Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15364 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 21/06/2017, (ud. 12/04/2017, dep.21/06/2017),  n. 15364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6630-2015 proposto da:

M.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DONATO AGRESTA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 825/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 6 dicembre 2007 il Tribunale di L’Aquila rigettava la domanda, proposta da M.G., di condannare il Ministero dell’Interno a corrispondergli indennità per occupazione senza titolo di un immobile dal 22 ottobre 2000 al 21 giugno 2002, immobile che originariamente gli era stato locato dall’attore e dove, cessato il contratto in data 21 settembre 1992, il convenuto aveva continuato a tenere una caserma dei carabinieri pagando l’indennità di occupazione senza titolo fino al 21 ottobre 2000, data in cui lo aveva lasciato; domanda da cui il Ministero si era difeso eccependo – e ciò veniva ritenuto fondato dal Tribunale – che la mancata restituzione era derivata dal rifiuto del locatore di un’offerta di restituzione non formale ex art. 1216 c.c. ma comunque idonea ai sensi dell’art. 1220 c.c. in quanto congrua e seria, non essendo stata la restituzione impedita da modifiche interne o da danni all’immobile perchè ciò avrebbe potuto essere descritto nel verbale di restituzione o accertato come ATP – quest’ultimo venne effettivamente chiesto da locatore ma solo nel febbraio 2001 -.

Avendo il M. proposto appello, ed essendosi il Ministero costituito resistendo, la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 15-28 luglio 2014, ha respinto il gravame.

Ha presentato quindi ricorso il M., fondandolo su due motivi e sviluppandolo anche in memoria; non si difende l’intimato Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1220 c.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 112 c.p.c.

Il giudice d’appello avrebbe travisato i fatti. La sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato quanto all’essere oggetto della domanda il periodo dal 21 ottobre 2000 fino al rilascio dell’immobile; e, separata la domanda in esame da una ulteriore domanda di risarcimento dei danni, il Tribunale aveva accolto quest’ultima con la sentenza n. 457/2012: ciò e la conseguente acquiescenza del Ministero sarebbe stato posto a conoscenza del giudice d’appello nella conclusionale dell’attuale ricorrente.

Si adduce altresì che il giudice d’appello avrebbe deciso sulla domanda di condanna alla corresponsione di indennità per occupazione senza titolo mediante una motivazione apparente. L’appellante avrebbe lamentato che l’offerta di controparte non godeva di serietà, tempestività e completezza, e avrebbe altresì dimostrato che il 7 marzo 2001 non era ancora stato redatto il verbale di riconsegna; e anche l’ATP avrebbe attestato che l’immobile non era stato ancora liberato di mobili e attrezzature, in quanto vi si trovavano ancora una pedana e una rampa per handicappati e vetri delle porte con l’emblema dei carabinieri. Il ricorrente si sarebbe avvalso per legittimare il suo rifiuto della trasformazione e dei danni subiti dallo stabile, gravissimi secondo l’ATP. Il Ministero, pur eccependo che nulla era dovuto per occupazione senza titolo a causa del rifiuto dell’offerta di consegna da parte del M., non aveva addotto che il comportamento di quest’ultimo avesse aggravato il danno perchè non improntato a buona fede; e ciò avrebbe integrato una eccezione in senso stretto. L’appellante avrebbe addotto di non avere l’obbligo di un gravoso facere oltre l’ordinaria diligenza, ovvero di non essere tenuto a effettuare riparazioni nell’immobile qualora ciò potesse eliminare la prova del fatto illecito di controparte o pregiudicare la sua azione risarcitoria. Invece il giudice d’appello sarebbe giunto a ritenere illegittimo il rifiuto dell’attuale ricorrente in modo apodittico, sulla base di una motivazione apparente, senza spiegare perchè l’offerta informale fosse legittima e perchè fossero infondati i motivi d’appello.

1.2 Il motivo appena sintetizzato, come è agevole percepire, miscela inammissibilmente una pluralità di doglianze, passando dalla sussistenza di un preteso giudicato, all’asserita apparenza della motivazione, ad argomenti ictu oculi fattuali ed alla prospettata ultrapetizione quanto al rilievo (che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto derivare da una eccezione in senso stretto) di una condotta non di buona fede del M.. Ed è evidente che un simile affastellamento di censure ontologicamente diverse conduce, già di per sè, il motivo alla inammissibilità.

Ad abundantiam, comunque, si rileva che il motivo ripropone in realtà motivi d’appello, che la corte territoriale ha confutato con motivazione adeguata; motivazione attraverso i cui argomenti, in particolare, non è affatto incorsa in ultrapetizione laddove ha ritenuto non corrispondente a buona fede il rifiuto da parte dell’attuale ricorrente dinanzi all’offerta di riconsegna ex art. 1220 c.c. del Ministero dell’Interno: quest’ultimo ne aveva infatti eccepito l’illegittimità, che ben può intendersi, a tacer d’altro, come attribuzione a controparte di una condotta improntata a malafede. Irrilevante è poi ogni questione relativa alla domanda separata, trattandosi appunto di domanda non ricompresa nel thema decidendum e non vincolata ad esso da alcuna pregiudizialità; e parimenti irrilevante è la questione – in ordine alla quale il ricorrente tenta di configurare una violazione di giudicato interno – della durata del periodo coperto dalla domanda di condanna alla corresponsione di indennità per occupazione senza titolo, considerato che detta domanda è risultata infondata perchè il rifiuto di riconsegna è stato giudicato illegittimo, il tutto accertato attraverso un iter motivazionale adeguatamente e specificamente illustrativo, e quindi tutt’altro che apparente.

2.1 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 99 e 112, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.

In ordine ai paragrafi 4.6 e 4.7 della motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente osserva che il giudice d’appello ha ritenuto che la domanda di indennizzo, che riguarda attività lecita, per l’occupazione senza titolo non può estendersi a un risarcimento dei danni, pena ultrapetizione; e oppone che il giudice di prime cure, nella sentenza passata sul punto in giudicato, avrebbe definito la domanda “di risarcimento per l’occupazione sine titulo”.

Osserva altresì il ricorrente che la domanda concerne il periodo posteriore al 21 ottobre 2000, e non è cronologicamente limitata fra il 22 ottobre 2000 e il 1 giugno 2002, come ritenuto dal giudice d’appello, il quale avrebbe inoltre violato, circoscrivendo la domanda a tale periodo, il principio della corrispondenza chiesto/pronunciato.

Ancora, lamenta il ricorrente che, vista l’intangibilità del giudicato sulla qualificazione della domanda quale risarcitoria, la corte territoriale, qualificando la domanda di indennità per occupazione senza titolo, avrebbe violato l’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.

Infine, adduce che il giudice d’appello, riferendosi ad un’azione risarcitoria di danni per il periodo posteriore al 1 giugno 2002, che in effetti l’attuale ricorrente non avrebbe promosso e che la corte territoriale dichiara non sarebbe stata accoglibile perchè altrimenti essa sarebbe incorsa in ultrapetizione, offrirebbe una motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, violando in tal modo l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

2.2 Le questioni proposte in questo motivo, parzialmente coincidenti con quelle illustrate nel precedente e già confutate, sono confuse e irrilevanti, prima ancora che infondate.

Non sussiste infatti alcun giudicato formatosi in primo grado sulla domanda decisa dal giudice d’appello, vista la effettiva sostanza della devoluzione operata, nel gravame di merito, dallo stesso attuale ricorrente; e comunque quel che rileva nell’accertamento operato dalla corte territoriale deve ravvisarsi nell’adeguatezza dell’offerta di restituzione avanzata dall’occupante ex art. 1220 c.c.: vale a dire, nell’origine del preteso danno (se si qualifica danno quel che ripara l’indennità per occupazione senza titolo), perchè questo è risultato derivante dalla condotta dello stesso proprietario del bene, che ha formulato un rifiuto illegittimo dinanzi a un’adeguata offerta di riconsegna. Irrilevante – come già si osservava a proposito del precedente motivo – rimane poi il periodo in cui l’immobile non è rientrato nella disponibilità dell’attuale ricorrente, sempre per la illegittimità del rifiuto della sua riconsegna; e il passo, infine, della motivazione relativo alla ultrapetizione costituisce un argomento autonomo rispetto alla ratio decidendi, che è – si ripete – l’illegittimità del rifiuto a fronte di un’adeguata offerta ex art. 1220 c.c.

Il motivo, pertanto, non ha alcun pregio.

Il ricorso in conclusione deve essere rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali. Non sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis stesso articolo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a pronunciare sulle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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