Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15368 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 21/06/2017, (ud. 27/04/2017, dep.21/06/2017),  n. 15368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25694-2014 proposto da:

COMUNE DI CHIESANUOVA, in persona del Sindaco pro tempore

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATERNO 9, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO PELLICCIARI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO ELIA giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.I., A.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato CONCETTA TROVATO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO CAMERANO

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

CASA DI ANDREA SCARL ONLUS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 507/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per inammissibilità in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato CLAUDIO PELLICCIARI;

udito l’Avvocato CONCETTTA TROVATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avendo A.B. e T.I. convenuto davanti al Tribunale di Ivrea il Comune di Chiesanuova e la cooperativa sociale Casa di Andrea perchè fossero condannati a risarcire loro i danni derivati dall’esplosione di un edificio di proprietà degli stessi attori concesso in comodato alla suddetta cooperativa sociale e da questa locato al Comune, ed essendosi quest’ultimo costituito resistendo mentre l’ulteriore convenuta restava contumace, il Tribunale, con sentenza del 9-13 luglio 2013, accoglieva la domanda nei confronti della cooperativa e la rigettava nei confronti del Comune.

A.B. e T.I. proponevano appello quanto al rigetto della domanda nei confronti del Comune, che resisteva, rimanendo la cooperativa ancora contumace.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 7-12 marzo 2014, ha accolto l’appello ritenendo il Comune responsabile “ex art. 2051-2043 c.c.” e affermando che gli appellanti (a differenza di quanto reputato dal Tribunale) avevano provato la causa dell’esplosione, cioè una fuoriuscita di gas da una tubazione realizzata per la cucina, del cui punto terminale il Comune, quale locatario, sarebbe stato custode.

Il Comune ha presentato ricorso articolato in due motivi, da cui si difendono con controricorso A.B. e T.I., i quali hanno anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

2. Il ricorso è inammissibile per quanto si verrà ora ad illustrare con motivazione semplificata, adeguata alla semplicità del thema decidendum.

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.

Ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. sarebbe stato necessario identificare se il bene che aveva cagionato l’esplosione fosse in custodia dell’attuale ricorrente quale conduttore dell’appartamento. Il conduttore non è custode delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, e l’attore dovrebbe comunque provare il nesso eziologico. Gli attuali controricorrenti non avrebbero dimostrato che vi era nesso tra quanto in custodia del Comune e il danno, avendo invece agito senza conoscere nè chiedere di provare la causa dell’incendio. Il giudice d’appello avrebbe giudicato sufficiente ai fini probatori il verbale dei vigili del fuoco, “ma ciò è illegittimo”. Vengono in seguito svolte argomentazioni relative alla situazione dell’impianto per confutare l’accertamento del giudice d’appello. Viene altresì richiamata la normativa di sicurezza all’epoca applicabile per affermare che l’impianto non avrebbe dovuto avere (e ciò era stato riconosciuto dalla corte territoriale) al suo termine una valvola, bensì un tappo a vite, e dedurne che la normativa sarebbe stata violata dei proprietari, che avrebbero “consegnato ai propri conduttori un immobile con un impianto a gas non a norma”. Avrebbe causato il danno proprio l’impianto a gas dell’immobile installato dai proprietari e non passato in custodia al Comune, onde la motivazione della sentenza impugnata sarebbe “viziata” per violazione di norme.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.: per le ragioni del precedente motivo sussisterebbe “illegittimità” della sentenza quanto “all’accertamento di una presunta responsabilità” ai sensi dell’art. 2043 c.c. del Comune.

3. E’ del tutto evidente che entrambi i motivi, il primo schermando la sua effettiva natura di doglianza di merito dietro un formale richiamo all’art. 2051 c.c. e il secondo celando la stessa riferendosi, sempre a un livello puramente formale, all’art. 2043 c.c., non sono conformi ai mezzi tassativamente indicati per supportare il ricorso ordinario per cassazione dall’art. 360 c.p.c., dal momento che le argomentazioni di cui sono intessuti vertono direttamente sull’accertamento fattuale operato dal giudice d’appello in ordine alla sussistenza del nesso causale tra il bene in custodia del Comune e l’esplosione (primo motivo, che ampiamente si dispiega in una valutazione alternativa della significanza probatoria di determinati elementi fattuali) e comunque (secondo motivo) in ordine alla responsabilità aquiliana del Comune, per negarne l’accertamento fattuale operato dalla corte territoriale tramite la ricostruzione della sequenza dei fatti e del nesso eziologico che li ha avvinti. Chiaramente, il ricorrente persegue quindi un terzo grado di merito, travalicando in tal modo i confini della cognizione del giudice di legittimità e conducendo pertanto alla inammissibilità il suo ricorso, inammissibilità che deve essere in conclusione dichiarata, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis stesso articolo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 4800, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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