Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15367 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 03/06/2021), n.15367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21177-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.A., AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 225/26/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro D.A., avverso la sentenza della CTR Campania che, accogliendo il ricorso in appello del contribuente, aveva riformato la sentenza della CTP di Napoli di rigetto del ricorso avverso la cartella di pagamento che, in esito al controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, aveva liquidato il complessivo importo di Euro 61.681,92 per l’anno di imposta 2012.

La CTR ha accolto il ricorso sul presupposto che la notifica della cartella di pagamento non è valida se essa è avvenuta tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione “.pdf” anzichè “.p7m”, atteso che soltanto quest’ultima estensione garantisce l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico e, quanto alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto.

La parte intimata non si è costituita.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26 e del D.P.R. n. 68 del 2005, artt. 5 e 6, richiamati dal D.Lgs. n. 159 del 2015, art. 14, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Avrebbe errato la CTR nel ritenere che l’immodificabilità del file si associasse alla sola estensione “.p7m” e non anche a quella PDF, la quale non assicurerebbe che il documento inoltrato sia conforme all’originale.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. e degli artt. 1335 e 2697 c.c., nonchè del D.P.R. n. 660 del 1973, art. 60, come richiamato dal D.P.R. n. 6002 del 1973, art. 26, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe errato nel non rilevare che l’eventuale vizio notificatorio sarebbe stato sanato dal raggiungimento dello scopo.

Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

Questa Corte, con un orientamento oramai consolidato, ha sul punto precisato che le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES”, a norma del D.Dirig. 16 aprile 2014, art. 12, di cui al D.M. Giustizia n. 44 del 2011, art. 34 – ed in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del.2015, sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”. (Cass., S.U., 27 aprile 2018, n. 10266).

Orbene, ha errato la CTR nel ritenere che solo l’estensione .p7m e non anche quella PDF abbia valenza giuridica e garantisca la conformità del documento allegato.

Sulla base di tali considerazioni il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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