Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15366 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 16/04/2010, dep. 28/06/2010), n.15366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12666/2008 proposto da:

L.A. (OMISSIS), L.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato IACOVONI GIOVANNI, che

li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ENPAF – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FARMACISTI –

FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO (OMISSIS) in persona del Presidente

Dr. C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato DEL BUFALO MARIA LUISA,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4364/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 23/10/2007, depositata il 05/12/2007,

R.G.N. 8962 e 8990/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2010 dal Consigliere Dott. FEDERICO GIOVANNI;

udito l’Avvocato IACOVONI GIOVANNI;

udito l’Avvocato PIZZI GIANCARLO per delega dell’Avvocato MARIA LUISA

DEL BUFALO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 14625/05 il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda proposta dall’Enpaf nei confronti di L.A. e L.R., nonchè sulle domande riconvenzionali da quest’ultimi avanzate, dichiarava risolto per inadempimento dei conduttori L. il contratto di locazione ad uso abitativo relativo all’appartamento in (OMISSIS) e li condannava al rilascio dell’immobile per la data del 30.9.04, nonchè al pagamento di Euro 29.400,00 per canoni insoluti dal gennaio 2004 al febbraio 2005, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, mentre rigettava le domande riconvenzionali.

I L. appellavano detta sentenza sia con citazione che con ricorso e, riuniti i giudizi, resisteva l’Enpaf (trasformatasi nelle more in Fondazione di diritto privato) chiedendo il rigetto dei gravami.

Con sentenza depositata il 5.12.07 la Corte d’appello di Roma rigettava gli appelli, ed avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i L., con unico ed articolato motivo, mentre l’Enpaf ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti sostanzialmente denunciano che la Corte di merito “ha esposto i motivi della sua decisione con una serie di errori che hanno impedito di ricostruire l’iter logico del suo convincimento”, deducendo che il ricorso andava “accolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa e/o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio costituito dal fatto che i ricorrenti non hanno mai avuto le chiavi dell’appartamento in locazione e per omessa e/o errata valutazione della prova e della documentazione in atti”.

Si da atto poi che l’esposizione del motivo si conclude con la formulazione di tre quesiti ex art. 366 bis c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Premesso, infatti, che il motivo dedotto dai ricorrenti va ricondotto, quanto alle singole doglianze sollevate, entro il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come chiaramente indicato dai ricorrenti stessi a pag. 13 del ricorso, si rileva che la formulazione del motivo stesso difetta di quel momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. n. 20603/07).

Si richiede a tal fine che questo requisito debba sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato quando solo il completo esame dell’illustrazione relativa al motivo in questione riveli – all’esito di un’attività d’interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito richiesto dall’art. 366 bis c.p.c. – che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea a giustificare la decisione (v. S.U. n. 11652/08).

Occorre in altri termini che l’illustrazione del motivo venga corredata da una sintetica esposizione del fatto (o dei fatti) controversi, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, del percorso logico in base al quale sì sarebbe dovuti pervenire, se l’errore non vi fosse stato, ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a base della decisione.

Manca, nel caso di specie, questo momento di sintesi, la cui funzione non può ritenersi assolta dai tre “quesiti ex art. 366 bis c.p.c.” formulati alle pagine 14 e 15 del ricorso, in quanto i medesimi non risultano assolutamente corredati dagli essenziali requisiti di cui si è appena detto.

2. Per completezza di motivazione, si rileva inoltre che, se anche si volesse ricondurre la censura compendiata sotto il quesito n. 3) (“mancata valutazione delle prove documentali depositate in atti e attestanti il mancato possesso da parte dei ricorrenti delle chiavi dell’immobile concesso in locazione”) sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 epe in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., il quesito in questione dovrebbe considerarsi ugualmente inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Infatti, imponendo tale norma che il quesito di diritto debba comprendere l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato che del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, la mancanza nel quesito in oggetto delle due suddette indicazioni lo rende inammissibile (Cass. 3, 30.9.2008, n. 24339).

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della resistente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

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