Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15365 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 20/07/2020), n.15365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11413-2014 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA

SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO DE LORENZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 179/2013 della COMM. TRIB. REG. della Puglia,

SEZ. DIST. di TARANTO, depositata il 25/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Puglia sezione staccata di Taranto n. 179/2013,

depositata il 25.10.2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2019 dal relatore, cons. Francesco Mele.

Fatto

RILEVATO

Che:

– La predetta sentenza -rigettando sia l’appello principale proposto da C.A. che quello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate – confermava la sentenza con cui la commissione tributaria provinciale di Taranto aveva accolto per quanto di ragione il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, con cui si contestava l’omessa dichiarazione di ricavi.

– Per la cassazione di tale sentenza il C. propone ricorso affidato a cinque motivi.

– L’Agenzia delle Entrate, intimata, si è costituita al solo fine di partecipare eventualmente all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Parte intimata ha depositato istanza con la quale – sulla premessa della avvenuta presentazione, da parte del contribuente, di domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, accompagnata dal pagamento previsto – ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

– Il collegio osserva che la causa può essere decisa nei termini richiesti da parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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