Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15364 del 03/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 03/06/2021), n.15364
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2066-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
B.R.O.S. SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3810/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 07/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, nel confermare la decisione di primo grado, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la società BROS s.r.l., ritenendo corretta la decisione che aveva affermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento relativo alla ripresa di IRES, IVA e IRAP per l’anno 2009. Secondo la CTR, pur sussistendo i presupposti per l’adozione di un accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’esistenza di dati extracontabili e all’accertamento di ricavi in nero, l’Ufficio non aveva fornito elementi presuntivi idonei in ordine ai dedotti ricavi occulti, non potendosi ritenere che il mutuo concesso dalla società ad un socio integrasse una valida presunzione poichè, al di là dell’opinabilità economica dell’operazione, mancando la prova dell’assenza di disponibilità delle società al momento dell’erogazione, non poteva desumersi che l’importo rappresentava il frutto di ricavi occulti, facendo anzi presumere che le somme mutuate derivavano da ricavi regolarmente registrati.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La parte intimata non si è costituita.
La ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, degli artt. 2697 e 2729 c.c..
La CTR avrebbe fatto scorretta applicazione delle regole del riparto probatorio in materia di accertamenti induttivi, non considerando che in presenza di contabilità in nero e di gestione antieconomica spettava alla società contribuente fornire la prova contraria dimostrando l’insussistenza dei ricavi, fornendo idonea prova contraria rispetto alle presunzioni addotte dall’ufficio.
Il ricorso è fondato.
Giova ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte la “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, anche se rinvenuta presso terzi, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e legittima di per sè, a prescindere da ogni altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo, incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli – cfr. Cass. n. 27622/2018 -.
Ora, la CTR, dopo avere riconosciuto che sussistevano i presupposti per l’adozione di un avviso di accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), proprio in ragione dell’esistenza di una documentazione extracontabile e dell’accertamento di ricavi in nero, ha escluso la valenza indiziaria all’elemento offerto dall’ufficio in ordine alla concessione del mutuo dalla società in favore del socio. Ma ciò ha fatto ponendosi in discontinuità con l’indirizzo giurisprudenziale sopra ricordato, laddove ha finito col negare il meccanismo stesso dell’accertamento induttivo che, una volta utilmente e correttamente utilizzato, come pure ha ritenuto la stessa CTR, non poteva condurre lo stesso giudicante ad escludere la valenza probatoria di uno degli elementi posti a base della ripresa – appunto, la concessione del mutuo da parte della società al socio – se non per effetto della prova contraria che il contribuente avrebbe dovuto fornire per superare il valore presuntivo correlato allo strumento stesso.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021