Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15368 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 26/07/2016, (ud. 29/04/2016, dep. 26/07/2016), n.15368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18461/2013 proposto da:

L.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ITRI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LISITANO SRL in persona del legale rappresentante N.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO MAINETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato EUGENIA ALLEGRINI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 542/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 23/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato FABRIZIO AMELIA per delega;

udito l’Avvocato GIULIA NICOLAIS per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del 1

motivo di ricorso assorbito il secondo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L.A., proprietario dell’immobile condotto dalla Lisitano Srl, otteneva lo sfratto per morosità e successivamente la dichiarazione di risoluzione per inadempimento. La Lisitano Srl proponeva appello e la corte territoriale di Catanzaro, ritenuta la non gravità dell’inadempimento, riformava la sentenza di primo grado, rigettando la richiesta di risoluzione del contratto. Compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio.

2. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione L.A., affidandolo a due motivi; resiste con controricorso la Lisitano Srl, che deposita altresì memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi per il giudizio; il ricorrente si sofferma sulle affermazioni della corte relative all’entità della morosità (due o tre mensilità) e sul fatto che alla data del 14 agosto 2010 risultassero o meno pagate le mensilità successive ad aprile 2010. La sentenza di appello aveva infatti ritenuto che l’opposizione allo sfratto fosse fondata, atteso che nel momento in cui la Lisitano aveva avuto legale conoscenza dello stesso, non sussisteva più alcuna morosità, avendo la società conduttrice già pagato le due mensilità arretrate.

2. Con riferimento alla dedotta contraddittorietà od insufficienza della motivazione, si deve premettere che il ricorso per cassazione è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale “tempus regit actum”. Poichè la sentenza di appello è stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, (vale a dire dopo l’11 settembre 2012), trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’art. 54, comma 1, lett. b), del suddetto D.L. (cfr. Sez. 6-3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893).

3. Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Sez. 6-3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015, Rv. 636030).

4. Peraltro, già nella previgente formulazione il riferimento contenuto nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo modificato del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2) – al “fatto controverso e decisivo per il giudizio” implicava che la motivazione della “quaestio facti” fosse affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione (Sez. 3, Sentenza n. 17037 del 20/08/2015, Rv. 636317).

5. Ora, si deve considerare che nel giudizio di cassazione è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti (Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015, Rv. 637497); nel caso di specie, tuttavia, non vi è stata alcuna omissione, avendo la Corte preso in esame i pagamenti ed avendo fatto riferimento anche a precedenti procedure di sfratto avviate in passato e poi abbandonate per integrale pagamento. Ragion per cui non sussiste la violazione lamentata, dato che dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; il vizio motivazionale previsto dal n. 5) dell’art. 360 c.p.c., invece, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. 6-3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv. 632914); cosa che, evidentemente, non è. Gli asseriti errori in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello si fondano sul contenuto dell’intimazione di sfratto (cfr. pagina 10 del ricorso), che non può evidentemente costituire prova del fatto, nonchè sul contratto di locazione, sulla cui mancanza di produzione si dirà più avanti. Quanto al numero delle mensilità non pagate, la parte sembra giocare sulla distinzione tra effettuazione del bonifico ed accredito della relativa somma sul conto di destinazione, senza spiegare perchè un ritardo di pochi giorni dovrebbe considerarsi decisivo nell’ottica della decisione impugnata.

6. Oltre a quanto premesso sulla motivazione, in relazione ai vizi dedotti dal ricorrente, occorre altresì osservare che manca una specifica argomentazione – nel ricorso – in ordine a due elementi essenziali per la rilevanza del vizio di motivazione, nella nuova formulazione dell’art. 360, n. 5 e cioè con riferimento alla decisività delle circostanze di fatto asseritamente omesse e in ordine al fatto che tali circostanze siano state oggetto di discussione nel corso del giudizio. Occorre ricordare, infatti, che l’omessa trattazione (di circostanze oggetto di discussione) deve riguardare una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione. Il motivo, in conclusione, si sostanzia in una inammissibile censura di merito contro la sentenza impugnata.

7. Con un secondo motivo di ricorso eccepisce la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto relative al contratto di locazione del 25 maggio 99 e la falsa applicazione dell’Istituto della risoluzione per inadempimento, nonchè omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione in merito.

8. Il ricorrente si riferisce, in particolare, al fatto che la Corte d’appello non avrebbe considerato – al fine di valutare la gravità dell’inadempimento – la violazione di molteplici clausole contrattuali, contenute negli artt. 11, 2, 5, 12. Questa censura è manifestamente inammissibile; prima di tutto perchè l’art. 360, non contempla tra le cause di annullamento della sentenza di appello la violazione di norme contrattuali (che non siano contenute in un contratto o in un accordo collettivo nazionale di lavoro), concretandosi tale fattispecie in una eventuale violazione dei criteri interpretativi del contratto e dunque delle norme codicistiche preposte a detta attività. Tale censura non solo non è stata mossa, ma neanche specificata con riferimento alle norme asseritamente violate ed al motivo della loro violazione. Inoltre, si deve considerare che la parte non ha prodotto il contratto di locazione cui fa riferimento, limitandosi ad affermare che esso si trova nel fascicolo relativo al procedimento per convalida di sfratto, senza argomentare in ordine alla presenza di tale fascicolo in quelli di primo o secondo grado, allegati al ricorso. Di modo che il motivo è privo della necessaria autosufficienza. Infine, devesi rilevare come tutte le asserite violazioni contrattuali siano state oggi invocate senza alcun riferimento a precedenti specifiche domande sul punto e senza che sia stato indicato se tali questioni sono state oggetto di discussione nel corso dei giudizi.

9. Infine, non vi è alcuna specifica argomentazione in ordine alla asserita violazione dell’art. 1455 c.c., indicata nella rubrica e non sviluppata nel motivo, ne vi è una specifica argomentazione circa il dedotto vizio di motivazione, genericamente invocato, dovendosi qui ribadire quanto affermato in relazione al motivo n. 1 e cioè che nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, n. 5, nessun rilievo assume la contraddittorietà della motivazione, mentre non si può parlare di omissione o di insufficienza con riferimento a questioni che non possono essere esaminate per difetto di autosufficienza. Il motivo, dunque, si sostanzia in una censura di merito in ordine alle valutazioni della corte circa la gravità dell’inadempimento; valutazioni non censurabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente argomentate alle pagine 6 e 7 della sentenza.

10. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17:

“Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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