Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15367 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 19/04/2010, dep. 28/06/2010), n.15367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15630/2006 proposto da:

RISTORAZIONI 93 S.R.L. (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore B.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio

dell’avvocato ALBERICI RAFFAELE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALBERICI FABIO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO FOCENE SUD DI PIETRO GREGO & C. S.N.C. (OMISSIS),

G.G. (OMISSIS), G.P. in proprio, in persona del

curatore pro tempore Avv. M.R. Fall. N. (OMISSIS)

Tribunale di Roma, elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA A.

MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato CECINELLI GUIDO, che li

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2347/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE TERZA CIVILE, depositata il 14/06/2005 R.G.N. 5109/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2010 dal Consigliere Dott. PETTI Giovanni Battista;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto del 18 maggio 2002 il curatore della fallita Socene Sud di Pietro Greco e C. notificava alla società Ristorazione 93 s.r.l. intimazione di sfratto per morosità per omesso pagamento dei canoni dalla dichiarazione del fallimento al (OMISSIS) e chiedeva la risoluzione del contratto in base a clausola risolutiva espressa. Il conduttore sì costituiva e provvedeva a pagare tre canoni del 2002 dopo la notifica della intimazione e prima della udienza di comparizione, ma deduceva di aver pagato i canoni a G.G., socio della società fallita che aveva tenuto nascosto il fallimento. Il fallimento eccepiva la tardività della sanatoria per i canoni del 2000 essendo il fallimento dichiarato il (OMISSIS) di detto anno ed eccepiva la inefficacia dei pagamenti ai sensi della L. Fall., art. 44. Il tribunale negava la ordinanza di rilascio e disponeva il mutamento del rito.

2. Con sentenza del 26 maggio 2003 il Tribunale di Civitavecchia rigettava la domanda di risoluzione, ritenendo il conduttore non gravemente inadempiente per la morosità, trattandosi di canoni versati nelle mani del fallito.

3. La decisione era appellata dal curatore che ne chiedeva la riforma, la controparte restava contumace.

4. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 giugno 2005, accoglieva lo appello e dichiarava risolto il contratto di locazione, ordinando il rilascio e condannando il conduttore alle spese del grado.

5. Contro la decisione ricorre la conduttrice deducendo tre motivi di censura, resiste la controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti, che per chiarezza vengono in sintesi descrittiva; ne segue la confutazione.

Nel primo motivo si deduce lo error in iudicando per violazione degli artt. 1189 e 2697 c.c., artt. 112, 115, 198, 210, 213 e 245 c.p.c. e si aggiunge il vizio della motivazione contraddittoria su punto decisivo.

La tesi, sostiene che il curatore del fallimento non ha mai negato che dalla data del fallimento alla data del 7 novembre 2001 i canoni vennero pagati con assegni sul conto di G.G., socio fallito. Si aggiunge che il pagamento in buona fede doveva intendersi acquisito alla massa fallimentare e che la Banca era responsabile per non avere avvertito il debitore dello stato di fallimento.

Nel secondo motivo si deduce error in iudicando per la violazione dell’art. 1455 c.c. sul rilievo che la gravità dello inadempimento andava valutata al tempo della domanda di risoluzione e non oltre ed inoltre si deduce che la curatela era decaduta dalla azione.

Nel terzo motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in relazione alla L. Fall., art. 44, sul rilievo che la norma in esame non risulta applicabile in relazione alla buona fede del conduttore nel pagamento.

In senso contrario si osserva come la sentenza appellata, nella sua ampia ed esauriente motivazione, abbia dato conto del superamento delle censure ora nuovamente riproposte, spiegando che la disciplina rigorosa della inefficacia degli atti compiuti dal fallito ed anche dei pagamenti ricevuti dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, non subisce deroga dalla deduzione di uno stato di affidamento del debitore che paga al socio fallito, come ha precisato anche la Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 228 del 1995, onde risulta infondato il primo motivo. Resta allora evidente la infondatezza del secondo e del terzo motivo,, in relazione ad una morosità complessiva, e non risulta neppure espressamente impugnata la ratio decidendi della Corte di appello, a pag 7, nel punto che ritiene valida e tempestiva la deduzione della clausola risolutiva espressa, prevista nel punto 12 del contratto, e fatta valere della curatela sin dallo atto introduttivo.

PQM

Il ricorso deve essere pertanto rigettato, sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarità del caso, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

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