Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15368 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 20/07/2020), n.15368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17243/2012 R.G. proposto da:

Fam s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e Futura

s.a.s. di C.P. & C., in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentate e difese dall’Avv. Amina L’Abbate

e dall’Avv. Teresa Billiani, elettivamente domiciliate presso lo

studio della prima, in Roma, corso del Rinascimento n. 11 (Studio

legale Pellegrino);

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli

Venezia Giulia depositata il 3 gennaio 2012, n. 04/07/12.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre

2019 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

che:

– Fam s.r.l. e Futura s.a.s. di C.P. & C. impugnavano dinanzi alla CTP di Udine quattro avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate, Ufficio di Tolmezzo, in relazione agli anni di imposta 2005 e 2006, mediante i quali recuperava a tassazione a carico della Fam i costi indebitamente dedotti e l’IVA indebitamente detratta con riferimento ad operazioni oggettivamente assunte come inesistenti, riconducibili a consulenze mai eseguite in suo favore dalla Futura; con i medesimi atti venivano irrogate sanzioni nei confronti di quest’ultima;

– Secondo la prospettazione erariale sarebbe emersa l’inesistenza del progetto intitolato “Sistema innovativo di gestione automatizzata del processo produttivo” alla base delle consulenze asseritamente rese dall’una società in favore dell’altra, anche in considerazione della circostanza per la quale il sig. C.P. figurava essere rappresentante legale di entrambe;

– La CTP di Udine, riuniti i ricorsi presentati da entrambe le società, li accoglieva.

– La CTR, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello erariale.

– Il ricorso per cassazione di Fam s.r.l. e Futura s.a.s. di C.P. & C. è affidato a due motivi.

– L’Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso, viene censurata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza d’appello per violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 16, 17 e 22, per avere il giudice d’appello trascurato di considerare, da un lato, che il gravame, anzichè a Fam s.r.l. e a Futura s.a.s., veniva notificato all’Avv. Billiani Teresa; dall’altro lato, che alla parte anzidetta ed al legale delle ricorrenti, non veniva comunicata l’udienza dinanzi alla CTR;

– Con il secondo motivo, viene lamentata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la CTR trascurato “l’esame di elementi determinanti prospettati dalla ricorrente in primo grado” e per avere i giudici di secondo grado “illegittimamente e illogicamente” sostenuto “la perfetta identità tra le attività svolte dalle società e oggetto dei contributi richiesti”;

– Il primo motivo è inammissibile;

– Suo tramite viene agitata una questione – quella afferente la nullità della notifica del gravame di merito – di cui non v’è traccia nella sentenza impugnata;

– Giova pertanto ribadire il sedimentato avviso di questa Corte secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio” (Cass. n. 20694 del 2018); “Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione” (Cass. n. 15430 del 2018; v. anche Cass. n. 23675 del 2013);

– Il secondo motivo è inammissibile;

– Nel giudizio di cassazione, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia nel regime precedente alla modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori costituisce vizio di omesso esame di un punto se decisivo solo le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base (Cass. n. 24092 del 2013; Cass. n. 21223 del 2018);

– E’ giurisprudenza consolidata che il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata; questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove anche documentali, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (cfr. ex plurimis: Cass. n. 17076 del 2007; v. per lo stesso indirizzo Cass. n. 17477 del 2007, secondo cui la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti);

– Alla stregua di tale principio non può trovare accoglimento il motivo di ricorso perchè con esso la contribuente tende sic et simpliciter ad una rivisitazione del materiale probatorio, patrocinando una interpretazione di detto materiale contrastante con quella operata dalla CTR, che ha fondato la sua decisione con una motivazione che, seppure succinta, risulta corretta sul piano logico giuridico;

– Ed invero il giudice d’appello, nel disattendere la prospettazione della contribuente privilegiando, per converso, quella erariale, ha dato particolare rilievo alla stregua delle risultanze istruttorie – la cui valutazione ed esame erano di sua esclusiva competenza – alle seguenti circostanze: la società Futura chiedeva il contributo Europeo per lo sviluppo di un progetto per la cui realizzazione si sarebbe avvalsa di un software definito “Project Organizer”, acquisito presso una società di Colloredo di M.A. (la Beantech s.r.l.), unitamente al lavoro di tale ing. F.A.; la Futura chiedeva in seguito il contributo regionale per il finanziamento di altro progetto; dell’attività relativa a quest’ultimo sono disponibili soltanto le fatture per la fornitura del primo progetto alla Fam (che a sua volta avrebbe dovuto produrre il secondo), non constando altra traccia documentale; agli atti è evincibile la sussistenza di un solo progetto, dapprima fornito dalla Futura alla Beantech e poi sperimentato anche dalla Fam; il progetto veniva acquistato dalla Futura e poi usato dalla Fam; l’utilizzo del progetto da parte di quest’ultima non equivaleva ad attività di studio e di ricerca; il progetto della Fam non veniva mai realizzato; sebbene la Fam avesse invocato il contributo profilando, non la mera sperimentazione del progetto della Futura, ma lo sviluppo di un progetto in grado di supportare una nuova struttura di gestione delle informazioni nell’area tecnica di progettazione, al fine di consentire un innovativo modo di operare in quella di produzione, detto progetto non veniva realizzato; esso veniva spiegato nelle sue linee essenziali dalla Beantech e dall’ing. F., ma la successiva attività di ricerca, progettazione e sperimentazione si palesava essere identica a quella che aveva accompagnato il progetto presentato per l’ottenimento del contributo Europeo dalla Futura; dal confronto delle fasi esecutive illustrate nelle due relazioni emergeva che l’idea alla base dei progetti era la stessa e sottendeva un’unica finalità; la Fam non innovava progettualmente alcunchè del progetto della Futura, limitandosi alla “messa in funzione del software prodotto da quest’ultima”; i files possono avere rilevanza soltanto quando contribuiscono, per l’apporto tecnologico di idee che sviluppano, al raggiungimento di risultati di miglioramento della produttività industriale oggetto del contributo;

– Appare evidente, allora, come, nel rimarcare che nei verbali del 26 febbraio 2009 e del 24 luglio 2009 “non si rinviene tutta una serie di elementi presenti nei 35 verbali, necessari a fornire una corretta e reale versione dei fatti, ma vi è nemmeno alcun richiamo, per relationem, ad essi” e che “la Guardia di finanza, nonchè l’Agenzia delle Entrate, non avendo le cognizioni tecniche necessarie a comprendere gli elementi di base che definiscono le diverse tipologie di investimento e le finalità perseguite, ha creato una incredibile ed evidente confusione tra i progetti stessi, dando luogo ad un vero e proprio stravolgimento della realtà fattuale, tecnica e giuridica”, la ricorrente si è sostanzialmente limitata a prospettare una lettura delle risultanze documentali ed istruttorie diversa da quella fornita dal giudice del merito in contrasto con i principi sedimentati della giurisprudenza di questa Corte (cfr. anche Cass. n. 6064 del 2008; Cass. n. 7394 del 2010);

– Il ricorso, dev’essere, in ultima analisi rigettato;

– Non v’è luogo a statuizione sulle spese, essendosi l’Agenzia costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza pubblica.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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