Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15368 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 19/04/2010, dep. 28/06/2010), n.15368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19101/2006 proposto da:

OPERA DIVINA PROVVIDENZA MADONNINA DEL GRAPPA (OMISSIS), Ente

Ecclesiastico civilmente riconosciuto in persona del Presidente pro

tempore Sac. DON C.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato

GOBBI LUISA, rappresentata e difesa dall’avvocato BRUCOLI CARLO

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LAURELLA DI GIORGIO PERRONE COMPAGNI & C. S.A.S. (OMISSIS), in

persona del socio accomandatario legale rappresentante pro tempore

Ing. P.C.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI ORNELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MODENA FRANCO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

E.M.M. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 19102/2006 proposto da:

E.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato GOBBI LUISA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIOVANELLI PIERO giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LAURELLA DI GIORGIO PERRONE COMPAGNI & C. S.A.S., in persona

del

socio accomandatario legale rappresentante pro tempore Ing. P.

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. G. BELLI

36, presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI ORNELLA, rappresentata

e difesa dall’avvocato MODENA FRANCO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

OPERA DIVINA PROVVIDENZA MADONNINA DEL GRAPPA;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 455/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

SEZIONE LOCAZIONI, emessa il 16/11/2005, depositata il 08/03/2006

R.G.N. 2655/A/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2010 dal Consigliere Dott. PETTI Giovanni Battista;

udito l’Avvocato FRANCO MODENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Opera della divina provvidenza Madonnina del Grappa proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso da Presidente del Tribunale di Firenze nei confronti di detta Opera ed in favore del locatore soc. Laurella di Giorgio Perrone s.a.s.. Il decreto era per la somma di L. 37.920.000 per canoni non corrisposti tra il novembre 98 e lo ottobre 1999 oltre accessori e spese condominiali, relativi ad un locale locato ad uso di foresteria in quel di (OMISSIS). La Opera sosteneva che il vero titolare del rapporto era E.M. M. e che tale circostanza era nota al locatore.

La società locatrice, convenuta nella citazione, chiedeva il rigetto della opposizione e la conferma del decreto. Era disposta la integrazione del contraddittorio con la persona interposta che si costituiva sostenendo di essere il vero titolare del rapporto per uso abitativo.

2. Il tribunale di Firenze, con sentenza n. 452 del 2004 accertava la simulazione del contratto e condannava la locatrice ed alla restituzione di somme indebitamente corrisposte dalle parti convenute che avevano spiegato riconvenzionale.

3. Contro la decisione proponeva appello la locatrice chiedendo la riforma della decisione ed eccependo la decadenza in ordine al diritto di ripetizione delle somme e chiedeva rinnovarsi la CTU per stabilire gli oneri condominiali dovuti. Resistevano le controparti e deducevano la tardività dei documenti prodotti in appello.

4. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 8 marzo 2006, in riforma della decisione rigettava la opposizione ad decreto ingiuntivo che confermava, rigettava la domanda riconvenzionale della Opera e di E.M., ritenuto privo di legittimazione, compensava le spese dei due gradi del giudizio.

5. Contro la decisione sono stati proposti due autonomi ricorsi per la cassazione.

5.a. un ricorso, del 6 giugno 2006, risulta proposto dalla Opera etc sulla base di tre motivi, cui resiste la locatrice con controricorso.

Entrambe le parti hanno prodotto memoria.

5.b. un secondo ricorso, del 12 giugno risulta proposto da E. M.M., sulla base di dodici motivi, illustrati da memoria, cui resiste la locatrice.

I ricorsi sono stati riuniti per ragioni di connessione e la decisione pertanto risulta unica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. I ricorsi non meritano accoglimento in ordine ai motivi dedotti, per ragioni di chiarezza espositiva dapprima viene in esame il ricorso OPERA e di seguito il ricorso E.M..

A. ESAME DEL RICORSO OPERA DIVINA PROVVIDENZA. I motivi vengono esposti in sintesi descrittiva.

Nel primo motivo si deduce error in iudicando e in procedendo sul rilievo della violazione dello art. 437 c.p.c., comma 2 avendo la Corte di appello esaminato una serie di documenti nuovi allegati al ricorso di appello. Documenti che si assumono come decisivi per la decisione di riforma della Corte di appello.

Nel secondo motivo si deduce error in indicando per la violazione degli artt. 1417 e 2729 c.c. in relazione all’art. 1362 c.p.c., comma 2 e la contraddittorietà della motivazione. La tesi sostiene che la Corte di appello ha ritenuto decisivi due elementi di fatto, in relazione alla esclusione dello uso abitativo primario di E. M. prima della stipulazione e in relazione alla circostanza che il ed interposto non aveva mai presenziato alle trattative tra tale M. e la società Laurella. Si censura quindi la sentenza nella parte in cui ritiene di escludere ogni valenza alle prove relative a circostanze successive alla stipula del rapporto.

Nel terzo motivo si deduce ancora il vizio della motivazione contraddittoria e insufficiente in ordine al travisamento delle risultanze testimoniali che tuttavia non vengono riprodotte in esteso.

In senso contrario si osserva, quanto al primo motivo, che la Corte di appello non ha violato la regola processuale del comma 2 del codice di rito, avendo, con adeguata motivazione, ritenuto indispensabili i documenti prodotti dalla appellante in sede di appello, proprio per la ragione che tali documenti erano stati in parte riferiti dai testimoni escussi, onde la necessità di valutarli per lo evolversi delle vicende processuali. Risulta dunque applicato e non disatteso il dictum delle SSUU civili n. 8202 del 2005.

Quanto al secondo ed al terzo motivo, si rileva che il secondo risulta infondato avendo la Corte di appello; con ampia analitica motivazione valutato tutte le prove acquisite ritualmente e la condotta delle parti, inclusa quella del c.d. interposto, risultante un occupante abusivo. Inammissibile invece il terzo motivo, in quanto privo della autosufficienza.

Il ricorso per le ragioni dette deve essere rigettato, non contenendo i quesiti relativi ragioni supportate dalla fattispecie che viene dedotta per la sussunzione sotto la norma invocata.

B. ESAME DEL RICORSO DE CD. INTERPOSTO E.M., DI CUI LA CORTE DI APPELLO HA DICHIARATO IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA. I dodici motivi di ricorso, in parte infondati in parte inammissibili, vengono in sintesi descrittiva, con una successiva confutazione.

Nel primo motivo sì deduce error in iudicando e in procedendo per la violazione dello art. 437 c.p.c., comma 2 per avere la Corte di appello ammesso ed esaminato documenti nuovi, con effetto della nullità della sentenza e del procedimento.

Nel secondo motivo si deduce error in iudicando in ordine alla dimostrazione della simulazione. Si sostiene nel quesito che la prova della simulazione possa essere raggiunta anche sulla base del comportamento tenuto dalle parti nella esecuzione del rapporto.

Nel terzo motivo si sostiene ancora lo error in iudicando per violazione dello art. 1414 e 1417 c.c., e si chiede alla Corte, nel quesito, di affermare che la simulazione può essere oltre che coeva alla stipula anche per adesione successiva di un contraente allo intento simulatorio proprio dell’altro contraente.

Nel quarto motivo si deduce la violazione della L. n. 392 del 1978, art. 80 in ordine alla carenza della legittimazione attiva di E. M..

Nel quinto motivo si deduce error in iudicando e in procedendo in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 1419 c.c., comma 2 e art. 1421 c.c. assumendosi la tesi che la Corte debba rilevare di ufficio la nullità parziale sopravvenuta del contratto, provvedendo alla sostituzione delle clausole nulle con quelle previste dalle norme imperative.

Nel sesto motivo si deduce invece il vizio della motivazione contraddittoria per non aver considerato il comportamento delle parti durante la esecuzione del rapporto.

Nel settimo motivo si deduce il vizio della motivazione, omessa ed insufficiente in relazione alla deposizione del teste P., che tuttavia non risulta riprodotta.

Nello ottavo motivo si deduce ancora il vizio della motivazione in ordine alla deposizione del teste V., che non risulta completamente riprodotta.

Nel nono motivo si deduce il vizio della motivazione in ordine alla attendibilità dei testi G. e M., sempre senza riprodurne in esteso le deposizioni.

Nel decimo motivo si deduce il vizio della motivazione in ordine alla deposizione del teste Pe., sempre senza riprodurne la deposizione.

Nello undicesimo motivo si deduce la contraddittoria motivazione in ordine alla prova della simulazione, sul rilievo che la Corte di appello la esclude in base alla assenza dei contatti diretti tra le parti e della ritenuta inesistenza in capo al M. dello ius rappresentandi in favore della soc. Laurella locatrice, qualificandolo quale mero nuncius.

Nel dodicesimo motivo si deduce lo error in iudicando per violazione degli artt. 1321 e 1390 c.c.. Si sostiene che il M. non era un nuncius ma un rappresentante della soc. Laurella.

B.1. In senso contrario si osserva come la sentenza di appello, con analitica e corretta motivazione,abbia proceduto alla ricostruzione del rapporto,qualificandolo come “foresteria” e con uso non abitativo e precario, ed individuando le parti contraenti nella Opera della divina provvidenza e nella società locatrice, precisando che il signor E.M. era un ospite estraneo alle vicende contrattuali e dunque non legittimato e che la intermediazione del M. era quella di un semplice nuncius.

In relazione a tale ricostruzione dei fatti storici rilevanti, sulla base di un corretto e prudente apprezzamento delle prove, tutte le censure non colgono nel segno.

Procedendo con ordine: quanto al primo motivo la infondatezza appare definita in relazione a quanto detto considerando il corrispondente motivo del primo ricorrente. Quanto al secondo motivo se ne rileva la non decisività, posto che la dimostrazione della simulazione si pone in relazione allo incontro dei consensi, che avviene prima della stipula formale o contestualmente, mentre lo incontro successivo ed a tre, incluso lo interposto, esige una prova rigorosa.

Per le stesse ragioni appare infondato il terzo motivo e quindi anche il quarto motivo, posto che lo ospite precario non pose in essere un nuovo accordo con il locatore assumendo una veste di parte contrattuale. Inammissibile il quinto motivo, che risulta nuovo rispetto alle precedenti difese ed appare logicamente incompleto non indicando le ragioni della nullità relativa, e neppure le clausole nulle di un inesistente contratto con lo interposto. I motivi dal sesto al decimo, sono privi di autosufficienza, e contengono una proposta di diversa ricostruzione del fatte storico analiticamente considerato sulla base del raccolto probatorio. Gli ultimi due motivi introducono una diversa qualificazione del M., che invece appare come un semplice nuncius, secondo una valutazione fattuale non sindacabile in questa sede in quanto adeguatamente motivata.

Per le dette ragioni, il ricorrente deve ritenersi non parte del contratto in esame, ed il suo ricorso deve essere respinto.

In relazione alla particolare complessità della ricostruzione delle vicende processuali, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

Riunisce i ricorsi e li rigetta, compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

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