Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15364 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 20/07/2020), n.15364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6296-2014 proposto da:

NUOVO CENTRO SOLAI FIORENTINI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA BETTOLO 9, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CLAUDIO

MAGGISANO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 566/2013 della COMM. TRIB. REG. del Lazio,

SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 17/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale del Lazio sezione staccata di Latina n. 566/40/2013

depositata il 17.7.2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.

Fatto

RILEVATO

Che:

– La sentenza di primo grado, pronunciata dalla commissione tributaria provinciale di Frosinone, respingeva il ricorso della Nuovo Centro Solai Fiorentini srl avverso iscrizione a ruolo di Euro 104.801,52 per l’anno 2007 e cartella di pagamento emessa dall’agente per la riscossione, sul rilievo che “…..l’emissione del ruolo straordinario D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 15 bis, e della conseguente cartella di pagamento è stata adeguatamente motivata con il pericolo della riscossione delle ingenti somme dovute dalla società ricorrente a seguito dell’accertamento presupposto, pericolo avvalorato da bassi indici di solvibilità e di liquidità e da un indice di indebitamento pari a 2,55 volte il valore del patrimonio netto.”.

– Proponeva appello avverso tale sentenza la contribuente deducendo la nullità dell’iscrizione del ruolo straordinario per mancanza di motivazione, essendosi limitata la CTP a fare menzione di avviso di accertamento non allegato nè riprodotto nella cartella essendo, inoltre, la giustificazione del ruolo straordinario correlata solo al quantum della pretesa fiscale; per ultimo denunciava il difetto di prova dei presupposti normativamente definiti, in particolare del fondato pericolo per la riscossione. Resisteva al gravame l’Agenzia delle Entrate che concludeva per la conferma della sentenza impugnata.

– La commissione tributaria regionale del Lazio sezione staccata di Latina dichiarava l’appello inammissibile per difetto assoluto dei motivi dell’impugnazione; osservava il giudice del gravame che l’atto di appello non conteneva il benchè minimo riferimento al contenuto della decisione, della quale indicava solo gli estremi, laddove la indicazione dei motivi costituisce requisito essenziale dell’impugnazione consentendo la individuazione delle specifiche doglianze sollevate dalla parte, gli errori in cui sarebbe incorso il primo giudice e il rapporto tra le doglianze e gli errori.

– Per la cassazione della predetta sentenza la società contribuente propone ricorso affidato a due motivi.

– L’Agenzia delle Entrate, intimata, si è costituita al solo fine di partecipare eventualmente alla discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Considerato che

– Il ricorso si compone di due motivi, con i quali la ricorrente denuncia: 1) “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”; 2) “Nullità della sentenza impugnata per omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Con il primo motivo, la contribuente deduce che l’indicazione dei motivi specifici di impugnazione, richiesta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi invece solo una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame che delle ragioni della doglianza. Inoltre l’atto con cui si propone l’impugnazione deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di preclusione. Infine segnala la ricorrente che il requisito della specificità dei motivi di gravame può ritenersi integrato anche dalla mera riproposizione delle stesse difese svolte in primo grado. Il motivo è corredato dalla citazione di giurisprudenza di legittimità.

– Il motivo non è accoglibile. Invero l’articolata doglianza della contribuente difetta del tutto di autosufficienza, atteso che l’unico riferimento, peraltro neppure testuale, all’atto di appello -all’esito della esposizione del motivo suffragato dalle sentenze della Corte di Cassazione citate- è costituito dalla richiamata domanda indirizzata alla CTR di volere dichiarare nulla la sentenza e illegittima la cartella di pagamento e l’emissione del ruolo straordinario.

– Da quanto esposto deriva la inammissibilità del motivo.

– Anche il secondo motivo è inammissibile, atteso che il vizio di motivazione ivi rappresentato non può più essere fatto valere nella vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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