Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15365 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 26/07/2016, (ud. 29/04/2016, dep. 26/07/2016), n.15365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19909/2013 proposto da:

T.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COCCIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO

MONTEVERDE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANARO 11,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARCELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANCARLO SOAVE giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 887/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato LUIGI MARCELLI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la manifesta

infondatezza del ricorso, condanna aggravata delle spese e

statuizioni sul C.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Ai fini che ancora rilevano nel presente processo, la Corte di appello di Milano, ritenuto non prescritto il diritto del risarcimento del danno subito da T.F. nel sinistro stradale in cui aveva riportato gravissime lesioni, attribuì allo stesso l’esclusiva responsabilità, escludendo il concorso di colpa della conducente ( P.S.) della vettura antagonista (sentenza del 25 febbraio 2013).

2. Avverso la suddetta sentenza, l’originario attore propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Milano Assicurazioni si difende con controricorso.

P.S., ritualmente intimata, non si difende.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I due motivi di ricorso sono strettamenti connessi e vanno trattati congiuntamente. Al fine di pervenire al riconoscimento di una responsabilità concorrente della conducente della vettura antagonista, con il primo motivo, si invocano tutti i vizi motivazionali secondo una angolazione che è quella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, prima della novella del 2012, che è invece applicabile ratione temporis. Poi, con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 2054 c.c., oltre che dell’art. 41 c.p., art. 140 C.d.S. e art. 2733 c.c..

In estrema sintesi, il ricorrente sostiene che la sentenza, pur avendo affermato che, ai fini del riconoscimento della responsabilità esclusiva dell’originario attore era necessario anche l’accertamento della esclusione di ogni condotta colpevole della conducente antagonista, non avrebbe valutato come difetto di prudenza di quest’ultima il comportamento dalla stessa tenuto.

2. Le censure sono inammissibili.

La Corte di merito, individuato il comportamento colposo dell’attore, consistito nel mancato rispetto dello stop e nella velocità elevata, ha escluso il comportamento colposo della conducente antagonista, che aveva aspettato il verde ed era ripartita a velocità moderata. In particolare, ha messo in evidenza che quest’ultima non avrebbe potuto compiere una manovra diversa per evitare lo scontro (quindi neanche restare ferma e non svoltare, come vorrebbe il ricorrente) perchè, in considerazione della distanza e della velocità del furgone (come ritenuto dal tribunale penale che l’aveva assolta per “insufficienza di prove” sulla base delle considerazioni del perito, come temperate dopo le osservazioni del consulente di parte in relazione alla percepibilità del pericolo), non sarebbe stata in grado di percepire in tempo il sopraggiungere di questo.

Ha fatto, quindi, corretta applicazione del principio consolidato, secondo cui, in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, per attribuire ad uno solo dei due conducenti la causa determinante ed esclusiva del sinistro, risultando accertato il proprio comportamento colposo, deve parimenti accertarsi che l’altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perchè è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (da ultimo Cass. n 124 del 2016).

Il ricorrente censura, in realtà, la valutazione che il giudice del merito ha fatto del comportamento della conducente della vettura antagonista, prospettando una valutazione diversa e già motivatamente esclusa con la sentenza impugnata. Consegue l’inammissibilità del ricorso.

3. Non avendo l’intimata P. svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza a favore della Assicurazione.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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