Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15364 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 16/04/2010, dep. 28/06/2010), n.15364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11075-2006 proposto da:

G.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA DON

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA ROBERTO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

WOCB SRL EDIZIONI (OMISSIS) in persona dell’amministratore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

GOLDONI 47, presso lo studio dell’avvocato PUCCI FABIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAUSO ROBERTO giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1711/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 15/4/2005, depositata il 24/05/2005,

R.G.N. 3469/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2010 dal Consigliere Dott. FEDERICO GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 4.4.02 la s.r.l. Wocb Edizioni, locatrice di un immobile sito in (OMISSIS), intimava al conduttore, G.C., lo sfratto per morosità per il mancato pagamento di canoni ed oneri per complessivi Euro 8.544,32, convenendolo in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per la convalida.

L’intimato si opponeva alla convalida, eccependo di aver rispettato le modalità di pagamento dei canoni (che, convenute ad annualità anticipate per i primi due anni, erano state poi modificate a quadrimestri anticipati) e contestando la morosità nel pagamento degli oneri condominiali.

Denegata l’ordinanza di rilascio e disposto il mutamento del rito, il Tribunale adito rigettava la domanda e, quindi, appellata la sentenza dall’attrice e costituitosi in giudizio l’appellato G., che resisteva all’impugnazione, con sentenza depositata il 24.5.05 la Corte d’appello di Roma, riformando l’impugnata sentenza, dichiarava la risoluzione del contratto di locazione, ordinando il rilascio dell’immobile per il 30.11.05.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il G., con due motivi, mentre la Wocb Edizioni ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 426 e 447 bis c.p.c., L. n. 3927/8, artt. 5 e 9, art. 2697 c.c., per non essere stata proposta dalla società intimante, entro il termine del 25.7.02 indicato ad hoc dal Tribunale per l’eventuale integrazione dell’atto introduttivo, alcuna domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento del conduttore e per non essere stati depositati ritualmente, entro lo stesso termine, i documenti a dimostrazione della domanda.

Con il secondo motivo deduce invece omessa motivazione della sentenza su punti decisivi in relazione alla comparsa di costituzione del resistente ed ai verbali di udienza del 7.5.02, 17.12.02 e 19.2.03, nonchè contraddittoria motivazione in riferimento a quanto indicato nel ricorso per appello circa l’ammontare del debito per oneri accessori.

Il primo motivo è fondato nei limiti di cui alle considerazioni che seguono.

Ed invero, la sentenza impugnata ha ritenuto come “legittima e tempestiva” l’attività processuale svolta dalla società locatrice all’udienza del 17.12.02 (fissata per il mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c.) e consistita nell’aver “specificato le singole voci del debito e prodotto le ricevute dei pagamenti effettuati”, non ravvisando nella stessa la proposizione di nuove domande.

Quest’ultimo rilievo è, infatti, assolutamente corretto, essendo pacifico che la domanda di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento del conduttore fosse ricompresa ab initio nella domanda proposta nell’atto introduttivo del giudizio e cioè nell’intimazione di sfratto per morosità nel pagamento di canoni ed oneri condominiali e contestuale citazione per la convalida.

Da questo punto di vista la censura del ricorrente non può considerarsi, quindi, fondata, giacchè il passaggio dal rito ordinario a quello del lavoro ex art. 426 citato non postula affatto che debba essere ribadita espressamente la domanda di risoluzione contrattuale già implicita nell’atto introduttivo del giudizio.

La censura è, invece, fondata nella parte in cui si duole che la documentazione dimostrativa della fondatezza della domanda non sia stata prodotta in cancelleria entro il termine perentorio del 25.7.02 fissato nell’ordinanza prevista dall’art. 426 c.p.c., bensì solo alla successiva udienza del 17.12.02 fissata per la discussione della causa.

Stabilisce, infatti, l’art. 426, comma 1 che, nel disporre il passaggio dal rito ordinario a quello speciale, il giudice fissi “con ordinanza l’udienza di cui all’art. 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria”.

Risulta, dunque, evidente la “ratio” della norma in oggetto, che focalizza proprio nella scadenza del termine perentorio intermedio, fissato nell’ordinanza di trasformazione del rito, il momento ultimo per l’assolvimento dell’onere di tempestiva produzione documentale ad opera delle parti.

L’accoglimento del primo motivo, sia pure entro i limiti di cui sopra, comporta l’assorbimento dell’esame del secondo motivo.

Il ricorso va, dunque, accolto in relazione al motivo predetto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio di diritto sopra enunciato.

PQM

Accoglie, nei limiti di cui alla motivazione, il primo motivo del ricorso, assorbito l’esame del secondo motivo, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, dinanzi alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

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