Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15366 del 13/07/2011
Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 13/07/2011), n.15366
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.E. (OMISSIS), CA.ET.
(OMISSIS), R.G. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VIGLIENA 2, presso lo studio
dell’avvocato FALCONI AMORELLI ALESSANDRO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DOLCE PANCALDI A. GABRIELLA giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
FONDIARIA SAI S.P.A. (già S.A.I SOCIETA: ASSICURATRICE INDUSTRIALE
S.P.A.) (OMISSIS), nella sua qualità di Impresa territorialmente
designata per la Toscana per i sinistri a carico del “Fondo di
garanzia per le vittime della strada”, in persona del Procuratore
Dott. G.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI
MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GAZZARRI DANTE giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1427/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE –
SECONDA SEZIONE CIVILE, emessa l’8/6/2004, depositata il 12/10/2004,
R.G.N. 1917/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/04/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;
udito l’Avvocato FALCONI AMORELLI ALESSANDRO;
udito l’Avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto.
Fatto
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Ca.Et. e R.G., in proprio e quali genitori del minore C. E., convenivano avanti al Tribunale di Firenze La Fondiaria Assicurazioni, in qualità di impresa designata per il risarcimento dei sinistri a carico del F.G.V.S., per il risarcimento dei danni subiti da quest’ultimo, allorchè, mentre percorreva alla guida del suo ciclomotore Viale Strozzi in Firenze, era stato urtato violentemente da una autovettura di colore nero, il cui conducente e proprietario erano rimasti ignoti, riportando gravi lesioni.
Si costituiva La Fondiaria Ass.ni che contestava la fondatezza della domanda.
Istruita la causa con produzioni documentali, il Tribunale rigettava la domanda in assenza di prova in ordine alla individuazione della responsabilità.
Avverso tale sentenza proponevano appello C. e R..
La Corte d’Appello di Firenze respingeva l’appello con condanna degli appellanti alle spese di giudizio.
Ricorrono per Cassazione Ca.Et., R.G. e C.E. con due motivi.
Resiste l’intimata con controricorso.
Diritto
1. Con il primo motivo i ricoprenti, deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla prova sull’an debeatur e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 1, lett. a) (art. 360 c.p.c., n. 5).
Assumono che l’incidente si sarebbe verificato per fatto e colpa del veicolo non identificato e che essi ricorrenti avrebbero tempestivamente proposto denuncia-querela all’autorità competente ponendo in essere l’uso della normale diligenza volta a consentire l’identificazione del veicolo coinvolto nel sinistro. Si osserva però al riguardo che correttamente la sentenza impugnata ha attribuito valore di meri indizi ai documenti prodotti dai ricorrenti (denuncia penale a firma R.G. e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da T.R.) ed ha conseguentemente ritenuto non raggiunta la prova piena del fatto.
La valutazione delle prove è comunque di spettanza del giudice di merito. Per cui è inammissibile il motivo che censura nel merito siffatta valutazione.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti assumono la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente motivazione e/o omesso esame di punti decisivi della controversia anche con riferimento agli artt. 2727 e segg. c.c., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare le presunzioni gravi precise e concordanti che scaturivano dalle prove documentali in atti, e cioè dalla documentazione sanitaria e dall’ateo sostitutivo di notorietà del T. e dal tenore del rapporto redatto dai Carabinieri di Castello.
Si osserva che trattasi appunto di elementi presuntivi, valutabili, come tali, dal giudice di merito. Con giudizio, in questo caso negativo sulla ricorrenza dei predetti requisiti di gravità, e concordanza, che non è, a sua volta, suscettibile di riesame in sede di legittimità.
Il ricorso va integralmente pertanto respinto.
I ricorrenti vanno condannati alle spese del giudizio, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011