Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15365 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 03/06/2021), n.15365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE XXX

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6763-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.S.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GARIGLIANO N.

72, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO DE SIMONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO MULA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5125/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro D.S.I., impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento concernente la revisione del classamento di due immobili siti in Roma – microzona Salario-Trieste -. Secondo la CTR l’impugnazione era inammissibile in quanto effettuata a mezzo servizio privato postale.

La parte intimata si è costituita con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un motivo, pure depositando memoria.

Il procedimento veniva rinviato a nuovo ruolo, con, ordinanza n. 29718/2020, per l’acquisizione del fascicolo di merito.

L’Agenzia ricorrente deduce con il primo motivo la violazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2. La CTR avrebbe errato nel ritenere inesistente la notifica a mezzo poste private.

Il secondo motivo di ricorso attiene invece alla violazione dell’art. 156 c.p.c., in quanto secondo la ricorrente la costituzione in giudizio del contribuente avrebbe in ogni caso sanato il vizio della notificazione.

I due motivi meritano un esame congiunto e sono infondati.

Giova ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione n. 299 del 2020 hanno di recente fissato il seguente principio di diritto:

“in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”;

“la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass., S.U., n. 299 del 2020).

Orbene, la CTR ha ritenuto inesistente la notifica a mezzo poste private dichiarando inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate. Tale statuizione non è conforme al principio fissato dalle S.U. appena ricordate, ma non per questo risulta meritevole di cassazione.

Si impone preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l’appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato: Cass., S.U., n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell’appello (che va proposto, quando – come nel caso di specie – non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda sì naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020), ma che consideri quale termine ad quem non già – in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n. 299 del 2020 – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata), bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato o che lo stesso si sia costituito in giudizio – cfr. Cass. n. 7774/2020 -.

Tale verifica, alla quale questa Corte è tenuta d’ufficio (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass., S.U., n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell’appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51 (Cass., S.U., n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).

Ora, a seguito dell’acquisizione del fascicolo di merito, risulta che a fronte della sentenza di primo grado pubblicata il 19 ottobre 2016 si è potuto constatare che l’atto di appello è stato spedito a mezzo della società Nexive il (OMISSIS), mentre la parte contribuente si è costituita in appello con atto del 23.6.2017.

Ciò posto, non può avere alcuna rilevanza ai fini della valida ricezione della raccomandata la data di consegna del plico alla società Nexive, essendo la società privata priva di potere autocertificativo, nè essendovi atto alcuno idoneo a certificare che l’atto di appello sia stato ricevuto dalla parte appellata entro il termine lungo di impugnazione, mancando agli atti la prova della dedotta notifica della sentenza di primo grado – che andava a scadere in data 19.4.2017 – nè potendo la costituzione in appello della parte appellata risultare idonea a sanare l’intempestività della notifica dell’atto di impugnazione.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso in appello era dunque inammissibile per tardività.

Le superiori considerazioni rendono dunque infondate le censure proposte dalla parte ricorrente, risultando corretta nel dispositivo la dichiarata inammissibilità dell’appello per causa diversa da quella prospettata dalla CTR – inesistenza della notifica compiuta a mezzo posta privata – in ragione della sua tardività e non dell’inesistenza della notifica effettuata a mezzo poste private.

Infondato è poi il ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo concernente le spese del giudizio di appello, avendo la CTR ha motivato le ragioni poste a fondamento della compensazione, correlate alla complessità della questione relative alla legittimità delle notifiche a mezzo posta privata, viepiù confermata dall’intervento risolutore delle Sezioni Unite di questa Corte.

Anche il ricorso incidentale va pertanto rigettato.

Le spese devono compensarsi in ragione della soccombenza reciproca.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Spese compensate.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA