Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15366 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 21/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.21/06/2017),  n. 15366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7502-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), subentrata per atto di fusione per

incorporazione ad EQUITALIA ETR SPA, in persona del dott.

A.L., procuratore speciale di Equitalia Sud, elettivamente

domiciliata in ROMA, V.S.GIOVANNI IN LATERANO 226-C, presso lo

studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE ONORATO NOCCO giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LA PANTOFOLA DI P.G. & C SNC, PREFETTURA UFFICIO

TERRITORIALE GOVERNO DI MATERA;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui

è rappresentato e difeso per legge;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4274/2014 del TRIBUNALE di BARI, depositata il

25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. La s.p.a. Equitalia Sud ha proposto ricorso per cassazione contro la Pantofola di P.G. & C, s.n.c. e nei confronti della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Matera avverso la sentenza del 25 settembre 2014, con cui il Tribunale di Matera ha accolto l’appello della detta s.n.c. avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Giudice di Pace di Bari.

2. Il giudice di pace era stato adito dalla società con opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso l’intimazione di pagamento n. (OMISSIS), notificatale dall’allora Esazione Tributi s.p.a. (cui la ricorrente era poi subentrata) in forza della cartella esattoriale (OMISSIS), asseritamente notificata il 26 giugno 2001 e l’opponente aveva chiesto accertarsi la prescrizione del credito e l’inesistenza del diritto della Prefettura di Matera e della Camera di Commercio, Industria, Artiginato ed Agricoltura di Bari, di riscuotere le somme iscritte a ruolo. Con sentenza del giugno 2010 il Giudice di Pace declinava la giurisdizione a favore di quella delle commissioni tributarie quanto alla contestazione della pretesa di riscossione concernente la detta camera di commercio, dichiarava la carenza di legittimazione passiva della prefettura essendo legittimato il Ministero dell’Interno quanto alla pretesa concernente un verbale di accertamento di infrazione stradale redatto dalla Polstrada di Matera, e rigettava l’opposizione contro i vizi propri dell’invito a pagare per quanto concerneva detta pretesa.

3. Il Tribunale, sull’appello della società, ha riformato la decisione di primo grado quanto al difetto di legittimazione passiva della Prefettura, che ha affermato ai sensi dell’art. 206 C.d.S.. Ha, quindi, ritenuto fondata l’invocazione della prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 209 di quel codice, reputando che tale norma regolasse anche il diritto di riscossione e non solo il termine per la formazione del ruolo da parte dell’ente creditore, di modo che, essendo stata la cartella esattoriale notificata nel giugno del 2001 e l’intimazione di pagamento soltanto nel 2008, la prescrizione era ampiamente maturata.

4. Nessuna delle parti intimate ha resistito al ricorso, che prospetta due motivi, ma ha depositato atto di costituzione l’Avvocatura Generale dello Stato per conto del Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 “violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 2953 c.c., nonchè dell’art. 209 C.d.S. e L. n. 689 del 1981, art. 28”.

Vi si critica la sentenza impugnata, assumendo che erroneamente essa avrebbe ritenuto applicabile l’art. 209 C.d.S. alla pretesa di riscossione, mentre sarebbe stato applicabile l’art. 2946 c.c., che invece si sarebbe dovuto applicare, in quanto la cartella esattoriale era divenuta definitiva per mancata opposizione.

La tesi viene sostenuta invocando Cass. sez. un. n. 25790 del 2013, a proposito dell’applicazione della prescrizione decennale nel caso di actio iudicati, sul presupposto che detta mancata opposizione dia luogo ad un medesimo effetto.

1.1. Il motivo è privo di fondamento alla luce della recente decisione di cui a Cass., Sez. Un., n. 23397 del 2016, che ha affermato il seguente principio di diritto: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.”.

Il motivo è, pertanto, rigettato.

2. Con un secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 in relazione all’art. 2946 c.c.”.

Nell’illustrazione si sostiene la tesi per cui la notifica della cartella esattoriale avrebbe effetto novativo della natura della pretesa, in quanto la riscossione concernerebbe non solo la somma imputabile alla pretesa sostanziale, ma anche gli accessori e le spese e, pertanto, all’interno della soma complessiva oggetto di riscossione non sarebbe dato più individuare la somma de qua, con il suo specifico termine prescrizionale.

2.1. Anche questa tesi trova smentita nell’iter motivazionale della citata sentenza della Sezioni Unite ed il motivo è, perciò, rigettato.

3. Il ricorso è, dunque, rigettato.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione e ciò anche riguardo al rapporto con il Ministero dell’Interno, che non ha svolto attività difensiva all’esito della costituzione con la difesa erariale. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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