Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15367 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 20/07/2020), n.15367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11345/2012 R.G. proposto da:

Maxco s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico D’Arrigo, elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’Avv. Paola Ramadori, in Roma, via

Prestinari n. 13;

– ricorrente –

1. contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia depositata il 29 marzo 2011, n. 55/12/11.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre

2019 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

che:

– La Maxco s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR, che ha accolto il gravame erariale contro la sentenza della commissione di primo grado, la quale aveva annullato l’avviso di accertamento mediante cui erano stati recuperati a tassazione maggiori importi dovuti a titolo di Irpeg, Irap e IVA, ed irrogate sanzioni.

– L’Ufficio aveva appurato che l’odierna ricorrente aveva proceduto alla contabilizzazione di una fattura, la n. 28 dell’1 luglio 2003, per un imponibile di Euro 410.000, con IVA pari ad Euro 82.000, emessa dalla società Gielle s.r.l. in seguito ad operazione di acquisto di un terreno sito in Rogno (BG). Detta fattura aveva riguardato, nella prospettazione erariale, un’operazione economica inesistente, dacchè il corrispettivo in essa riportato risultava pagato da persona che non figurava essere rappresentante legale della Maxco s.r.l., nè risultava far parte della relativa compagine sociale.

– Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a quattro motivi, cui resiste l’Agenzia con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso, viene censurata la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in relazione agli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. nonchè dell’art. 75 (ora art. 109) TUIR, per avere la CTR ritenuto l’inesistenza soggettiva dell’operazione, ancorchè constassero l’acquisto di un immobile per atto notarile, un finanziamento evincibile dagli atti della società, un pagamento effettivamente avvenuto, l’indicazione del cespite nel bilancio della società tra le giacenze e, infine, la sua successiva cessione a terzi;

– Con il secondo motivo, viene lamentata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio, essendosi la CTR limitata ad affermare l’inesistenza soggettiva dell’operazione, senza precisare il criterio logico-giuridico seguito e, segnatamente, tralasciando di considerare le circostanze rappresentate dall’acquisto di un immobile per atto notarile, dal finanziamento evincibile dagli atti della società, dal pagamento effettivamente avvenuto, dall’indicazione del cespite nel bilancio della società tra le giacenze e, infine, dalla sua successiva cessione a terzi;

– Con il terzo motivo, viene contestata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia, essendosi la CTR limitata ad affermare l’inesistenza soggettiva dell’operazione valorizzando elementi inidonei a provare l’inesistenza dell’operazione e trascurandone altri forniti dalla contribuente e idonei a corroborare l’effettività dell’operazione medesima;

– Con il quarto motivo, viene stigmatizzata la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., per effetto del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, conv. in L. n. 44 del 2012, in relazione alla L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, per avere la CTR ritenuto l’indeducibilità di costi pur a fronte di sentenza penale passata in giudicato di assoluzione perchè “il fatto non sussiste” del legale rappresentante della contribuente;

– I primi tre motivi di ricorso sono intimamente connessi e vanno accolti per quanto di ragione, nei limiti che seguono, con assorbimento del quarto mezzo;

– Nella vicenda sottoposta al Collegio – come evincibile dalla sentenza d’appello – i profili fattuali salienti e dirimenti si palesano essere i seguenti, tutti pacifici: nell’anno di imposta 2003 la Gielle s.r.l. ha effettivamente venduto a Maxco s.r.l. un terreno sito in Rogno (BG), località (OMISSIS); l’operazione commerciale rientrava nell’oggetto sociale dell’odierna ricorrente; il pagamento del corrispettivo è certamente avvenuto; l’IVA correlata alla fattura d’acquisto è stata regolarmente versata;

– In questa cornice, non assurge a circostanza valorizzabile ai fini dell’indetraibilità dell’IVA ovvero della indeducibilità dei costi risultando obiettivamente indifferente e non condizionante -il dato fattuale della corresponsione del prezzo d’acquisto e dell’IVA, anzichè da parte della Maxco, ad opera di un “soggetto terzo estraneo alla società”, tale B.C. che figurava essere procuratore speciale della cedente;

– Alcuna pregnanza, a fronte di un pagamento del prezzo e dell’IVA andato a buon fine, assume la circostanza che il denaro all’uopo adoperato non sia transitato dai conti della società, ergo non trovi traccia “nella contabilità della stessa”, palesandosi ininfluente in ambito fiscale l’identità del soggetto pagatore e conoscendo, peraltro, in ambito privatistico il nostro ordinamento l’istituto dell’adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), che ha proprio la funzione di attribuire al pagamento effettuato dall’estraneo un effetto solutorio dell’obbligazione finanche (entro date condizioni) contro la volontà del creditore;

– Di nessuna importanza, sempre ai fini fiscali, è il fatto che il B. fosse procuratore speciale della Gielle s.r.l., società venditrice, ciò non facendo venir meno l’alterità soggettiva e di personalità giuridica del B. rispetto all’ente, nè inficiando l’effettività del pagamento e l’efficacia di un negozio – quello di vendita, formalizzato in un rogito – che implicava il transito della proprietà dell’immobile da Gielle a Maxco, la quale, infatti, non solo lo annotava in bilancio tra le rimanenze, ma l’anno dopo addirittura provvedeva a rivenderlo;

– In buona sostanza, Maxco ha acquistato il bene ed essendo incontestato l’avvenuto pagamento del prezzo nei riguardi della sua dante causa nonchè il versamento dell’importo dell’IVA sull’acquisto, essa può certamente detrarre detta imposta;

– Giova considerare, d’altronde, che in tema di IVA, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, consentendo al compratore di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio di impresa, presuppone soltanto: la qualità di imprenditore dell’acquirente (qualità nel caso che occupa incontroversa); l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso (l’acquisto in questione rientrava senz’altro nell’oggetto sociale di Maxco, come evincibile in narrativa dalla stessa sentenza d’appello);

– Su queste basi, il diritto del cessionario di beni alla detrazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, si fonda in senso assorbente sull’esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui al cit. D.P.R., artt. 21, 23, 24 e 25, secondo i quali il cedente deve emettere la fattura per l’operazione imponibile, annotarla nel registro delle fatture, trasmetterne copia, con addebito del tributo, al cessionario, il quale deve a sua volta annotarla nel registro degli acquisti – senza che assumano rilevanza ulteriori profili;

– Per quanto concerne, poi, la deducibilità del costo ai fini delle imposte sul reddito la CTR anzichè escluderla tout court, avrebbe dovuto basare la propria valutazione sull’esborso sostenuto per l’acquisto del bene, valutando la deducibilità di esso alla luce dei principi di competenza, certezza, determinabilità, inerenza e contabilizzazione;

– In buona sostanza, la CTR si è concentrata su circostanze irrilevanti ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità dei costi, quali la ritenuta singolarità dell’effettuazione dell’esborso relativo al corrispettivo d’acquisto da parte di tale B.C.; la mancanza di traccia di passaggio del denaro afferente il corrispettivo della compravendita dai conti della Maxco; la mancanza d’ogni riferimento a detto denaro nella contabilità dell’odierna ricorrente; la – peraltro non argomentata – impossibilità di qualificare il pagamento diretto eseguito dal B. in favore della venditrice alla stregua di “finanziamento” in favore di Maxco;

– In tal guisa la CTR ha finito per violare le norme sulle presunzioni richiamate nella rubrica del primo motivo di ricorso;

– Come chiarito da questa Corte con orientamento condivisibile, in materia di prova presuntiva, compete infatti al giudice di legittimità, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo che i principi contenuti nell’art. 2729 c.c. siano applicati alla fattispecie concreta al fine della ascrivibilità di questa a quella astratta. Se è vero che è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tuttavia, tale giudizio non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l’effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi (Cass. n. 10973 del 2017; v. anche Cass. n. 5374 del 2017);

– In disparte sono stati, peraltro, lasciati fatti controversi e decisivi per il giudizio, reiteratamente messi in luce dalla contribuente in costanza di giudizio e ancora nel contesto dei motivi d’appello, quali l’effettività dell’operazione contestata in quanto risultante da un atto notarile d’acquisto fra la Gielle e l’odierna ricorrente, la circostanza di un esborso a titolo di finanziamento in favore della società da parte di un terzo, l’imputazione dell’acquisto del bene a rimanenza nel bilancio societario di Maxco, la successiva cessione del cespite da Maxco a II sole s.r.l.;

– La sentenza della CTR è incorsa in tal senso anche nella violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella formulazione applicabile ratione temporis) evocata nel secondo e nel terzo mezzo di censura, non avendo affatto chiarito il criterio logico a tal fine seguito;

– Il ricorso va, in definitiva, accolto in relazione ai primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto;

– La sentenza d’appello va cassata e la causa rimessa per un nuovo esame – da condursi alla stregua dei principi sopra espressi e per la regolazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata; rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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