Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15365 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 16/04/2010, dep. 28/06/2010), n.15365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28132/2006 proposto da:

ICEBERG CAFE’ SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante Sig.

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO CARLA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MESSINA VINCENZO giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.G. (OMISSIS), C.I. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio

dell’avvocato ZINI ADOLFO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MONZA MASSIMO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1358/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 31/5/2006, depositata il 09/06/2006,

R.G.N. 2584/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26.3/5.4.04 il Tribunale di Milano, con riferimento ad un contratto di locazione ad uso commerciale sito in Milano ed intercorrente tra i proprietari I.G. e C.I. e la conduttrice Iceberg Cafè s.r.l., accertava in Euro 3.974,90 la morosità di quest’ultima nel pagamento degli oneri accessori relativi al 2002 e condannava la medesima al pagamento di detto importo, ritenendo invece inoperante la clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto ed invocata dai locatori.

Quest’ultimi appellavano la sentenza suddetta, mentre la locataria resisteva al gravame e proponeva anche appello incidentale.

Con sentenza depositata il 9.6.06 la Corte d’appello di Milano, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava risolto il contratto di locazione ex art. 1456 c.c., condannando la conduttrice al rilascio dell’immobile per il (OMISSIS) e dichiarava inammissibile l’appello incidentale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Iceberg Cafè, con tre motivi, mentre gli intimati hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione della L. n. 392 del 1978, art. 9, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione delle risultanze processuali ex artt. 115, 116 e 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè sulla valutazione e sull’onere della prova ex art. 2697 c.c..

Con il secondo motivo deduce “manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in ordine alla validità della clausola n. 3 relativa all’obbligo di corresponsione degli oneri accessori”.

Con il terzo motivo lamenta “manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della interpretazione delle risultanze istruttorie e processuali di cui agli artt. 115, 116, 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. e disp. trans., e dell’art. 2697 c.c., in ordine alla validità e vessatorietà della clausola risolutiva espressa indicata con il n. 5 nel contratto di locazione inter partes”.

I motivi in questione risultano corredati dei quesiti di diritto richiesti dall’art. 366 bis c.p.c..

1. I primi due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, vanno dichiarati inammissibili.

Infatti, come ha esattamente rilevato la sentenza impugnata, a seguito della dichiarazione d’inammissibilità dell’appello incidentale, proposto con comparsa depositata il 22.5.2005 e quindi meno di dieci giorni prima del termine previsto dall’art. 436 c.p.c., e non notificata, devono ritenersi passate in giudicato le statuizioni della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, con le quali, da una parte, è stata accertata in Euro 3.974,90 la morosità dell’Iceberg nel pagamento degli oneri accessori relativi all’anno 2002 e, dall’altra, è stata invece sancita la piena validità della clausola n. 3 del contratto di locazione, che prevedeva la corresponsione degli oneri accessori mediante acconti rateali e successivo conguaglio.

2. Il terzo motivo non è fondato.

Va rilevato, in primo luogo, che la Corte di merito ha spiegato, con motivazione logica ed ineccepibile, le ragioni con le quali ha giustificato la propria decisione di disattendere la precedente statuizione del primo giudice, che aveva ritenuto sussistente la volontà dei locatori di derogare alla clausola risolutiva espressa prevista dalla clausola n. 5 del contratto, facendo correttamente riferimento sia alla circostanza che, in ordine al mancato pagamento degli oneri accessori per gli anni precedenti, i locatori avevano reagito con l’intimazione di due sfratti per morosità e la proposizione di un ricorso ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c., per la risoluzione del contratto, fondato proprio sulla clausola risolutiva espressa, e sia al fatto che dalle risultanze processuali non era emerso alcun elemento comprovante che tra le parti si fosse ormai affermata una prassi derogativa giustificata dal comportamento tollerante dei locatori medesimi.

2.1. Giustamente poi i giudici d’appello hanno disatteso la statuizione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto inoperante la clausola risolutiva espressa, stante la sua nullità in quanto non approvata specificamente dalla conduttrice.

Infatti, anche se la sentenza impugnata ha escluso il carattere vessatorio della clausola in parola richiamando un precedente di questa Corte assai risalente nel tempo (Cass. n. 1227/68), si rileva che l’orientamento espresso in tale arresto risulta confermato anche in decisioni molto più recenti (v. Cass. 3^, 3.7.2000, n. 8881), che hanno ritenuto che la clausola risolutiva espressa “non deve essere approvata per iscritto a norma dell’art. 1341 c.c., in quanto non particolarmente onerosa”.

Senza contare poi che nel caso di specie risulta che la conduttrice “appose una specifica e separata sottoscrizione per approvare espressamente anche la clausola n. 5, appunto la clausola risolutiva espressa invocata dai locatori” (v. pagg. 9 – 10 della sentenza gravata, che ha rilevato anche che tale specifica approvazione della clausola è stata apposta non ad un modulo contrattuale di tipo standard o precostituito, ma confezionato ad hoc per la locazione di cui trattasi).

3. Il ricorso va, pertanto, respinto con la conseguente condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore dei resistenti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

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