Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15365 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 21/06/2017, (ud. 12/04/2017, dep.21/06/2017),  n. 15365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7038-2015 proposto da:

CAVE LOMBARDI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

ELIO PETRILLO, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE SICA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO MEOLI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DE VIZIA TRANSFER SPA, in persona del suo legale rappresentante p.t.

l’Amministratore D.V.V., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato ROSARIA

INTERNULLO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI MONTELLA

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3804/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

RILEVATO

che:

Avendo Cave Lombardi S.r.l. citato davanti al Tribunale di Avellino De Vizia Transfer S.p.A. per l’accertamento di lavori per essa eseguiti con mezzi meccanici noleggiati dall’attrice alla convenuta e per la condanna di questa al pagamento di una residua spettanza di Lire 1.166.976.847 oltre interessi, e, in subordine, per l’accertamento e la liquidazione del dovuto a prezzi di mercato, ed essendosi la convenuta costituita e difesa, fra l’altro adducendo che alcuni dei lavori – effettuati per la realizzazione di una discarica pubblica nella località (OMISSIS) – erano stati eseguiti con mezzi di altri soggetti, il Tribunale, con sentenza del 17 novembre 2008, accolse in parte le attoree pretese, condannando la convenuta a pagare a Cave Lombardi S.r.l. la somma di Euro 314.510,1, oltre interessi legali, Iva e accessori di legge.

Propose appello principale De Vizia Transfer S.p.A., e Cave Lombardi S.r.l. propose appello incidentale. Con sentenza del 23-25 settembre 2014 la Corte d’appello di Napoli ha accolto l’appello principale, rigettando la domanda di Cave Lombardi S.r.l., della quale ha rigettato pure l’appello incidentale.

Cave Lombardi S.r.l. ha presentato ricorso, articolato in tre motivi, da cui si difende con controricorso De Vizia Transfer S.p.A.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo e discusso, nonchè vizio assoluto di motivazione.

Nell’atto di appello incidentale l’attuale ricorrente avrebbe chiesto di accertare se erano stati davvero utilizzati – come ritenuto dal Tribunale – i mezzi di un’altra società, la società D.B.M., e, in caso di esito positivo dell’accertamento, quale quantità di terra avevano questi mezzi movimentato. Il giudice d’appello avrebbe affermato che alcuni scavi possono essere stati effettuati dalla società D.B.M. con propri mezzi, ma senza accertarne la quantità avrebbe sottratto dai corrispettivi per il nolo dovuti alla ricorrente tutte le fatture emesse dalla società D.B.M., così incorrendo in omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Si adduce altresì che il giudice d’appello non avrebbe spiegato perchè l’attuale ricorrente debba sostenere i costi di tutti i lavori eseguiti dalla società D.B.M. soltanto per il fatto che per essi non sarebbero stati utilizzati i mezzi noleggiati da Cave Lombardi S.r.l., difettando così assolutamente di motivazione.

1.2 Il motivo, a ben guardare, non è autosufficiente nell’esporre specificamente come l’attuale ricorrente nel suo atto di appello incidentale avrebbe devoluto al giudice di secondo grado l’accertamento anche della quantità dei lavori eseguiti con mezzi della società D.B.M.: nella premessa di fatto (pagina 6) l’attuale ricorrente espone solo di avere con l’appello incidentale contestato la sentenza di primo grado “nella parte in cui… aveva detratto, dall’importo del corrispettivo contrattuale del noleggio, le somme portate dalle fatture emesse, a carico della D.V., dalla società D.B.” – e dunque nel gravame non aveva contestato il quantum di tali fatture, bensì la detrazione tout court -; nell’illustrare poi il motivo Cave Lombardi s.r.l. afferma di avere impugnato pure l’accertamento quantitativo, senza riportare però passi sul punto dell’atto di appello incidentale, bensì genericamente invocando le pagine 7 e 8 della motivazione della sentenza d’appello.

Nella sua motivazione (stesa in pagine non numerate), peraltro, la corte territoriale afferma che nell’appello incidentale l’attuale ricorrente “deduce che il primo giudice ha errato nel sottrarre dal dovuto gli importi di cui alle fatture rilasciate dalla D.B., laddove le risultanze istruttorie avevano provato che tutta la movimentazione di terreno accertata in sede di ATP era stata effettuata con i mezzi di proprietà della parte Cave Lombardi S.r.l.”.

Non trova d’altronde riscontro – si nota infine, meramente ad abundantiam -, nell’effettivo contenuto della sentenza impugnata l’asserto che il giudice d’appello non abbia esaminato la quantità dei lavori eseguiti con mezzi della società D.B.M..

Il motivo, poi, come si è visto, nella sua parte conclusiva censura la corte territoriale anche per non avere indicato la ragione per cui l’attuale ricorrente debba sostenere i costi di tutti i lavori della società D.B.M. solo perchè per essi non sono stati utilizzati i mezzi noleggiati appunto dalla Cave Lombardi S.r.l.. Qui la ricorrente in realtà tenta, con una frase assertiva id est generica, di attaccare un complessivo e ben strutturato apparato motivazionale, che esamina compiutamente l’integrale thema decidendum.

Il primo motivo quindi non risulta fondato.

2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.

Al Tribunale, come domanda proposta in subordine alla domanda di condanna della controparte a corrisponderle quanto contrattualmente determinato, l’attuale ricorrente aveva chiesto di determinare e liquidare i lavori extracontrattuali. Il giudice d’appello non avrebbe ritenuto dovuto il sovrapprezzo per scavi profondi oltre i due metri perchè questo non sarebbe stato compreso nell’analitica domanda di Cave Lombardi S.r.l.: invece Cave Lombardi S.r.l. avrebbe chiesto il pagamento dei lavori dovuti, e il sovrapprezzo sarebbe una modalità di determinazione del prezzo. Di qui l’omessa pronuncia del giudice d’appello.

Attraverso gli argomenti sopra sintetizzati si prospetta, evidentemente, una interpretazione, diversa rispetto a quella adottata dal giudice d’appello, del contenuto della domanda (se fosse o meno dovuto il sovrapprezzo) e quindi in realtà non si adduce una omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per cui il motivo risulta del tutto privo di consistenza.

3. Il terzo motivo denuncia nullità della sentenza e vizio assoluto di motivazione.

Cave Lombardi S.r.l. avrebbe addotto nell’atto di citazione di avere eseguito lavori estranei al contratto di noleggio, chiedendo al Tribunale di accertare i lavori eseguiti e, applicati i prezzi contrattuali e ritenuti congrui i prezzi indicati per i lavori extracontrattuali, di condannare la convenuta a pagare il residuo dovuto; in subordine avrebbe chiesto di determinare e liquidare, secondo i prezzi di mercato, “i lavori extracontratto”.

Lamenta allora l’attuale ricorrente che il tecnico R.A. avrebbe stimato i corrispettivi dei lavori; nonostante ciò il giudice d’appello avrebbe rigettato la domanda di condanna al pagamento per la presenza, in tale domanda, di voci non riconducibili al titolo posto a sua base, senza tuttavia menzionare un altro eventuale contratto (come, per esempio, un appalto) stipulato dalle parti; avrebbe inoltre il giudice d’appello affermato che l’attuale ricorrente avrebbe depositato solo un conteggio “informe”. Pertanto, la sua decisione sarebbe supportata mediante una motivazione soltanto apparente.

Questo motivo, ictu oculi, è inammissibilmente diretto ad entrare nel merito, come fin dal suo principio dimostra il riferimento alle dichiarazioni di R.A., che – come rimarca il giudice d’appello – è stato un consulente tecnico dell’attuale ricorrente sentito come teste. D’altronde la motivazione, anche nella parte qui censurata, non è affatto apparente, bensì strutturata in modo chiaro e preciso (parr. 13, 14 e 15) per giungere all’accoglimento del relativo motivo dell’appello principale, che aveva contestato proprio il riconoscimento da parte del giudice di prime cure di somme in riferimento a “lavori extra contratto”.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis stesso articolo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 6000, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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