2014, art. 12, di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 34 – Ministero della Giustizia – ed in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”. (Cass., S.U., 27 aprile 2018, n. 10266).

Orbene, ha errato la CTR nel ritenere che solo l’estensione.p7m e non anche quella PDF abbia valenza giuridica e garantisca la conformità del documento allegato.

Sulla base di tali considerazioni, che resistono alle prospettazioni difensive esposte in memoria dal controricorrente, il primo ed il terzo motivo di ricorso vanno accolti, assorbito il secondo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il terzo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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